F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 067/TFN del 11 Aprile 2016 (117) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO BASSI DE MASI (calciatore all’epoca dei fatti tesserato per la Società ASD Catanzaro BS), ANDREA PARENTELA (calciatore all’epoca dei fatti tesserato per la Società Ecosystem Panarea CZ), SALVATORE D’AUGELLO (all’epoca dei fatti Presidente della Società ASD Lamezia Beach Soccer), GIUSEPPE PROCOPIO (all’epoca dei fatti Presidente della Società Ecosystem Panarea CZ), FRANCESCO MORELLI (calciatore all’epoca dei fatti tesserato per la Società AGS D Soriano 2010), DAVIDE MURACA (calciatore all’epoca dei fatti tesserato per la Società USD Raffaele Nicastro), ALESSANDRO MASCARO (calciatore all’epoca dei fatti tesserato per la Società USD Palmese ASD), CARLO ORLANDO (calciatore all’epoca dei fatti tesserato per la Società FCD Scommettendo.it Fronti), MUSTAPHA EL MADI (calciatore all’epoca dei fatti tesserato per la Società Costa del Lione C/5), DAVIDE ROMAGNUOLO (calciatore all’epoca dei fatti tesserato per la Società USD Raffaele Nicastro), FRANCESCO GRANDINETTI (calciatore all’epoca dei fatti tesserato per la Società Costa del Lione C/5), ANTONIO EMANUELE GALEANO (calciatore all’epoca dei fatti tesserato per la Società ASD SC Sporting Club Davoli), GIUSEPPE GAETANO CANINO (calciatore all’epoca dei fatti tesserato per la Società ASD Uria 2000), GIUSEPPE MORABITO (calciatore all’epoca dei fatti tesserato per la Società NSD Promosport), GIOVANNI GREGORACI (calciatore tesserato per la Società ASD SC Sporting Club Davoli), ALESSANDRO SINOPOLI (calciatore all’epoca dei fatti tesserato per la Società US Cerva), LUIGI CORASANITI (calciatore all’epoca dei fatti tesserato per la Società ASD Atletico Botricello), PAPE BAFODE DIOP (calciatore all’epoca dei fatti tesserato per la Società Promosport), ANTONIO VENERE (calciatore all’epoca dei fatti tesserato per la Società Pol. Isola Capo Rizzuto), e DELLE SOCIETÀ ASD CATANZARO BS, ECOSISTEM PANAREA CATANZARO, ASD LAMEZIA BEACH SOCCER, AGS D SORIANO 2010, ASD RAFFAELE NICASTRO, US PALMESE ASD, FCD SCOMMETTENDO.IT FRONTI, COSTA DEL LIONE CALCIO A CINQUE, ASD SC SPORTING CLUB DAVOLI, ASD URIA 2000, NSD PROMOSPORT, US CERVA, ASD ATLETICO BOTRICELLO, POL. ISOLA CAPO RIZZUTO (nota n. 7038/124pf14-15/AM/ma del 18.1.2016).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 067/TFN del 11 Aprile 2016 (117) - DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO BASSI DE MASI (calciatore all’epoca dei fatti tesserato per la Società ASD Catanzaro BS), ANDREA PARENTELA (calciatore all’epoca dei fatti tesserato per la Società Ecosystem Panarea CZ), SALVATORE D’AUGELLO (all’epoca dei fatti Presidente della Società ASD Lamezia Beach Soccer), GIUSEPPE PROCOPIO (all’epoca dei fatti Presidente della Società Ecosystem Panarea CZ), FRANCESCO MORELLI (calciatore all’epoca dei fatti tesserato per la Società AGS D Soriano 2010), DAVIDE MURACA (calciatore all’epoca dei fatti tesserato per la Società USD Raffaele Nicastro), ALESSANDRO MASCARO (calciatore all’epoca dei fatti tesserato per la Società USD Palmese ASD), CARLO ORLANDO (calciatore all’epoca dei fatti tesserato per la Società FCD Scommettendo.it Fronti), MUSTAPHA EL MADI (calciatore all’epoca dei fatti tesserato per la Società Costa del Lione C/5), DAVIDE ROMAGNUOLO (calciatore all’epoca dei fatti tesserato per la Società USD Raffaele Nicastro), FRANCESCO GRANDINETTI (calciatore all’epoca dei fatti tesserato per la Società Costa del Lione C/5), ANTONIO