COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 76 Del 06/04/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 601 st. 15/16 nei confronti dei seguenti soggetti : del Presidente ASD Atletico Vi Est Lunardi Sergio dei Dirigenti Accomp. Atletico Vi Est Mrdja Dejan, Mrdja Biljana, Giardinazzo Dino, Breschigliaro Lucio della Società A.S.D. Atletico Vi Est

COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 76 Del 06/04/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 601 st. 15/16 nei confronti dei seguenti soggetti : del Presidente ASD Atletico Vi Est Lunardi Sergio dei Dirigenti Accomp. Atletico Vi Est Mrdja Dejan, Mrdja Biljana, Giardinazzo Dino, Breschigliaro Lucio della Società A.S.D. Atletico Vi Est La Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 4/3/2016 ha deferito al giudizio del Tribunale Federale Territoriale : il Sig. LUNARDI SERGIO, Presidente A.S.D. Atletico Vi Est per rispondere della violazione di cui all'art. 1bis, comma 1, del C.G.S., in relazione al C.U. n.1 del 1.07.2015 della F.I.G.C. - Settore Giovanile e Scolastico, per aver consentito l'utilizzo del calciatore Strada Fabio, nelle fila della Società Atletico VI Est, nel corso di n.10 gare del Campionato Giovanissimi Regionale 2015/16 (vedi elenco di cui all’atto di deferimento allegato), sebbene il calciatore fosse di età inferiore al minimo stabilito, non avendo compiuto anagraficamente il 12° anno di età. il Sig. MRDJA DEJAN, Dirigente Accompagnatore Ufficiale A.S.D. Atletico Vi Est, per rispondere della violazione di cui all'art. 1bis, comma 1, del C.G.S., in relazione al C.U. n.1 del 1.07.2015 della F.I.G.C. – Settore Giovanile e Scolastico, per aver svolto le funzioni di Dirigente Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione di n. 3 gare del Campionato Giovanissimi Regionale 2015/16 (vedi elenco di cui all’atto di deferimento allegato), in cui è stato impiegato in posizione irregolare il calciatore Strada Fabio, in quanto di età inferiore al minimo stabilito, non avendo egli compiuto anagraficamente il 12° anno di età, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnata ai Direttori di Gara e consentendo così che detto calciatore partecipasse alle gare sebbene di età inferiore al minimo stabilito: il Sig. MRDJA BILJANA, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società Atletico Vi Est per rispondere della violazione di cui all'art. 1bis, comma 1, del C.G.S., in relazione al C.U. n.1 del 1.07.2015 della F.I.G.C. - Settore Giovanile e Scolastico, per aver svolto le funzioni di Dirigente Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione di n. 4 gare, del Campionato Giovanissimi Regionale 2015/16 (vedi elenco di cui all’atto di deferimento allegato), in cui è stato impiegato in posizione irregolare il calciatore STRADA FABIO, in quanto di età inferiore al minimo stabilito, non avendo egli compiuto anagrafica mente il 12° anno di età, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tessera mento del calciatore stesso consegnata ai Direttori di Gara e consentendo così che detto calciatore partecipasse alle gare sebbene di età inferiore al minimo stabilito: il Sig. GIARDINAZZO DINO, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società Atletico Vi Est “per rispondere della violazione di cui all'art. 1bis, comma 1, del C.G.S., in relazione al C.U. n.1 del 1°.07.2015 della F.I.G.C. - Settore Giovanile e Scolastico, per aver svolto le funzioni di Dirigente Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione di 1 gara, del Campionato Giovanissimi Regionale 2015/16 (vedi elenco di cui all’atto di deferimento allegato) in cui è stato impiegato in posizione irregolare il calciatore Strada Fabio, in quanto di età inferiore al minimo stabilito, non avendo egli compiuto anagraficamente il 12° anno di età, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnata al Direttore di Gara e consentendo così che detto calciatore partecipasse alla gara sebbene di età inferiore al minimo stabilito”. il Sig. BRESCHIGLIARO