F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 4 del 21.03.2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 283 del 06.04.2016 VERTENZA : all. Rosario LO NANO / ASTI CALCIO FC srll (184/45) ARBITRI: sigg. Sebastiano SCARFATO e Geronimo CARDIA
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 4 del 21.03.2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 283 del 06.04.2016
VERTENZA : all. Rosario LO NANO / ASTI CALCIO FC srll
(184/45)
ARBITRI: sigg. Sebastiano SCARFATO e Geronimo CARDIA
Con ricorso depositato in data 10/07/2015, l'allenatore dilettante Uefa B LO NANO Rosario, iscritto nei ruoli del S.T. della FIGC, ha adito questo Collegio Arbitrale, esponendo di aver sottoscritto con l'ASTI Calcio Srl, in data 20.08.2014, un accordo economico per la conduzione della squadra Giovanissimi, per la stagione 2014/2015. Nel ricorso, il detto allenatore ha precisato che, nell'accordo economico di cui sopra l'ASTI Calcio Srl si era impegnata a corrispondergli la somma pari ad euro 5.000,00 (cinquemila/00), nonché un rimborso spese limitato all'importo dell'indennità chilometrica pari ad 1/5 del costo della benzina moltiplicato per il numero di chilometri tra la residenza e/o domicilio dell'allenatore ed il campo di gioco della Società, nonché alle eventuali spese autostradali debitamente documentate, per ciascuna presenza in occasione di allenamenti, partite amichevoli e/o ufficiali. Il sig. Lo Nano Rosario prestava la sua attività di allenatore responsabile della squadra Giovanissimi dell'Asti Calcio Srl sino al termine della stagione sportiva 2014/15. Inoltre, con il ricorso de quo l'allenatore predetto dichiarava di aver ricevuto, per la stagione in esame, solamente la somma di euro 2.000,00. Il Segretario del Collegio, con lettera raccomandata del 04/01/2016 invitava l'ASTI Calcio Srl a fornire le proprie conto deduzioni e l'allenatore a replicare eventualmente alle stesse. L'ASTI Calcio Srl nulla replicava in merito alle richieste del sig. Lo Nano Rosario. Il Dipartimento Interregionale interrogato sul deposito dell'accordo economico, comunicava che lo stesso non era stato depositato. Il Collegio, esaminata la documentazione in atti, considerato che l'allenatore LO NANO Rosario ha svolto la sua attività di allenatore della squadra Giovanissimi dell'ASTI Calcio Srl sino al termine della stagione sportiva 2014/15, che l'ASTI Calcio Srl nulla ha contro dedotto, ritiene il ricorso fondato e meritevole di parziale accoglimento, in quanto, per la stagione sportiva 2014/15, il massimale del premio di tesseramento, fissato dalla LND, per il Campionato Giovanissimi "Squadre Minori", era fissato in euro 2.500,00 PQM Il Collegio Arbitrale accoglie parzialmente il ricorso dell'allenatore LO NANO Rosario e fa obbligo alla Società ASTI Calcio Srl di corrispondere allo stesso la somma di euro 500,00 (cinquecento/00), relativa al saldo entro il limite massimo stabilito dalla LND, oltre agli interessi legali equitativamente calcolati pari ad euro 5,00, per un totale di euro 505,00. L'importo complessivo verrà maggiorato, al tasso legale, sino alla data dell'effettivo soddisfo. Nulla é dovuto, infine, per l’invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio.Inoltre, essendosi verificata nella particolare fattispecie la violazione dell'accordo sui massimali previsti dalla LND, dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per quanto di competenza. La presente delibera é inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.
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