COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 76 Del 06/04/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Deferimento della Procura Federale della F.I.G.C. – Procedimento n. 342 15/16 Nei confronti : del Sig. VILLARASPI Francesco Giocatore Olimpia Ponte Crencano del Sig. SACCHETTO Corrado Dirigente A.C. Hellas Verona 1903 della Società Pol.D. Olimpia Ponte Crencano e A.C. Hellas Verona 1903

COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 76 Del 06/04/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Deferimento della Procura Federale della F.I.G.C. – Procedimento n. 342 15/16 Nei confronti : del Sig. VILLARASPI Francesco Giocatore Olimpia Ponte Crencano del Sig. SACCHETTO Corrado Dirigente A.C. Hellas Verona 1903 della Società Pol.D. Olimpia Ponte Crencano e A.C. Hellas Verona 1903 La Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 4/3/2016 ha deferito al giudizio del Tribunale Federale Territoriale : il Sig. Villaraspi Francesco – Giocatore Olimpia Ponte Crencano “per rispondere della violazione dell'art. 1bis comma 1 CGS, in relazione all'art. 40 co. 4 delle N.O.I.F., per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità poiché, per sua stessa ammissione, sottoscriveva in data 22 luglio 2015 la richiesta di tesseramento n. DL3844469 in favore della società "Polisportiva Olimpia Ponte Crencano" (trasmessa il 25 luglio 2015 al C.R.V. della F.I.G.C. per la convalida), nonostante in data 11 luglio 2015 avesse già sottoscritto analoga richiesta avente n. DL3896527 in favore della società "A.C. Hellas Verona 1903" (richiesta però depositata presso la Delegazione Provinciale della F.I.G.C. di Verona solo in data 13 agosto 2015)”; la Società Polisportiva Olimpia Ponte Crencano “per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 4 comma 2 CGS, per il comportamento posto in essere dal suo tesserato come sopra descritto”; il Sig. Sacchetto Corrado - Direttore Sportivo della Soc. Calcio a 5 AC. Hellas Verona 1903, “per rispondere della violazione dell’art. 1 bis comma 1 CGS e dell’art. 10 comma 2 CGS in relazione all’art. 40 co. 4 delle N.O.I.F., per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità poiché provvedeva al tesseramento del calciatore Villaraspi Francesco, omettendo qualsivoglia controllo sulla posizione di tesseramento del medesimo”; la Società A.C. Hellas Verona 1903 “per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 4 comma 2 CGS, per il comportamento posto in essere dal suo tesserato come sopra descritto”; Il Tribunale Federale Territoriale, preliminarmente, ha rilevato la ritualità della notifica della fissazione dell’udienza del 5/4/2016. AI dibattimento del 5/4/2016 sono risultati presenti : il Sig. VILLARASPI Francesco Giocatore Olimpia Ponte Crencano, rappresentato dal Sig. Donà Roberto, giusta delega in atti, che ha inoltre rimesso una memoria difensiva assieme a documentazione che giustificava la mancata presenza dovuta a ragioni di lavoro. il Sig. SACCHETTO Corrado Dirigente A.C. Hellas Verona 1903 la Società Pol.D. Olimpia Ponte Crencano rappresentata dal Sig. Donà Roberto (Presidente) la Società A.C. Hellas Verona 1903 rappresentata dal Sig. Rea Daniele (Presidente) Il Dott. Salvatore SCIUTO Rappresentante della Procura Federale della F.I.G.C. Il Rappresentante della Procura, Dott. Salvatore SCIUTO - ha esposto brevemente il contenuto e le ragioni del deferimento, evidenziandone gli elementi e le circostanze di maggior rilievo; - ha concluso il suo intervento proponendo i seguenti provvedimenti disciplinari : a carico del Sig. VILLARASPI Francesco Giocatore Olimpia Ponte Crencano : 6 mesi di squalifica a carico del Sig. SACCHETTO Corrado Dirigente A.C. Hellas Verona 1903 : 30 giorni di inibizione a carico della Pol. Olimpia Ponte Crencano ammenda di € 400,00.- a carico dell’A.C. Hellas Verona 1903 ammenda di € 400,00.- il Tribunale Federale Territoriale - visti gli atti di accusa - sentiti il rappresentante della Procura e le parti deferite presenti - valutate le sanzioni proposte dalla Procura della F.I.G.C. - ritenuto che per la Società Olimpia Ponte Crencano non si ravvisano gli estremi per l’applicazione dell’Art. 4 del C.G.S. atteso che nel momento in cui il calciatore Villaraspi Francesco ha sottoscritto con la medesima Società la domanda di tesseramento a favore di quest’ultima non vi era nessuna possibilità di conoscere una precedente sottoscrizione della domanda di tesseramento e nel momento in cui quest’ultima è stata sottoscritta, il Villaraspi per la Società Olimpia Ponte Crencano era un soggetto completamente estraneo. Quanto alla Società Hellas Verona anche in tal caso viene esclusa ogni responsabilità sia in capo alla società Hellas Verona che al suo dirigente Sacchetto Corrado in quanto nel momento in cui hanno fatto sottoscrivere la domanda di tesseramento a favore della Soietà Hellas Verona e presumibilmente hanno svolto tutti gli accertamenti all’uopo richiesti, il calciatore Francesco Villaraspi effettivamente non risultava tesserato per alcuna società. Accertata invece la responsabilità per il doppio tesseramento in capo al calciatore Villaraspi Francesco che dopo aver firmato per l’Hellas Verona ha sottoscritto una domanda di tesseramento anche per la Società Olimpia Ponte Crencano si ritiene di sanzionare tale comportamento con la squalifica di 6 mesi. P.Q.M. dispone l’adozione delle seguenti sanzioni disciplinari : a carico del Sig. Sig. VILLARASPI Francesco Giocatore Olimpia Ponte Crencano :6 mesi di squalifica
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it