LUCIO, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società Atletico Vi Est per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione al C.U. n.1 del 1°.07.2015 della F.I.G.C. - Settore Giovanile e Scolastico, per aver svolto le funzioni di Dirigente Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione di n. 2 gare, del Campionato Giovanissimi Regionale 2015/16 (vedi elenco di cui all’atto di deferimento allegato) in cui è stato impiegato in posizione irregolare il calciatore Strada Fabio, in quanto di età inferiore al minimo stabilito, non avendo egli compiuto anagraficamente il 12° anno di età, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tessera mento del calciatore stesso consegnata ai Direttori di Gara e consentendo così che detto calciatore partecipasse alle gare sebbene di età inferiore al minimo stabilito: la società A.S.D. ATLETICO VI EST per rispondere, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S., dell'operato del proprio Presidente, del calciatore innanzi citato e dei dirigenti accompagnatori. Il Tribunale Federale Territoriale, preliminarmente, ha rilevato la ritualità della notifica della fissazione dell’udienza del 5/4/2016. AI dibattimento del 5/4/2016 sono risultati presenti : la Società A.S.D. Atletico Vi Est rappresentata dalla Sig.a Imbrati Giada, giusta delega in atti il Sig. LUNARDI Sergio Presidente Atletico Vi Est, rappresentato dalla Sig.ra Imbrati Giada, giusta delega in atti Il Dott, Salvatore SCIUTO Rappresentante della Procura Federale della F.I.G.C. NON sono risultati presenti al dibattimento pur ritualmente convocati : il Sig. MRDJA Dejan Dirigente ASD Atletico Vi Est il Sig. MRDJA Biljana Dirigente ASD Atletico Vi Est NON sono risultati presenti al dibattimento pur ritualmente convocati ed hanno presentato memorie: il Sig. GIARDINAZZO Dino Dirigente ASD Atletico Vi Est il Sig. BRESCHIGLIARO Lucio Dirigente ASD Atletico Vi Est che hanno presentato Il Rappresentante della Procura, Dott. Salvatore SCIUTO - ha esposto brevemente il contenuto e le ragioni del deferimento, evidenziandone gli elementi e le circostanze di maggior rilievo; - ha concluso il suo intervento proponendo i seguenti provvedimenti disciplinari : a carico del Sig. LUNARDI Sergio Presidente ASD Atletico Vi Est : mesi 3 di inibizione a carico del Sig. MaRDJA Dejan Dirigente ASD Atletico Vi Est : giorni 50 di inibizione a carico il Sig. MRDJA Biljana Dirigente ASD Atletico Vi Est : giorni 60 di inibizione a carico il Sig. GIARDINAZZO Dino Dirigente ASD Atletico Vi Est : giorni 20 di inibizione a carico il Sig. BRESCHIGLIARO Lucio Dirigente ASD Atletico Vi Est : giorni 40 di inibizione a carico dell’A.S.D. Atletico Vi Est a) 5 punti di penalizzazione da applicare alla classifica del campionato Giovanissimi Regionali stagione sportiva 2015/2016 ; b) ammenda di € 200,00.= il Tribunale Federale Territoriale - visti gli atti di accusa - sentito il rappresentante della Procura - sentiti i soggetti deferiti rappresentati all’udienza - viste le memorie presentate dai Sigg.ri Giardinazzo e Breschigliano con le quali riconoscono l’addebito imputando il fatto alla peculiare situazione societaria; ritenuto quindi che le stesse non aggiungono alcun elemento a discapito dei deferiti; - valutate le sanzioni proposte dalla Procura della F.I.G.C. P.Q.M. dispone I’adozione dei seguenti provvedimenti disciplinari : a carico del Sig. LUNARDI Sergio Presidente ASD Atletico Vi Est : mesi 3 di inibizione a carico del Sig. MaRDJA Dejan Dirigente ASD Atletico Vi Est : giorni 50 di inibizione a carico il Sig. MRDJA Biljana Dirigente ASD Atletico Vi Est : giorni 60 di inibizione a carico il Sig. GIARDINAZZO Dino Dirigente ASD Atletico Vi Est : giorni 20 di inibizione a carico il Sig. BRESCHIGLIARO Lucio Dirigente ASD Atletico Vi Est : giorni 40 di inibizione a carico dell’A.S.D. Atletico Vi Est a) 5 punti di penalizzazione da applicare alla classifica del campionato Giovanissimi Regionali stagione sportiva 2015/2016 ; b) ammenda di € 200,00.=
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