F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 4 del 21.03.2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 283 del 06.04.2016 VERTENZA: all. Tito MERCURIO / POL. MACCARESE GIADA srl (45/45) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Mario ROSSINI

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 4 del 21.03.2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 283 del 06.04.2016 VERTENZA: all. Tito MERCURIO / POL. MACCARESE GIADA srl (45/45) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Mario ROSSINI Con ricorso del 30/06/2014,1'allenatore dilettante Tito MERCURIO, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., ha adito questo Collegio Arbitrale perché gli venisse riconosciuto, da parte della Società POLISPORTIVA MACCARESE GIADA SRL, il pagamento di € 5.300,00, a saldo del premio di tesseramento per la stagione sportiva 2013/2014, di € 968,52 per rimborso spese di viaggi, per un totale di € 6.268,52, oltre agli interessi di mora e svalutazione monetaria medio tempore intercorsa. Nel ricorso l’ allenatore, nel precisare che, con regolare scrittura privata del 31/03/2014, di cui ha allegato copia, regolarmente sottoscritto dalle parti, la Polisportiva Maccarese Giada s.r.l., partecipante al Campionato Nazionale Dilettanti della Lnd, si era impegnata a corrispondergli, per la conduzione tecnica della prima squadra, quale allenatore in seconda, stagione sportiva 2013/2014, a far data dal 01/08/2013 e fino al 31/05/2014, un compenso annuo di € 7.500,00, da pagarsi in n. 10 (dieci) rate di € 750,00 cadauno, con scadenze nei mesi di agosto, settembre, ottobre, novembre, e dicembre 2013, gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2014.L'allenatore ha, altresì, allegato al ricorso la copia di vaglia postale di € 100,00, intestato a "Commissione Accordi Economici della Lnd", copia della raccomandata a mano inviata a: F.I.G.C., sede Piazzale Flamino Roma, F.I.G.C. Commissione Accordi Economici Piazzale Flamino - Roma e F.I.G.C. L.N.D. Commissione Disciplinare Nazionale, Via Campania - Roma, con la quale lo Studio Legale Della Longa ha depositato denuncia retativa al reclamo prodotto dal sig. Mercurio Tito contro la Polisportiva Maccarese Giada s.r.l.; copia di denuncia/querela sporta da Della Longa Fabio. Il Segretario di questo Collegio Arbitrale, con raccomandata del 15/09/2014, ha restituito al ricorrente Mercurio Tito il vaglia postale dell'importo di € 100,00, poiché le vertenze presso il Collegio Arbitrale della Lnd non necessitano di alcuna tassa. Con raccomandata del 27/10/2014, il Segretario di questo Collegio Arbitrale, ha invitato la Società convenuta a fornire le proprie controdeduzioni e all'allenatore a replicare eventualmente alle stesse. La Polisportiva Maccarese Giada s.r.l. nulla ha ritenuto di contro dedurre anche in considerazione che la sopra citata raccomandata é stata restituita al mittente con la dicitura destinatario "SCONOSCIUTO". Il Dipartimento Interregionale della Lnd, in data 25/05/2015, ha trasmesso copia del contratto economico stipulato tra la Potisportiva Maccarese Giada s.r.l. ed il sig. Mercurio Tito, relativo alla stagione sportiva 2013/2014, depositato presso i loro Uffici il 30/04/2014. Questo Collegio Arbitrale in ordine ai fatti sopra esposti ritiene che il ricorso prodotto dall'allenatore Mercurio Tito deve essere trasmesso alla Procura Federate della F.I.G.C. perché venga accertato la data di stipula dell'accordo economico relativo alla stagione sportiva 2013/2014, anche perché pende la denuncia/querela presentata da Della Longa Fabio, già Presidente della Polisportiva Maccarese Giada s.r.l.