EMANUELE GALEANO (calciatore all’epoca dei fatti tesserato per la Società ASD SC Sporting Club Davoli), GIUSEPPE GAETANO CANINO (calciatore all’epoca dei fatti tesserato per la Società ASD Uria 2000), GIUSEPPE MORABITO (calciatore all’epoca dei fatti tesserato per la Società NSD Promosport), GIOVANNI GREGORACI (calciatore tesserato per la Società ASD SC Sporting Club Davoli), ALESSANDRO SINOPOLI (calciatore all’epoca dei fatti tesserato per la Società US Cerva), LUIGI CORASANITI (calciatore all’epoca dei fatti tesserato per la Società ASD Atletico Botricello), PAPE BAFODE DIOP (calciatore all’epoca dei fatti tesserato per la Società Promosport), ANTONIO VENERE (calciatore all’epoca dei fatti tesserato per la Società Pol. Isola Capo Rizzuto), e DELLE SOCIETÀ ASD CATANZARO BS, ECOSISTEM PANAREA CATANZARO, ASD LAMEZIA BEACH SOCCER, AGS D SORIANO 2010, ASD RAFFAELE NICASTRO, US PALMESE ASD, FCD SCOMMETTENDO.IT FRONTI, COSTA DEL LIONE CALCIO A CINQUE, ASD SC SPORTING CLUB DAVOLI, ASD URIA 2000, NSD PROMOSPORT, US CERVA, ASD ATLETICO BOTRICELLO, POL. ISOLA CAPO RIZZUTO (nota n. 7038/124pf14-15/AM/ma del 18.1.2016). La normativa di riferimento - Art. 8 C.U. n. 129/LND (1/beach soccer) Dipartimento Beach Soccer LND del 21 gennaio 2014. È fatto divieto alle Società partecipanti alle manifestazioni federali di aderire, per via diretta o per il tramite di propri tesserati, alla attività promossa, nell’ambito del beach soccer, da altre associazioni nazionali diverse dalla LND o che intrattengono con le medesime rapporti di collaborazione, a qualsiasi titolo, finalizzate a promuovere e sostenere l’attività del beach soccer in campo nazionale ed internazionale. Federazione Italiana Giuoco Calcio – Tribunale Federale Nazionale – Sez. Disciplinare - SS 2015-2016 - C.U. n. 1396 del Segretario generale FIFA pubblicato il 27 novembre 2013. I giocatori e le squadre affiliate, membri provvisori della Confederazione, non possono disputare partite o partecipare ad incontri sportivi con giocatori o squadre che non sono affiliati o non sono membri provvisori della Confederazione senza l’approvazione della FIFA. - Regolamento FIFA sullo status e sul trasferimento dei calciatori - Art. 4. I calciatori sono sottoposti alla giurisdizione disciplinare per le condotte poste in essere nei trenta mesi successivi alla disputa della loro ultima partita, anche nel caso in cui alcuni di loro alla data del compimento dei fatti non fossero formalmente tesserati per alcuna Società. Il deferimento La Procura Federale accertava che nel periodo giugno e luglio 2014 si erano tenute in più località gare afferenti due tornei di Beach Soccer organizzati, al di fuori della LND, da Società non affiliate. A tali tornei, denominati Super eight soccer tournament 2014 e Soverato Beach Soccer stabilimento Cocomaya beach arena, avevano preso parte calciatori tesserati per Società affiliate alla FIGC – LND, nonché Società affiliate, per cui la Procura Federale, riscontrando la violazione della normativa sopra evidenziata e fatto riferimento all’art. 1 comma 1 CGS, nonché e per quanto di ragione all’art. 4 commi 1 e 2 CGS, con atto datato 18 gennaio 2016 deferiva a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione disciplinare i seguenti calciatori e dirigenti: - Torneo Super eight beach soccer tournament 2014 – luglio 2014. Bassi De Masi Francesco (calciatore tesserato per la ASD Catanzaro BS, partecipante al torneo in favore della Società non affiliata Futura Energia Soverato BS), Parentela Andrea (calciatore