DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°652 Comunicato Ufficiale N.652 del 04.04.2016 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE A Gara del 1/ 4/2016 S.S. LAZIO CALCIO A 5 – CITTA’ DI MONTESILVANO C5

DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°652 Comunicato Ufficiale N.652 del 04.04.2016 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE A Gara del 1/ 4/2016 S.S. LAZIO CALCIO A 5 - CITTA’ DI MONTESILVANO C5 la società A.S.D. S.S. Lazio Calcio a 5 ha preannunciato reclamo senza aver avuto cura di produrre le motivazioni a sostegno, così come previsto dal C.U. N.206/A/FIGC del 27.11.2015. E' appena il caso di precisare infatti che ai sensi delle predette disposizioni, trattandosi di gara ricadente nelle ultime quattro giornate della stagione regolare, la procedura prescritta prevede che la società reclamante esperisca direttamente il gravame entro le ore 12.00 del giorno successivo a quello della disputa dell'incontro, senza farlo precedere dal preannuncio. P.Q.M. Il ricorso è inammissibile e si procede di conseguenza all'omologazione del risultato della gara: A.S.D. Lazio Calcio a 5 - A.S.D. Città di Montesilvano C5 2 - 2. La tassa di reclamo viene addebitata.
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