F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 4 del 21.03.2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 283 del 06.04.2016 VERTENZA:all. Pino MURGIA / U.S.D. BARISARDO ( 172/34) ARBITRI: sigg.Pasquale GIAMPAGLIA e Domenico CARRETTA

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 4 del 21.03.2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 283 del 06.04.2016 VERTENZA:all. Pino MURGIA / U.S.D. BARISARDO ( 172/34) ARBITRI: sigg.Pasquale GIAMPAGLIA e Domenico CARRETTA Il sig. Pino MURGIA, nella sua qualità di allenatore di base, regolarmente iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., assunto in qualità di allenatore della prima squadra della USD BARISARDO, partecipante al campionato di Promozione Regionate Sardegna, relativamente alla stagione sportiva 2012/13, presentava ricorso a questo costituito Collegio Arbitrale nei confronti della predetta Società. Nel ricorso spiegava che con scrittura privata datata 28.08.2013, a firma del legate rapp.te della Società USD BARISARDO, la resistente si impegnava a corrispondere all’allanatore la somma di € 7.500,00 quale premio di tesseramento annuale massimo lordo, per n. 4 allenamenti settimanali, da erogare in n. 9 rate mensili di pari importo pari ad € 850,00 con scadenza il giorno 13 dei mesi settembre, ottobre, novembre e dicembre 2012 e gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2013 oltre al rimborso spese limitato all'importo dell'indennità chilometrica pari ad 1/5 del costo del carburante moltiplicato per il numero dei chilometri tra la residenza dell'allenatore ed il campo di gioco. Il ricorrente assumeva, inoltre, che in data 10.09.2012, tramite comunicazione verbale del Presidente veniva esonerato dalla conduzione tecnica della prima squadra; dichiarava di aver percepito solamente la somma di € 750,00 e lamentava il mancato pagamento della somma di € 6.995,00, a saldo del premio di tesseramento e € 245,00 quale rimborso spese, oltre agli interessi di mora. Il CR SARDEGNA LND, su richiesta del 07.10.2014, a firma del Segretario del Collegio Arbitrale, in data 13.10.2014 trasmetteva comunicazione di risposta, in atti,nella quale specificava che l’accordo economico tra le parti era stato depositato in data 10.09.2012, fornendone copia. Il Segretario di questo Collegio Arbitrale, con raccomandata del 02.10.2014 regolarmente consegnata al destinatario, provvedeva ad invitare la Società USD BARISARDO a fornire le proprie deduzioni scritte e al ricorrente di controdedurre, ciascuno entro il proprio termine previsto. La resistente, con nota del 17.10.2014, a firma del Presidente Luigi FERRAI controdeduceva contestando il ricorso proposto argomentando che lo stesso portava la data del 08.11.2011, data antecedente la stipula dell'accordo con il tecnico, e che l’allenatore faceva riferimento ad una comunicazione verbale di esonero del 10.09.2012, data in cui non era ancora iniziato il campionato, mentre dalle carte federali risultava, a dire della resistente, che il MURGIA presenziava in panchina durante le partite di campionato sino al suo inspiegabile comportamento e al successivo esonero avvenuto in data 07.11.2012 con lettera raccomandata. Concludeva evidenziando una serie di comportamenti tenuti dal ricorrente dopo l’esonero. L'allenatore, a sua volta, con nota del 03.11.2014 riscontrava le nuove controdeduzioni, contestandole, ed eccepiva che il ricorso indicava la data 08.03.2011 per mero errore materiale, che la data della stipula dell'accordo, 28.08.2012, nulla toglieva alla validità dello stesso e confermava tutto quanto domandato nel ricorso iniziale. Il Collegio Arbitrale decideva di investire la Procura Federale del caso ed in data19.10.2015 inviava alla stessa tutte la documentazione del procedimento affinché accertasse l’effettiva veridicità delle dichiarazioni sostenute dalle parti.La Procura Federale, acquisito il fascicolo, provvedeva a convocare le parti interessate; la USD BARISARDO dava riscontro alla convocazione e si presentava all'audizione il Presidente dell’epoca dei fatti, Sig. Luigi FERRAI, il quale dichiarava che in merito alla collaborazione con l’allenatore Sig. Pino MURGIA inizialmente si costituiva un buon rapporto, senza problemi, e che, a suo dire, il MURGIA affermava che l'aspetto economico non era una priorità e la Società faceva comunque presente che poteva permettersi un corrispettivo economico al minimo sindacale. Il sig. FERRAI spiegava che, con il tempo, i risultati e i comportamenti tenuti dal tecnico incrinavano i rapporti e decidevano di conseguenza di esonerare l'allenatore. Dal punto di visto economico riferiva che al ricorrente era stato consegnato un assegno da € 750,00 emesso dal c/c della resistente e che sulle ulteriori spettanze del tecnico era stata raggiunta una transazione per un importo complessivo di € 1.500,00, pagate in due tranche in data 25.1 1.2014 (la prima con Western Union di € 795,50 e la seconda con direttamente sulla carta Pay Pall dell'allenatore di € 752,00). Dichiarava, inoltre, che il giorno precedente, precisamente il 24.11.2014, il sig. MURGIA aveva recapitato alla resistente, tramite il sig. Paolo BUSANCA, la ricevuta e che l'allenatore prometteva di inviare la rinuncia al ricorso in Federazione ma che poi non lo aveva fatto per dimenticanza in quanto all’epoca lavorava per una squadra di calcio a Malta. Il ricorrente, anch'esso regolarmente convocato, non si presentava all'audizione e la stessa Procura Federale spiegava che da materiale giornalistico acquisito via internet risultava che il sig. Pino MURGIA allenava la società irachena dell’Erbil e aveva rinnovato il contratto per il 2015, ragion per cui era evidente che non si poteva presentare alle convocazioni. Al termine dell'istruttoria la Procura Federale evidenziava che il ricorrente aveva percepito solo un assegno di € 750,00 e successivamente all'esonero null’altro. E’ stato poi raggiunto un accordo transattivo (allegato alla relazione della Procura) tra le parti sugli accordi economici pregressi rimettendo, infine, a chi di dovere le valutazioni del caso. Il Collegio, esaminato il ricorso, le richieste e conclusioni in esso contenute oltre alla documentazione allegata a sostegno dello stesso e quella agli atti del procedimento, tenuto conto anche delle indagini effettuate dalla Procura Federale, delle dichiarazioni rese in sede di audizione ed acquisite al fascicolo e in modo particolare della avvenuta transazione tra le parti, ritiene di respingere il ricorso. L'accordo bonario intervenuto tra le parti é prodotto dalla resistente risulta documento preminente e determinante per la decisione nella stessa si evince chiaramente come l’allenatore dichiari e sottoscriva, in data 24.11.2014: "con la presente il sottoscritto MURGIA Pino dichiara di ricevere ed accettare la somma di € 1.500, 00 a saldo e stralcio delle maggiori somme pretese a mezzo reclamo avverso la intestata USD BARISARDO. Con il ricevimento della su indicata somma il sottoscritto, inoltre, dichiara di non aver nulla altro da pretendere dalla societa USD BARISARDO in ragione delle prestazioni dallo stesso svolte in qualità di allenatore per la suddetta societa ". PQM Il Collegio Arbitrale respinge il ricorso proposto dall'allenatore sig. Pino MURGIA per cessata materia del contendere a seguito di intervenuta transazione. La presente delibera é inappellabile.
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