F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 4 del 21.03.2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 283 del 06.04.2016 VERTENZA: all.Marco MALABAILA/A.C.CUNEO 1905 srl (8/56) ARBITRI:sigg. Mario ROSSINI e Elisabetta MAGNABOSCO

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 4 del 21.03.2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 283 del 06.04.2016 VERTENZA: all.Marco MALABAILA/A.C.CUNEO 1905 srl (8/56) ARBITRI:sigg. Mario ROSSINI e Elisabetta MAGNABOSCO Con ricorso del 15 luglio 2015, l'allenatore dilettante Malabaila Marco iscritto nei ruoli del S.T. della FIGC ha adito questo Collegio Arbitrale affinché gli venisse riconosciuto il pagamento della somma di € 8000,00, oltre gli interessi di mora e 1a rivalutazione monetaria, a saldo del premio di tesseramento di € 10.000,00 pattuito tra le parti con la scrittura privata del 31/7/2014, per la conduzione tecnica della 1^ squadra, partecipante al campionato di serie "D", girone A in qualità di allenatore in seconda a decorrere dal 1/8/2014 al 30/6/2015. Con lettera raccomandata del 28/10/2014 la Società i questione comunicava all’allenatore Malabaila l'esonero dall'incarico.In data 15/1/2016 la Segreteria di questo Collegio Arbitrale invitava la Società resistente a produrre proprie controdeduzioni e all'allenatore ricorrente a presentare eventuali osservazioni in replica. Con nota in pari data veniva chiesto, al Dipartimento Interregionale LND, conto o meno dell'avvenuto deposito del contratto. La Società A.C. CUNEO 1905 s.r.l. ha fatto pervenire proprie controdeduzioni evidenziando che il ricorso del Sig. Malabaila é inammissibile improcedibile e/o comunque infondato per nullità, illegittimità e/o inefficacia dell'accordo economico prodotto dal ricorrente. Occorre infatti osservare che la figura di "collaboratore della prima squadra" non é prevista in ambito dilettantistico della normativa vigente in materia, con precipuo riferimento al Regolamento della LND, restituiva come irricevibile al mittente l'accordo economico stipulato tra le parti; adducendo vhe il deposito presso detto Dipartimento é previsto unicamente per il responsabile della prima squadra.La Società resistente chiede di essere ascoltata in sede di discussione, con riserva di produrre ulteriori memorie tramite i suoi avvocati di fiducia, nominati in atti.Il Sig. Malabaila in replica ha presentato proprie osservazioni alle eccezioni della Società, insistendo nella su richiesta facendo presente che é stato tesserato con tale incarico, collaboratore della prima squadra e per esso, la Società gli ha riconosciuto un compenso fissato con l’accordo economico. Evidenzia, inoltre, il fatto che non sia previsto il deposito del contratto presso gli organi federali, e ciò non inficia la sua validità. Il Collegio Arbitrale esaminata la documentazione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento, tenuto conto che i contendenti hanno stipulato un accordo economico che prevedeva per la conduzione tecnica della prima squadra, in qualità di allenatore in seconda un premio annuo di € 10.000,00, e che fino alla data dell'esonero avvenuta in data 28/10/2014, la Società ha corrisposto al Sig. Malabaila la somma di € 2000,00, per la sua prestazione avvalorando così la efficacia dell’accordo economico, anche se la figura del collaboratore della prima squadra non é prevista per i dilettanti dalla normativa vigente in materia. Infine si deve rilevare il fatto che la mancata previsione del deposito del contratto per la suddetta figura professionale non fa venir meno 1'efficacia dello stesso. PQM Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e fa obbligo alla Società A.C. CUNEO 1905 s.r.l. di corrispondere all'allenatore MALABAILA MARCO la somma di € 8000,00, a saldo di quanto previsto con l'accordo del 31/7/2014, oltre agli interessi di mora di € 27,00 per un importo complessivo di € 8027,00. La presente delibera é inappellabile ed immediatamente esecutiva nei termini, modalità, tutele e anzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 della NOIF e del CGS.
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