-Il Collaboratore della Procura Federate della F.I.G.C., circa lo specifico accertamento richiesto da questo Collegio Arbitrale, con lettera del 19.10.2015, ha comunicato che già in precedenza la Procura ha svolto indagini per accertare apocrifia di firme del Della Longa in calce ad accordi economici tra la Polisportiva ed alcuni tesserati. Il Collaboratore ha riferito che l’Avv. Fabio Della Longa, nella stagione sportiva aveva ricoperto la carica di Presidente della Polisportiva Maccarese Giada srl, mentre al momento della denuncia non ricopriva più tale carica e che in data 10.07.2014, la Polisportiva Maccarese Giada srl aveva ricevuto, per conoscenza, la raccomandata a/r con la quale il sig. Mercurio Tito comunicava la Società di aver inviato il reclamo presso la Commissione Accordo economico della Lnd e che in tale raccomandata si faceva riferimento ad un presunto accordo economico di cui il sig. Della Longa non era a conoscenza e che non aveva potuto sottoscrivere. All'acquisizione dell'accordo economico inviato tramite raccomandata dal sig. Mercurio Tito al Comitato Interregionale della Lnd, il Della Longa si rendeva conto che la firma apposta sul detto accordo era falsa e che tale situazione si accompagnava ad altre anomalie tipo errore grossolano sull'importo (settemila/500 anziché settemilacinquecento/00, assenza del timbro nella parte dedicata ad esso sui moduli, divergenza di grafia tra 1'accordo economico in questione e due accordi precedentemente redatti dal sig. Cocco, segretario della Società, deputato alle attivita di realizzazione agli altri due allenatori, correzione a penna della data, recante 1'anticipazione di un mese rispetto a quella inizialmente indicata, verosimilmente perché ad aprile il campionato volgeva alla fine e avrebbe avuto poco senso la stiputa di un accordo economico a fine campionato). Nel corso del procedimento si provvedeva all'acquisizione di fogli di censimento delle stagione sportive 2014/2015 e 2015/2016 dei sigg. Fabio Della Longa, Presidente della Maccarese Giada srl, nella stagione sportiva 2013/2014 e Tito Mercurio, allenatore in seconda della società, nella stagione sportiva 2013/2014. Veniva accertato che la Polisportiva Maccarese Giada srl, nella stagione sportiva 2014/2015, non si era iscritta al Campionato e risulta essere inattiva, i sigg. Della Longa Fabio e Mercurio Tito non risultavano tesserati per le stagioni sportive 2014/2015 e 2015/2016. Il sig. Della Longa Fabio, in data 13.11.2015, inviava una comunicazione alla Procura Federale affermando che riteneva ogni audizione eccessivo, atteso che , oltre a non essere più tesserato, era gia stato sentito per questioni identiche, sebbene riferite a soggetti diversi e che le sue denunce non avevano avuto nessun seguito in termini sanzionatori nei confronti dei soggetti denunciati. Successivamente, si procedeva alla convocazione dell’allenatore Mercurio Tito per l'audizione fissata per il giorno 20.11.2015, il quale specificava che il contratto non era stato firmato all'inizio della stagione , in quanto il Presidente non aveva fatto in tempo. Alla domanda di specificare il luogo e il tempo in cui sarebbe stata apposta la firma il sig. Mercurio dichiarava testualmente."Per un periodo non ci siamo allenati al campo della Maccarese Giada, e ci siamo spostati su Roma. Ci allenavamo al campo del Tanas. Dopo un allenamento, verso gli inizi di marzo, all'incirca, nel darci l'accordo economico, il Presidente mi consegnò la bozza di accordo e me la fece sottoscrivere in una stanza dietro gli spogliatoi, una sorta di segreteria. Entravamo uno alla volta, non so se i giocatori che aspettavano di prendere l’acconto, abbiamo firmato in quella occasione il contratto", "preciso che la bozza di contratto, quando mi è stata consegnata, era gia firmata dal Presidente". Sempre a tale circostanza il sig. Mercurio osservava di non ricordare di chi fosse presente il giorno della firma e nemmeno se vi fossero presente 1'allora Direttore Sportivo Ettore Placidi e il Segretario Alfredo Cocco. L'allenatore Mercurio specificava che il Presidente non era in regola con i pagamenti, il corrispettivo complessivo (non onorato) era stato pattuito solo verbalmente ad inizio stagione; a fronte di domanda sui pagamenti, il Presidente prese a rispondere che erano questioni di competenza della moglie; di aver tentato nel tempo di ottenere un accordo bonario con il Presidente, ma senza alcun esito. Il collaboratore della Procura Federale faceva