F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 4 del 21.03.2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 283 del 06.04.2016 VERTENZA: all. Roberto Carlos SOSA / SORRENTO CALCIO srl (157/45) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Ivano CORRADA
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 4 del 21.03.2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 283 del 06.04.2016
VERTENZA: all. Roberto Carlos SOSA / SORRENTO CALCIO srl
(157/45)
ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Ivano CORRADA
Con ricorso del 28.05.2015, inoltrato a mezzo del proprio difensore, l' allenatore professionista Uefa Pro Roberto Carlos SOSA, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., adito questo Collegio Arbitrale perche gli venisse riconosciuto, da parte della Società SORRENTO CALCIO SRL, il pagamento della somma di € 4.500,00, relativa alle mensilità scadute, oltre gli interessi di mora. Il Legale rappresentante dell'allenatore ha comunicato che con regolare accordo economico, sottoscritto dalle parti in data 22.08.2014, di cui ha allegato copia, la Società Sorrento Calcio srl, partecipante al Campionato Nazionale Dilettanti del Dipartimento Interregionale della Lnd, stagione sportiva 2014/2015, si era impegnata a corrispondere al suo assistito un compenso annuo lordo di € 7.500,00, da pagarsi in 10 (dieci) rate uguali. Inoltre, ha rappresentato che il suo assistito, con telegramma del 08.01.2015, veniva esonerato dall’incarico ricevuto di allenatore della prima squadra e che allo stesso sono stati versati solo € 3.000,00 a fronte della cifra pattuita nel suddetto accordo economico. Il Dipartimento Interregionale della Lnd, su richiesta del Segretario di questo Collegio Arbitrale, ha comunicato che l'accordo economico, sottoscritto tra le parti in questione, per la stagione sportiva 2014/2015, è stato depositato il 02.09.2014, presso i loro Uffici. La convenuta, invita dalla Segreteria di questo Collegio Arbitrale a fornire le proprie osservazioni ricorso proposto dal ricorrente Sosa, con raccomandata del 27.10.2015, nulla ha contro dedotto e perche la raccomandata e stata restituita al mittente dalle Poste Italiane per compiuta giacenza. Con fax del 30.12.2015, il Presidente del Sorrento Calcio srl ha richiesto a questo Collegio Arbitrale copia della documentazione del sig. Roberto Carlos Sosa e di voler ricevere le comunicazioni presso il domicilio eletto dello studio legale Losco di Avellino alla via Terminio n. 10. Il Segretario di questo Collegio Arbitrale, con raccomandata del 30.12.2015, inviata per conoscenza anche al ricorrente Roberto Carlos Sosa, in riscontro al fax del 30.12.2015, ha inviato alla Società Sorrento Calcio srl, presso lo studio Legale Losco via Terminio n. 10 di Avellino, gli atti in copia relativa alla vertenza di che trattasi. Con raccomandata a/r del 20.12.2015, il Segretario di questo Collegio Arbitrale ha invitato la Società Sorrento Calcio srl a fornire le proprie controdeduzioni e 1'allenatore a replicare eventualmente alle stesse. La convenuta, con raccomandata del 15.01.2016, ha fatto pervenire le sue osservazioni per il tramite del suo legale, sostenendo quanto segue: - ha adempiuto a tutto quanto pattuito nel contratto stipulato in data 22.08.2014 con l’allenatore Sosa Roberto Carlos; - che 1'allenatore ricorrente ha percepito tutte le sue spettanze a lui dovute, ovvero dal 22.08.2014 al 30.12.2014; - che in data 8.01.2015 con telegramma esonerava il sig. Sosa Roberto Carlos dall’incarico di responsabile tecnico della prima squadra; - che, successivamente, con telegramma del 3.04.2015, la Società, a seguito di esonero di allenatore della prima squadra, convocava il Sosa presso lo Stadio Italia di Sorrento per dirigere gli allenamenti sempre della prima squadra; - che 1'allenatore Sosa non rispondeva alla convocazione della Società nonostante tesserato