F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 4 del 21.03.2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 283 del 06.04.2016 VERTENZA:all.Luigi TONA/ASTI CALCIO FC srl (183/45) ARBITRI: sigg. Geronimo CARDIA e Sebastiano SCARFATO

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 4 del 21.03.2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 283 del 06.04.2016 VERTENZA:all.Luigi TONA/ASTI CALCIO FC srl (183/45) ARBITRI: sigg. Geronimo CARDIA e Sebastiano SCARFATO Con ricorso inviato in data 24/06/2015 l’allenatore dilettante Uefa B Luigi Tona, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C. (tessera n. 114347), adiva questo Collegio Arbitrale perché gli venisse riconosciuto il pagamento della somma complessiva di Euro 1.600,00 da parte della Società S.D. ASTI S.R.L. a saldo delle sue spettanze per il premio tesseramento annuale per la stagione 2014/2015. Nel ricorso l'allenatore specificava che, con regolare scrittura privata del 1/09/2014, la Società S.D. ASTI S.R.L., in persona del legate rappresentante Calogero Di Franco, si era impegnata a corrispondergli per la stagione sportiva 2014/2015, per l'attività di Responsabile della Squadra Allievi B della Società, partecipante al Campionato di serie D, Girone A, la somma complessiva di Euro 3.600,00, da pagarsi in 9 rate di pari importo da settembre 2014 a maggio 2015 e di non aver ricevuto il pagamento delle rate scadute da febbraio 2015 a maggio 2015. Al ricorso sono stati allegati (i) copia della suddetta scrittura privata sottoscritta con la Società per la stagione sportiva 2014/2015; (ii) copia delle attestazioni di pagamento delle rate da settembre 2014 a gennaio 2015. Il Segretario di questo Collegio Arbitrale, con raccomandata del 4/01/2016, invitava ritualmente la Società S.D. ASTI S.R.L. ad inviare le proprie eventuali controdeduzioni scritte entro otto giorni dal ricevimento della medesima, allegando tutte le ricevute in originale dei pagamenti effettuati in favore dell'allenatore Tona. Il Segretario di questo Collegio Arbitrale, con lettera del 15/0112016, chiedeva al Dipartimento Interregionale L.N.D. di confermare o meno l'avvenuto deposito dell'accordo economico intercorso tra le parti, inviandone copia, nonché di comunicare la data del medesimo. Facendo seguito a tale richiesta, il Dipartimento Interregionale L.N.D. inviava copia dell'elenco degli accordi economici depositati presso la F.I.G.C., da cui risultava che l'accordo sottoscritto tra le parti per la stagione 2014/2015 non era stato depositato, ma non viene inoltrata alcuna segnalazione agli Organi Federali in quanto la qualifica di tesseramento del tecnico per la conduzione della squadra in questione non prevede tale obbligo. Il Collegio, esaminata la documentazione pervenuta, considerato che la Società S.D. ASTI S.R.L. osserva come al ricorrente vada riconosciuta la minor somma di Euro 1.000,00, in forza del massimale per il Campionato Juniores Nazionale previsto per la stagione sportiva 2014/2015. Tale massimale era pari a Euro 3.000,00 e non Euro 3.600,00 come erroneamente previsto dalle parti nell'accordo economico sottoscritto. Pertanto, la richiesta dell'allenatore, al netto degli acconti ricevuti, doveva essere riproporzionata a Euro 1.000,00. Il Collegio Arbitrale ritiene, di conseguenza, la domanda meritevole di parziale accoglimento P.Q.M. il Collegio Arbitrale accoglie parzialmente il ricorso e dichiara l'obbligo della Società S.D. ASTI S.R.L. di corrispondere all'allenatore Luigi Tona la somma di Euro 1.000,00 a saldo delle sue spettanze relative al premio di tesseramento per la stagione 2014/2015 oltre ad Euro 11,00 per interessi equitativamente calcolati, così per un totale di Euro 1.011,00. L'importo complessivo verrà maggiorato con gli interessi legali che andranno a maturare sino all'effettivo soddisfo. Nulla é dovuto infine per l’invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio Arbitrale. Si trasmetto gli atti della presente vertenza alla Procura Federale per la violazione dei massimali contrattuali. La presente delibera é inappellabile e immediatamente esecutiva, nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.
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