F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 4 del 21.03.2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 283 del 06.04.2016 VERTENZA: all. Claudio MORELLI / U.S.D. PAOLANA ( 131 bis/34 ) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Ivano CORRADA

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 4 del 21.03.2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 283 del 06.04.2016 VERTENZA: all. Claudio MORELLI / U.S.D. PAOLANA ( 131 bis/34 ) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Ivano CORRADA Con ricorso del 7.05.2014, inoltrato a mezzo del proprio difensore, l'allenatore di base Uefa B Claudio MORELLI, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., ha adito questo Collegio Arbitrale perche gli venisse riconosciuto, da parte della USD PAOLANA 1922, il pagamento della somma di € 2.500,00, per i ratei scaduti nei mesi di marzo e aprile 2014, saldo delle sue spettanze dovute per la stagione sportiva 2013/2014, oltre interessi di mora e al risanamento del danno derivante dalla svalutazione monetaria. Nel ricorso 1'allenatore ha comunicato che analogo ricorso è stato presentato in precedenza per essere riconosciuto i ratei dei mesi di dicembre 2013 e gennaio 2014. Il ricorrente ha, altresì, precisato che con accordo economico sottoscritto dalle parti in data 05.12.2013, di cui ha allegato copia, la USD Paolana 1922, per la conduzione tecnica della prima squadra partecipante al Campionato di Eccellenza del Comitato Regionale Calabria della Lnd, per la stagione sportiva 2013/2014, si era impegnata a corrispondergli un compenso annuo di € 5.000,00, da pagarsi in quattro rate di € 1.250,00 cadauno, tutte scadenti all'ultimo giorno dei mesi di dicembre 2013 e gennaio, marzo ed aprile 2014, oltre al rimborso spese di viaggi come stabilito dalla legge. Il ricorrente ha, infine, comunicato di essere stato esonerato in data 21.01.2014. Il Comitato Regionale Calabria Bella L.N.D., su richiesta del Segretario di questo Collegio Arbitrale, ha comunicato che il contratto sottoscritto dalle parti in questione, relativamente alla stagione sportiva 2013/2014 e stato depositato presso i loro Uffici, in data 08.01.2014. Con raccomandata del 18.02.2016, la Segreteria di questo Collegio Arbitrale ha invitato la USD Paolana 1922 a presentare, qualora lo ritenga opportuno, le proprie controdeduzioni al ricorso ed il tecnico ad inviare eventualmente le proprie osservazioni alle stesse. La convenuta nulla ha ritenuto di contro dedurre, pur avendo preso in consegna la raccomandata in data 19.02.2016, come da attestazione della spedizione di Poste Italiane, allegata in atti. In ordine ai fatti sopra elencati il Collegio Arbitrale ritiene che il ricorso proposto dall'allenatore Claudio Morelli e meritevole di accoglimento. Al ricorrente spettano € 2.500,00, a saldo del premio di tesseramento per la stagione sportiva 2013/2014, ed € 25.00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di € 2.525,00. PQM Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della USD Paolana 1922 di corrispondere all'allenatore Claudio Morelli la somma di € 2.500,00, a saldo del premio di tesseramento per la stagione sportiva 2013/2014, ed € 25,00 per interessi equitativamente calcolati,per un totale di € 2.525,00.Sino all'effettivo soddisfo dovranno essere calcolati gli interessi che andranno a maturare. Nulla é dovuto per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio. La presente delibera é inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF del CGS.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it