COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 76 Del 06/04/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Ricorso F.C.D. Real Futsal Belluno A.S.D. Avverso delibera Giudice Sportivo della Delegazione Distrettuale di Treviso di cui al Comunicato n. 50 del 23/3/2016 – Applicazione art. 17/1 C.G.S. gara Real Bianco Celeste–Real Futsal Belluno del 18/03/2016; Squalifica sino al 31/12/2017 giocatore Benanna Abdelghani; Squalifica per 4 giornate giocatore Djaferi Femija – Camp. di 3^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 76 Del 06/04/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Ricorso F.C.D. Real Futsal Belluno A.S.D. Avverso delibera Giudice Sportivo della Delegazione Distrettuale di Treviso di cui al Comunicato n. 50 del 23/3/2016 – Applicazione art. 17/1 C.G.S. gara Real Bianco Celeste–Real Futsal Belluno del 18/03/2016; Squalifica sino al 31/12/2017 giocatore Benanna Abdelghani; Squalifica per 4 giornate giocatore Djaferi Femija – Camp. di 3^ Categoria La Società F.C.D. Real Futsal Belluno A.S.D. ha inoltrato ricorso avverso le delibere del Giudice Sportivo della Delegazione Distrettuale di Treviso e pubblicate nel Comunicato n. 50 del 23/3/2016 con le quali infliggeva le sanzioni disciplinari in oggetto per i seguenti motivi : Dagli atti ufficiali emerge che al 22º del 2º tempo (sul risultato di 0 - 5) l'Arbitro ammoniva il giocatore Bennanna Abdelghani (Real Futsal Belluno) per condotta scorretta nei confronti di un giocatore avversario. A questo punto il giocatore Djaferi Femija (Real Futsal Belluno) correva contro l'Arbitro protestando per l'ammonizione ricevuta dal proprio compagno. Il Direttore di gara, quindi, ammoniva anche quest'ultimo. Il Djaferi, alla notifica del provvedimento disciplinare, proferiva scurrile offesa e gravi minacce verso l'Arbitro, cercando di avvicinarsi, non riuscendoci perché trattenuto a fatica da propri compagni. Veniva, pertanto, espulso dal rettangolo di giuoco. Poco dopo il Bennanna Abdelghani si avvicinava al Direttore di gara colpendolo con un violento schiaffo sulla guancia destra, venendo di conseguenza espulso. Tale gesto provocava all'Arbitro un forte dolore alla parte colpita ed al capo per circa dieci minuti. A questo punto l'Arbitro, non sentendosi più in condizione fisica e psicologica per proseguire la gara, ne decretava la definitiva sospensione. Nella circostanza l'Arbitro osservava che un sostenitore della Società Real Biancoceleste colpiva con uno schiaffo una sostenitrice della squadra avversaria, dando così inizio, sugli spalti, ad un parapiglia generale. Il Direttore di gara, pertanto, visto il clima generale ostile correva verso il proprio spogliatoio, ove non ha potuto chiudere a chiave la porta perché, sebbene già richiesta ad inizio gara, non era stata fornita dalla Società ospitante. In questi frangenti vedeva che il Bennanna Abdelghani rompeva con calci un cestino portarifiuti, mentre il Djaferi Femija lo rincorreva urlandogli contro. Quest'ultimo veniva però bloccato da dirigenti e giocatori della propria squadra. Dall'interno degli spogliatoi richiedeva, telefonicamente, l'intervento della forza pubblica, che sopraggiungeva alle ore 22.48 con una pattuglia di Carabinieri, che provvedeva all'identificazione di tutti i presenti”. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, dichiara inammissibile e non prende in esame il ricorso proposto dalla F.C.D. Real Futsal Belluno A.S.D., trasmesso per competenza alla Corte da parte della Delegazione Provinciale di Treviso per i seguenti motivi : a) Il ricorso è stato trasmesso dalla Società dopo i termini regolamentari prescritti (sette giorni dalla data di pubblicazione del comunicato dove sono stati riportati i provvedimenti disciplinari che si intendono impugnare – il 31/3, anziché il 30/3/2016 - – vedi art. 46, comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva); b) Il ricorso è privo di sottoscrizione; P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera - di dichiarare inammissibile il ricorso proposto dal F.C.D. Real Futsal Belluno A.S.D.; - di confermare a carico del Real Futsal Belluno la sanzione sportiva della perdita della gara in oggetto per 0- 6; - di confermare la sanzione della squalifica fino al 31/12/2017 a carico del giocatore Benanna Abdelghani; - di confermare la sanzione della squalifica per 4 giornate a carico del giocatore Djaferi Femija; - di confermare la sanzione dell’ammenda di € 100,00,- - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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