pervenire, inoltre, la documentazione inerente 1'audizione del sig. Della Longa, avvenuto in data 11.11.2014, a seguito di denunce /querele da lui sporte e riferite ad asserita falsità di accordo economico con un calciatore della Maccarese Giada e dell'allenatore in seconda Mercurio Tito. Nel corso dell'audizione il sig. Della Longa specificava che gli accordi economici, predisposti dal sig. Cocco, dimissionario dal 31.03.2014, sono sempre stati firmati solo da lui, pur avendo la delega della firma anche il Direttore Di Santo Pierluigi, il quale intorno al 18.03.2014, consensualmente, non più collaboratore della società. Sulla questione dell'allenatore Mercurio, il Della Longa chiariva che solo a seguito della notifica del ricorso per il recupero degli importi relativi ad un presunto accordo economico depositato in Federazione, presa visione dello stesso e verificato che la firma era falsa, aveva provato più volte a sentire Mercurio Tito per chiedere spiegazioni, ma questi si era sempre negato. In merito agli importi pattuiti nei diversi contratti in questione e sul rispetto dei tempi e delle modalità di pagamento, il Della Longa produceva e-mail di rendicontazione periodica al tempo inviate a Di Santo e Cocco, da cui si evince che i rimborsi del Mercurio erano di € 350,00 e, pertanto, ammontanti a un totale di € 3.500,00 e non al doppio, cioé € 7.000,00, che é la cifra risultante dall'accordo economico, disconosciuto. Infine, il Della Longa aggiungeva che Mercurio e Di Santo lavoravano insieme presso il Ministero di Grazia e Giustizia e che Mercurio era Commissario di polizia, mentre Cocco era un giornalista. Successivamente, in data 14.11.2014, veniva sentito il sig. Di Santo Pierluigi, il quale ha spiegato che gli accordi economici portavano la firma esclusiva del Presidente, il quale negoziava i termini degli stessi. Ancora, in data 17.11.2014, veniva ascoltato il sig. Cocco, il quale precisava di essere stato Direttore organizzativo e della comunicazione. In quanto alla gestione dei timbri della Società, dichiarava che il Presidente era tendenzialmente un accentratore e che lui ogni tanto inseriva i tesserati on line, mentre il timbro era in mani del Presidente, lo stesso con gli accordi economici. Infine, il Collaboratore in merito alla firma apposta sull'accordo economico dell'allenatore Mercurio Tito da parte del Presidente Della Longa, non può fornire alcun elemento per considerare apocrifa la firma, elemento che può essere fornito solo da apposita perizia. In ordine ai fatti sopra citati questo Collegio Arbitrale ha rilevato che 1'allenatore Mercurio Tito ha svolto l'attività di allenatore per la Società Maccarese Giada srl, così come si evince dalla documentazione prodotta dal ricorrente (comunicati pubblicati dal Dipartimento Interregionale della Figc riportante squalifiche del ricorrente in alcune gare di campionato, stagione sportiva 2013/2014, gare svolte in date antecedente a quella del 31.03.2014, risultante sull'accordo economico oggetto di discussione) e come anche accertato dal collaboratore della Procura Federale. Considerato che il Mercurio ha svolto 1'attività di tecnico in seconda per la Maccarese Giada srl sin dall' inizio del campionato 2013/2014,avrebbe dovuto richiedere al Presidente della convenuta sin dall'inizio la sottoscrizione del contratto e nell'ipotesi di diniego avrebbe dovuto adire gli Organi competente della Figc per farsi riconoscere quanto spettante. Tanto premesso il Collegio Arbitrale decide di respingere il ricorso. PQM Il Collegio rigetta il ricorso proposto dall'allenatore Mercurio Tito. Decide, altresì, che la Segreteria di questo Collegio Arbitrale, nel comunicare 1'esito della vertenza alla Procura Federale, trasmetta gli atti del procedimento per l'accertamento delle eventuali violazioni che dovessero essere intervenute nella vicenda, in particolare, per quanto riguarda i principi di lealtà e probità previsti dall'art. 1 bis del Codice di Giustizia Sportiva. La presente delibera é inappellabile.
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