tesserato per la Ecosistem Panarea Catanzaro, partecipante al torneo in favore della Società sopra identificata), - torneo Soverato beach soccer - stabilimento Cocomaya beach arena di Soverato - giugno 2014. D’Augello Salvatore (presidente della ASD Lamezia Beach Soccer, partecipante al torneo), Procopio Giuseppe (presidente della Ecosistem Panarea Catanzaro, partecipante al torneo), Morelli Francesco (calciatore tesserato per la ASG D Soriano 2010 matricola 933.092, partecipante al torneo in favore della ASD Lamezia Beach Soccer), Muraca Davide (calciatore tesserato per la ASD Raffaele Nicastro matricola 45.810, partecipante al torneo in favore della ASD Lamezia Beach Soccer), Mascaro Alessandro (calciatore tesserato per la USD Palmense ASD matricola 69.288, partecipante al torneo in favore della ASD Lamezia Beach Soccer), Orlando Carlo (calciatore tesserato per la FCD Scommettendo.it Fronti, partecipante al torneo in favore della ASD Lamezia Beach Soccer), El Madi Mustapha (calciatore tesserato per la ASD Costa del Lione Calcio a 5, partecipante al torneo in favore della ASD Lamezia Beach Soccer), Romagnuolo David (calciatore tesserato per la ASD Raffaele Nicastro, partecipante al torneo in favore della ASD Lamezia Beach Soccer), Grandinetti Francesco (calciatore tesserato per la ASD Costa del Lione Calcio a 5, partecipante al torneo in favore della ASD Lamezia Beach Soccer), Galeano Antonio Emanuele (calciatore tesserato per la ASD SC Sporting Club Davoli, partecipante al torneo in favore della ASD Panarea Beach Soccer), Federazione Italiana Giuoco Calcio – Tribunale Federale Nazionale – Sez. Disciplinare - SS 2015-2016 Canino Giuseppe Gaetano (calciatore tesserato per la ASD Uria 2000, partecipante al torneo in favore della ASD Panarea Beach Soccer), Morabito Giuseppe (calciatore tesserato per la NSD Promosport matricola 73166, partecipante al torneo in favore della ASD Panarea Beach Soccer), Gregoraci Giovanni (calciatore tesserato per la ASD SC Sporting Club Davoli matricola 915.569, partecipante al torneo in favore della ASD Panarea Beach Soccer), Sinopoli Alessandro (calciatore tesserato per la US Cerva matricola 916.346, partecipante al torneo in favore della ASD Panarea Beach Soccer), Corasaniti Luigi (calciatore tesserato per la ASD Atletico Botricello, partecipante al torneo in favore della ASD Panarea Beach Soccer), Diop Pape Bafode (calciatore tesserato per la Promosport matricola 73.166, partecipante al torneo in favore della ASD Panarea Beach Soccer), Venere Antonio (calciatore tesserato per la Pol. Isola Capo Rizzuto SSD matricola 23.560, partecipante al torneo in favore della ASD Panarea Beach Soccer). Erano altresì deferite le Società: ASD Catanzaro (art. 4 comma 2 CGS, per la partecipazione di due tesserati), Ecosistem Panarea Catanzaro (art. 4 commi 1 e 2 CGS, per la presenza del proprio legale rappresentante e per la partecipazione di un tesserato), ASD Lamezia Beach Soccer (art. 4 comma 1 CGS, per la presenza del proprio legale rappresentante e della stessa Società), AGS D Soriano (art. 4 comma 2 CGS, per la partecipazione di un tesserato), ASD Raffaele Nicastro (art. 4 comma 2 CGS, per la partecipazione di un tesserato), US Palmense (art. 4 comma 2 CGS, per la partecipazione di un tesserato), FCD Scommettendo.it Fronti (art. 4 comma 2 CGS, per la partecipazione di un tesserato), Costa del Lione Calcio a 5 (art. 4 comma 2 CGS, per la partecipazione di due tesserati), ASD SC Sporting Club Davoli (art. 4 comma 2 CGS, per la partecipazione