F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 4 del 21.03.2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 283 del 06.04.2016 VERTENZA: all. Ilaria RIVOLA / ACFD TRADATE (4/56) ARBITRI: sigg. Geronimo CARDIA e Elisabetta MAGNABOSCO

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 4 del 21.03.2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 283 del 06.04.2016 VERTENZA: all. Ilaria RIVOLA / ACFD TRADATE (4/56) ARBITRI: sigg. Geronimo CARDIA e Elisabetta MAGNABOSCO Con ricorso inviato in data 3/07/2015 1'allenatrice dilettante Ilaria Rivola, iscritta nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C. (tessera n. 56606), adiva questo Collegio Arbitrale perchè le venisse riconosciuto il pagamento della somma complessiva di Euro 5.000,00 da parte della Società ACFD TRADATE a saldo delle sue spettanze per il premio tesseramento annuale per la stagione 2014/2015. Nel ricorso l'allenatrice specificava che, con regolare scrittura privata del 22/08/2014, la Società ACFD TRADATE in persona del legale rappresentante Savina Pasciuti, partecipante al Campionato Femminile Nazionale di Serie B, si era impegnata a corrisponderle, per l'attività di Responsabile della Prima Squadra per la stagione sportiva 2014/2015, la somma complessiva di Euro 10.000,00, comprensiva di rimborso chilometrico, da pagarsi in unica soluzione, ma di aver ricevuto solo il 50% di tale importo. Al ricorso sono stati allegati (i) copia della suddetta scrittura privata sottoscritta con la Società per la stagione sportiva 2014/2015; (ii) copia della richiesta di spettanze economiche inviata dall'allenatrice alla ACFD TRADATE; (iii) ricevuta della raccomandata con cui 1'allenatrice ha inviato il ricorso alla controparte. Il Segretario di questo Collegio Arbitrale, con raccomandata del 15/01/2016, invitava ritualmente la Società ACFD TRADATE ad inviare le proprie eventuali controdeduzioni scritte entro otto giorni dal ricevimento della medesima, allegando tutte le ricevute in originale dei pagamenti effettuati in favore dell'allenatrice Rivola. Il Segretario di questo Collegio Arbitrale, con lettera del 15/01/2016, chiedeva al Dipartimento Calcio Femminile L.N.D. di confermare o meno l’avvenuto deposito dell'accordo economico intercorso tra le parti, inviandone copia, nonche di comunicare la data del medesimo.Facendo seguito a tale richiesta, il Dipartimento Calcio Femminile L.N.D. inviava copia dell'accordo economico sottoscritto tra le parti per la stagione 2014/2015 e depositato, recante tuttavia un diverso compenso pattuito pari ad Euro 8.000,00. Con lettera del 27/1/2016, inviata per conoscenza anche all'allenatrice Rivola, la Società ACFD TRADATE comunicava a questo Collegio Arbitrale di essere "consapevole di dover dare alla sig.ra Rivola ancora la metà dell'accordo stipulato" ma di non aver potuto provvedere per grossi problemi economici, impegnandosi a versare quanto dovuto entro giugno 2016. Con comunicazione del 4/2/2016 l'allenatrice replicava a quanto sopra, ribadendo a questo Collegio Arbitrale le proprie richieste e dichiarando di non poter attendere il tempo indicato dalla ACFD TRADATE per il pagamento. Il Collegio, esaminata la documentazione pervenuta osserva come al ricorrente vada riconosciuta la minor somma di Euro 2.000,00, in forza del massimale per il Campionato di Nazionale di Calcio Femminile serie B previsto per la stagione sportiva 2014/2015.Tale massimale era pari a Euro 7.000,00 e non Euro 10.000,00 come erroneamente previsto dalle parti nell'accordo economico sottoscritto. Pertanto, la richiesta dell'allenatrice, al netto degli acconti ricevuti, dovrà essere riproporzionata a Euro 2.000,00. Il Collegio Arbitrale ritiene, di conseguenza, la domanda meritevole di parziale accoglimento.PQM il Collegio Arbitrale accoglie parzialmente il ricorso e dichiara l'obbligo della Società ACFD TRADATE di corrispondere all'allenatrice Ilaria Rivola la somma di Euro 2.000,00 a saldo delle sue spettanze relative al premio di tesseramento per la stagione 2014/2015 oltre ad Euro 31,00 per interessi equitativamente calcolati, così per un totale di Euro 2.031,00. L'importo complessivo verrà maggiorato con gli interessi legali che andranno a maturare sino all'effettivo soddisfo. Nulla é dovuto infine per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio Arbitrale. Si trasmettono gli atti della presente vertenza alla Procura Federale per la violazione dei massimali contrattuali. La presente delibera é inappellabile e immediatamente esecutiva, nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it