COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 76 Del 06/04/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Ricorso F.C.D. Valgatara Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 71 del 16/3/2016 – Squalifica fino al 26/4/2016 giocatore Vallenari Igor – Campionato di Promozione La Società F.C.D. Valgatara ha inoltrato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo Regionale e pubblicata nel Comunicato n. 71 del 16/3/2016 con la quale infliggeva la seguente sanzione disciplinare : Squalifica fino al 26/4/2016 a carico del giocatore Vallenari Igor : “per atteggiamento assai provocatorio nei confronti dell’arbitro, divenuto minaccioso al momento della espulsione, uscendo proferiva frasi assai blasfeme.”

COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 76 Del 06/04/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Ricorso F.C.D. Valgatara Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 71 del 16/3/2016 – Squalifica fino al 26/4/2016 giocatore Vallenari Igor – Campionato di Promozione La Società F.C.D. Valgatara ha inoltrato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo Regionale e pubblicata nel Comunicato n. 71 del 16/3/2016 con la quale infliggeva la seguente sanzione disciplinare : Squalifica fino al 26/4/2016 a carico del giocatore Vallenari Igor : “per atteggiamento assai provocatorio nei confronti dell’arbitro, divenuto minaccioso al momento della espulsione, uscendo proferiva frasi assai blasfeme.” La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso in esame il ricorso presentato dalla Società F.C.D. Valgatara; esaminata la documentazione ufficiale in atti; sentito il giocatore Vallenari Igor; sentito per le vie brevi l’arbitro, che ha meglio specificato l’atteggiamento psicologico del calciatore nel momento in cui era arrivato allo spogliatoio e che quindi la minaccia ivi proferita deve ricondursi più ad un aspetto offensivo che minaccioso; ritenuta più congrua, alla luce di quanto sopra, la squalifica sino al 16/04/2016 P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera - di accogliere parzialmente il ricorso presentato dalla F.C.D. Valgatara; - di ridurre la squalifica al 16/4/2016 a carico del giocatore Vallenari Igor; - poiché il ricorso è stato parzialmente accolto la tassa di reclamo non è dovuta.
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