F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 4 del 21.03.2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 283 del 06.04.2016 VERTENZA: all.: Andrea CIARAMELLA / A.S.D. BATTIPAGLIESE ( 144 bis/34 ) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Ivano CORRADA

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 4 del 21.03.2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 283 del 06.04.2016 VERTENZA: all.: Andrea CIARAMELLA / A.S.D. BATTIPAGLIESE ( 144 bis/34 ) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Ivano CORRADA Con ricorso del 30.06.2015,l'avv. Eduardo Chiacchio, legale dell'allenatore di Base Uefa "B" Andrea CIARAMELLA, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., ha adito questo Collegio Arbitrale perché venisse riconosciuto al suo assistito, che, peraltro, ha regolarmente sottoscritto il documento, da parte della A.S.D. BATTIPAGLIESE, il pagamento della somma di € 2.000,00 a titolo delle rate maturate relative alle scadenze del 30.04.2014 e 31.05.2014, saldo delle sue spettanze per la stagione sportiva 2013/2014, degli interessi maturati in misura del tasso ufficiale di sconto a decorrere dal primo giorno successivo a quello in cui il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato e sino al saldo, la svalutazione monetaria medio tempore intercorsa, spese legali relative alla presente procedura ed il soddisfo di ogni eventuate ed ulteriore occorrenda. Nel ricorso il legale rappresentante dell'allenatore, nel precisare che, con regolare scrittura privata, regolarmente sottoscritta dalle parti, in data 01/08/2013, di cui ha allegato copia, la A.S.D. Battipagliese, partecipante al Campionato Nazionale Dilettanti del Dipartimento Interregionale della Lnd, stagione sportiva 2013/2014, si era impegnata a corrispondere al suo assistito un compenso annuo lordo di € 10.000,00, da pagarsi in dieci rate mensili di € 1.000,00 cadauna, tutte scadenti all’ultimo giorno del mese a partire da agosto 2013 e fino a maggio 2014. Il Dipartimento Interregionale della Lnd, su richiesta del Segretario di questo Collegio Arbitrale, ha inviato copia dell'accordo economico, sottoscritto tra le parti in questione, per la stagione sportiva 2013/2014, acquisito presso i loro Uffici, in data 13/09/2013. La convenuta, invita dalla Segreteria di questo Collegio Arbitrale a fornire le proprie osservazioni sul ricorso proposto dal ricorrente Ciaramella, con raccomandata del 07.01.2016, nulla ha contro dedotto anche perché la raccomandata non é stata presa in consegna dalla Società convenuta per "destinatario trasferito", come si evince dall'attestazione delle Poste Italiane. La Società non ha mai comunicato né aa C.R.di appartenenza né a questo Collegio Arbitrale variazioni di indirizzo. Il Collegio Arbitrale esaminata la documentazione pervenuta e vista la vertenza di Andrea Ciaramella/asd Battipagtiese pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 4 stagione sportiva 2014/2015, ritiene il ricorso meritevole di parziale accoglimento. PQM Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dichiara l'obbligo della Società A.S.D. Battipagliese di corrispondere all'allenatore Ciaramella Andrea la somma di € 2.000,00, relative ai ratei di aprile e maggio 2014, a saldo di quanto pattuito per la stagione sportiva 2013/2014, oltre ad € 10,00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di € 2.010,00. All'importo sopra citato vanno aggiunti gli interessi al tasso legate sino all'effettivo soddisfo. Nulla é dovuto per le spese legali per costante orientamento di questo Collegio. Nulla é dovuto per il risanamento della svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio Arbitrale. La presente delibera é inappellabile ed immediatamente esecutiva nei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.
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