per la stessa; che, ancora, con telegramma dell'8.04.2015 il sig. Sosa Roberto Carlos veniva riconvocato per il giorno 9.04.2015, intimando la risoluzione del contratto in caso di ulteriore assenza; - che perdurante la non presenza dell'allenatore Sosa alla seduta di allenamento fissata per il giorno 9.04.2015 ha messo la Società nelle condizioni di comunicare, sempre con telegramma in pari data, la risoluzione dell'accordo economico stipulato il 22.08.2014; - che i telegrammi dell' 8.04.2015 e del 9.04.2015 non erano stati consegnati al Sosa Roberto Carlos per il trasferimento del destinatario, così come da documentazione di Poste Italiane in atti. In ordine ai fatti narrati la società convenuta ha chiesto a questo Collegio Arbitrale la dichiarazione di risoluzione del contratto stipulato tra le parti in questione del 22.08.2014 e che al ricorrente venga dichiarato a risarcire i danni patiti dalla società Sorrento Calcio srl per l’assunzione di altro allenatore ed al pagamento dei compensi professionali. Alle controdeduzioni fatte dalla Società Sorrento Calcio srl, 1'allenatore ha replicato osservazioni che non risponde al vero l'assunto dei pagamenti fatto dalla sopra citata nei suoi confronti in quanto egli ha percepito solo € 3.000,00 e non come sostenuto dalla Società di aver percepito tutto quanto dovutogli, senza produrre alcuna ricevuta o altra prova dell'avvenuto pagamento. Il ricorrente, ancora, circa il suo mancato rientro ad allenare la squadra nel mese di aprile, a seguito di telegrammi inviatigli dalla società, ha comunicato che ciò non é dipeso da cambio di residenza, senza fornire alcuna motivazione; inoltre, ha comunicato che per le mensilità di agosto, settembre, ottobre, novembre dicembre 2014 e gennaio, febbraio, marzo e nove giorni di aprile 2015, avrebbe dovuto percepire (€ 750,00 x 8) la somma di € 6.000,00 oltre ad € 250,00 per i nove giorni di aprile 2015 ed avendo percepito solo € 3.000,00, dovrebbe percepire altri 3.250,00. Il ricorrente, infine, nel contestare il contenuto delle controdeduzioni della Società ritenute essere inammissibile ed improcedibile e tendente a procrastinare la decisione del Collegio allungando i tempi della decisione, ha chiesto in via principale il pagamento della somma di € 4.500,00, oltre gli interessi ed in via subordinata il pagamento delle somme maturate fino al 9.04.2016, pari ad € 3.250,00. Il Collegio Arbitrale esaminata la documentazione in atti ritiene che il ricorso dell'allenatore Roberto Carlos Sosa é meritevole di parziale accoglimento. Il ricorrente Sosa Roberto Carlos non avendo dato risposta alle convocazioni inviate dalla Società Sorrento Calcio srl all'indirizzo in precedenza comunicato dallo stesso, deve ritenersi dimissionario dall'incarico di allenatore della prima squadra della sopracitata società con decorrenza 9.04.2015. Il ricorrente, avendo già percepito € 3.000,00, come comunicato in ricorso, deve ancora essere soddisfatto della somma di € 3.250,00, maturata sino alla data della convocazione presso lo stadio Italia di Sorrento del 9.04.2015, oltre agli interessi maturati e pari ad € 14,00, per un totale di € 3.264,00. PQM Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dichiara l’obbligo della Società Sorrento Calcio SRL di corrispondere all'allenatore professionista Sosa Roberto Carlos la somma di € 3.250,00, quale differenza dalla somma percepito e quella da percepire fino al 9.04.2015, a saldo delle sue spettanze,per la stagione sportiva 2014/2015, oltre ad € 14,00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di € 3.264,00. All'importo sopra citato vanno aggiunti gli interessi al tasso legale sino all'effettivo soddisfo.La presente delibera é inappellabile ed immediatamente esecutiva nei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter. comma 13 delle NOIF e del CGS.
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