F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 4 del 21.03.2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 283 del 06.04.2016 VERTENZA: all.: Roberto CHIANCONE / SORRENTO CALCIO srl ( 134/45) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Ivano CORRADA

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 4 del 21.03.2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 283 del 06.04.2016 VERTENZA: all.: Roberto CHIANCONE / SORRENTO CALCIO srl ( 134/45) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Ivano CORRADA Con ricorso del 27.04.2015, inoltrato a mezzo del proprio difensore, l'allenatore di Professionista di 1^ Ctg. Uefa Pro Roberto CHIANCONE, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., ha adito questo Collegio Arbitrale perché venisse riconosciuto al suo assistito, che, peraltro, ha regolarmente sottoscritto il documento, da parte della Società SORRENTO CALCIO SRL, il pagamento della somma di € 3.750,00, relativa alle mensilità scadute il 31.10.2015, 28.02.2015 e 30.03.2015, oltre gli interessi di mora. Il legale rappresentante dell'allenatore ha comunicato che con regolare accordo economico, sottoscritto dalle parti in data 09.01.2015, di cui ha allegato copia, la Società Sorrento Calcio srl, partecipante al Campionato Nazionale Dilettanti del Dipartimento Interregionale della Lnd, stagione sportiva 2014/2015, si era impegnata a corrispondere al suo assistito un compenso annuo lordo di € 7.500,00. Inoltre, ha rappresentato che il suo assistito, con telegramma del 24.03.2015, preso atto dell'esonerato telefonico avvenuto per il tramite del Direttore Sportivo della Società Sorrento Calcio, ha comunicato di restare a disposizione della stessa fino al termine della stagione sportiva 2014/2015. Il Dipartimento Interregionale della Lnd, su richiesta del Segretario di questo Collegio Arbitrale, ha comunicato che l'accordo economico, sottoscritto tra le parti in questione, per la stagione sportiva 2014/2015, é stato depositato il 20.01.2015 presso i loro Uffici. La convenuta, invita dalla Segreteria di questo Collegio Arbitrale a fornire le proprie osservazioni sul ricorso proposto dal ricorrente Chiancone,con raccomandata del 27.10.2015, nulla ha contro dedotto anche perché la raccomandata é stata restituita al mittente dalle Poste Italiane per compiùta giacenza. Con fax del 05.01.2016, il Presidente del Sorrento Calcio srl ha richiesto a questo Collegio Arbitrale le copia della documentazione del sig. Roberto Chiancone e di voter ricevere le comunicazioni presso il domicilio eletto dello studio legale Losco di Avellino alla via Terminio n. 10. Il Segretario di questo Collegio Arbitrale, con raccomandata del 07.01.2016, inviata per conoscenza inche al ricorrente Roberto Chiancone, in riscontro al fax del 5.01.2016, ha inviato alla Società Sorrento Calcio srl, presso lo studio Legale Losco via Terminio n. 10 di Avellino, gli atti in copia relativa alla vertenza di che trattasi. Il Collegio Arbitrale esaminata la documentazione in atti e, anche per mancate controdeduzioni da parte della convenuta, ritiene il ricorso dell'allenatore Roberto Chiancone meritevole di accoglimento. PQM Il Collegio accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della Società Sorrento Calcio SRL di orrispondere all'allenatore Chiancone Roberto la somma di € 3.750,00, relativa alle mensilità scadute il 31.01.2015, 28.02.2015 e 30.03.2015, per la stagione sportiva 2014/2015, oltre ad € 18,00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di € 3.768,00. L’importo sopra citato vanno aggiunti gli interessi al tasso legale sino all’effettivo soddisfo.La presente delibera é inappellabile ed immediatamente esecutiva nei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.
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