COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 76 Del 06/04/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale B) Ricorso U.S.D. Castion BL Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 73 C.R.V. del 23/3/2016 – applicazione art. 17/5 C.G.S. gara Castion BL – Union ViPo del 19/3/216; ammenda di € 60,00; squalifica per 1 giornata giocatore Rexhai Leutrim; Inibizione sino al 4/4/2016 dirigente accompagnatore Landi Michele – Campionato Juniores Regionale

COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 76 Del 06/04/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale B) Ricorso U.S.D. Castion BL Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 73 C.R.V. del 23/3/2016 – applicazione art. 17/5 C.G.S. gara Castion BL – Union ViPo del 19/3/216; ammenda di € 60,00; squalifica per 1 giornata giocatore Rexhai Leutrim; Inibizione sino al 4/4/2016 dirigente accompagnatore Landi Michele - Campionato Juniores Regionale La Società U.S.D. Castion BL ha inoltrato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo Regionale e pubblicata nel Comunicato n. 73 del 23/3/2016 con la quale infliggeva i seguenti provvedimenti disciplinari per la posizione di tesseramento del giocatore Rexhai Leutrim alla gara sopra indicata : - sanzione sportiva della perdita della gara in oggetto per 0-3 in base all’art. 17/5 del C.G.S. - ammenda di € 60,00; - squalifica per 1 giornata al giocatore Rexhai Leutrim; - inibizione fino al 4/4/2016 a carico del dirigente accompagnatore Landi Michele La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preliminarmente, ha riunito in un unico giudizio i ricorsi presentati dall’U.S. Castion BL e contraddistinti con le lettere A) e B); esaminati i predetti ricorsi, esaminata la documentazione ufficiale in atti; letta la relazione redatta dall’Ufficio Tesseramento del C.R. Veneto; sentito il legale rappresentante della Società ricorrente; rilevato che dai tabulati della Federazione si evince a fianco del nome di ciascun giocatore la data di scadenza del tesseramento; rilevato, altresì, che il Comunicato Ufficiale n. 91 del 25/5/2015 comprendeva l’elenco dei calciatori stranieri con vincolo pluriennale e tra questi non vi era il calciatore Rexhai Leutrim; ritenuto pertanto che la società doveva rilevare l’esistenza del limite al tesseramento per la stagione sportiva 2014/2015, e ciò a prescindere dall’interpretazione da darsi alla domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per stranieri del 31/07/2014 P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera - di respingere il ricorso presentato dall’U.S.D. Castion contraddistinto dalla lettera A) : - di confermare la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3 (gara Castion BL-Union VI PO del 19/3/2016); - di confermare la sanzione dell’ammenda di € 60,00 a carico della Società; - di confermare la sanzione della squalifica per una giornata a carico del giocatore Rexhai Leutrim; - di confermare la sanzione della inibizione sino al 4/4/2016 a carico del dirigente Pavei Orazio; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata. - di respingere il ricorso presentato dall’U.S.D. Castion contraddistinto dalla lettera B) : - di confermare la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3 (gara Castion BL-SP Calcio 2005 del 20/3/2016); - di confermare la sanzione dell’ammenda di € 60,00 a carico della Società; - di confermare la sanzione della squalifica per una giornata a carico del giocatore Rexhai Leutrim; - di confermare la sanzione della inibizione sino al 4/4/2016 a carico del dirigente Landi Michele; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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