di due tesserati), ASD Uria 2000 (art. 4 comma 2 CGS, per la partecipazione di un tesserato), USD Promosport (art. 4 comma 2 CGS, per la partecipazione di due tesserati), US Cerva (art. 4 comma 2 CGS, per la partecipazione di un tesserato), ASD Atletico Botricello (art. 4 comma 2 CGS, per la partecipazione di un tesserato), Pol. Isola capo Rizzuto (art. 4 comma 2 CGS, per la partecipazione di un tesserato) Le audizioni e gli scritti difensivi Nel corso dell’attività di indagine, sono stati ascoltati dalla Procura Federale: Diop Pepe Bafacde, Bassi De Masi Francesco, Procopio Giuseppe, Matozzo Francesco per la ASD Catanzaro BS, Primerano Francesco per la ASD Sporting Club Davoli, Carpita Giancarlo tesserato per la Società Viareggio BS. Hanno fatto pervenire a questo Tribunale scritti difensivi: in data 9 marzo 2013, Bassi De Masi, Procopio Giuseppe, Parentela Andrea, D’Augello Salvatore; in data 11 marzo 2013, Galeano Antonio, Venere Antonio, Diop Pape Bafode, Morabito Giuseppe, Gregoraci Antonio, Sinopoli Alessandro, Canino Giuseppe, Corasaniti Luigi; in data 12 marzo 2016, Morelli Francesco, Muraca Davide, Mascaro Alessandro, Orlando Carlo, Romagnuolo Davide, Grandinetti Francesco. Viene dedotto dai deferiti, con riferimento al torneo Soverato Beach Soccer stabilimento Cocomaya beach arena: Federazione Italiana Giuoco Calcio – Tribunale Federale Nazionale – Sez. Disciplinare - SS 2015-2016 che non vi era stata partecipazione ad un torneo, bensì ad un semplice allenamento o incontro amichevole non competitivo, disputato senza la presenza di pubblico e senza indossare le divise sociali, peraltro organizzato non da un’associazione nazionale diversa dalla LND, bensì da altra Società sportiva; che l’evento di che trattasi non aveva lo scopo di promuovere o sostenere l’attività del beach soccer in campo nazionale ed internazionale, bensì ed al più di farlo a livello regionale; che di conseguenza la normativa richiamata nel deferimento non era stata violata. Si è fatta istanza per essere ascoltati, con riserva d’applicazione dell’art. 23 CGS per l’eventuale patteggiamento. I patteggiamenti Alla riunione odierna (di rinvio dalla precedente riunione del 17 marzo 2016, nel corso della quale era stato chiesto il differimento ad altra data per la formulazione di concrete proposte di patteggiamento) sono comparsi la Procura Federale e, a mezzo del proprio difensore munito di procura anche per patteggiare, i deferiti D’Augello, Procopio, Bassi De Masi, Parentela, Morelli, Muraca, Mascaro, Orlando, Romagnuolo, Grandinetti, Galeano, Canino, Morabito, Gregoraci, Sinopoli, Corasaniti, Diop, Venere, Società Lamezia Beach Soccer, Società Catanzaro Panarea Soccer (già Ecosistem Panarea Catanzaro), i quali hanno depositato separati accordi di patteggiamento, condivisi dalla Procura Federale, sul cui merito questo Tribunale, ritenuto applicabile l’art. 23 CGS, ha giudicato non congrue le sanzioni indicate in detti accordi, fatta eccezione per quelle afferenti le posizioni di Bassi de Masi Francesco, Parentela Andrea, ASD Catanzaro Panarea Soccer e Lamezia Beach Soccer. Alla riunione odierna i Signori Bassi De Masi Francesco, Parentela Andrea e le Società ASD Catanzaro Panarea Soccer (già Ecosistem Panarea Catanzaro) e Lamezia Beach Soccer, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare ha adottato la seguente ordinanza: “Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, i Signori Bassi De Masi Francesco, Parentela Andrea e le Società ASD Catanzaro Panarea Soccer (già Ecosistem Panarea Catanzaro) e Lamezia Beach Soccer, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’ art. 23 CGS. [“pena base per il Sig. Bassi De Masi Francesco, sanzione della squalifica di 5 (cinque) giornate, da scontarsi nelle gare ufficiali della Disciplina Beach Soccer Coppa Italia e Campionato, diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a 3 (tre) giornate; pena base per il Sig. Parentela Andrea, sanzione della squalifica di 5 (cinque) giornate, da scontarsi nelle gare ufficiali della Disciplina Beach Soccer Coppa Italia e Campionato, diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a 3 (tre) giornate; pena base per la Società ASD Catanzaro Panarea Soccer (già Ecosistem Panarea Catanzaro), sanzione della ammenda di € 750,00 (Euro settecentocinquanta/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 500,00 (Euro cinquecento/00); pena base per la Società Lamezia Beach Soccer, sanzione della ammenda di € 300,00 (Euro trecento/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 200,00 (Euro duecento/00); considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; Federazione Italiana Giuoco Calcio – Tribunale Federale Nazionale – Sez. Disciplinare - SS 2015-2016 visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale, per chiedere all’organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone le specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’accordo è sottoposto, a cura della Procura federale, all’organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione. L’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tal caso, su comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore generale dello sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 giorni successivi dalla revoca della prima decisione. Le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083. Rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.” Il procedimento proseguiva per le altre parti deferite. Il dibattimento Il dibattimento è stato pertanto aperto nei confronti di tutti gli altri deferiti, D’Augello, Procopio, Morelli, Muraca, Mascaro, Orlando, Romagnuolo, Grandinetti, Galeano, Canino, Morabito, Gregoraci, Sinopoli, Corasaniti, Diop, Veneri, i quali hanno dichiarato di rinunciare al patteggiamento e, nel riportarsi agli scritti difensivi, hanno chiesto il proscioglimento; la Procura Federale, illustrate le ragioni del deferimento, ne ha chiesto l’accoglimento in una alla sanzione della squalifica di 4 (quattro) giornate per D’Augello, della inibizione di gg. 120 (centoventi) per Procopio, della squalifica di 2 (due) giornate di gara per tutti i restanti calciatori sopra nominati, nonché l’ammenda di € 300,00 (euro trecento) a carico delle Società Soriano 2010, Raffaele Nicastro, Palmese, Scommettendo it. Fronti, Costa del Lione Calcio a 5, Sporting Club Davoli, Uria 2000, USD Promosport, Cerva, Atletico Botricello, Isola Capo Rizzuto, che non si sono difese al pari del calciatore El Madi Mustapha, di € 1.500,00 (euro millecinquecento) a carico della Società ASD Catanzaro, anch’essa priva di difesa. Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare osserva quanto segue. I motivi della decisione Dalla normativa richiamata nel deferimento risulta, per qual che qui interessa, che il Dipartimento Beach Soccer della LND, attraverso il CU n. 129/LND (1/beach soccer) del 21 Federazione Italiana Giuoco Calcio – Tribunale Federale Nazionale – Sez. Disciplinare - SS 2015-2016 gennaio 2014, aveva vietato alle Società partecipanti alle manifestazioni federali di aderire, per via diretta o per il tramite di propri tesserati, all’attività promossa nell’ambito del beach soccer da altre associazioni nazionali diverse dalla LND. Siffatto divieto riguardava il periodo compreso tra il 1° maggio ed il 30 settembre 2014 e si estendeva anche ai casi in cui l’attività nazionale 2014 fosse temporaneamente sospesa per il coincidente svolgimento dell’attività ufficiale internazionale. Alla domanda delle Società di iscrizione al campionato era in obbligo allegare la dichiarazione del legale rappresentante di impegno al rispetto del divieto, in uno alla consapevolezza delle sanzioni che sarebbero derivate dalla eventuale infrazione. Inoltre, la dichiarazione doveva contenere l’affermazione di inesistenza di rapporti di collaborazione a qualsiasi titolo con associazioni non affiliate alla LND, che fossero finalizzati a promuovere e sostenere l’attività del beach soccer. In tale preciso contesto, appare plausibile ritenere che l’infrazione del divieto sia stata consumata solo nell’ambito del Torneo Super Eight Beach Soccer Tournament 2014 e non anche nella manifestazione Soverato Beach Soccer, atteso che soltanto il primo aveva assunto i connotati di manifestazione decisamente alternativa a quelle della FIGC – LND Dipartimento Beach Soccer. Ed infatti, nel mentre il Torneo Super Eight Soccer Tournament 2014 risultava essere stato organizzato dalla ASD Beach Sport Italia e strutturato come un vero e proprio campionato, il Soverato Beach Soccer si era sostanzialmente concretizzato in una sorta di gare amichevoli, disputate senza che fossero indossate le divise ufficiali, con le porte sprovviste delle reti ed alla presenza di uno scarso pubblico (ne costituiscono prova alcune foto delle gare, allegate agli scritti difensivi dei deferiti) e finalizzate a costituire un banco di prova per le future attività agonistiche. Più in particolare, era stato accertato dalla Procura Federale in sede d’indagine che il Super Eight Beach Soccer Tournament 2014 si era articolato in più “tappe”, ciascuna composta di più gare e che non altrettanto lo era stato per il Soverato Beach Soccer, disputato in tre gare, concentrate in uno spazio limitato di tempo, tutte nello stabilimento balneare Cocomaya beach soccer. A ciò consegue il proscioglimento di tutti i calciatori che avevano partecipato al Soverato Beach Soccer e delle Società di rispettiva appartenenza, con esclusione della Società ASD Catanzaro, che deve essere sanzionata a mente dell’art. 4 comma 2 CGS per la partecipazione al Torneo Super Eight Beach Soccer Tournament 2014 dei sui tesserati, pur se nei limiti di minore entità rispetto al chiesto. Vanno altresì sanzionati con l’inibizione stabilita d’ufficio in gg. 30 (trenta) ciascuno D’Augello Salvatore e Procopio Giuseppe, quali legali rappresentanti il primo della Società ASD Lamezia Beach Soccer ed il secondo della Società ASD Catanzaro Panarea Soccer in ragione del patteggiamento delle loro rispettive Società. Il dispositivo P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, visto l’art. 23 CGS, dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: - per il Sig. Bassi De Masi Francesco, sanzione della squalifica di 3 (tre) giornate, da scontarsi nelle gare ufficiali della Disciplina Beach Soccer Coppa Italia e Campionato; Federazione Italiana Giuoco Calcio – Tribunale Federale Nazionale – Sez. Disciplinare - SS 2015-2016 - per il Sig. Parentela Andrea, sanzione della squalifica di 3 (tre) giornate, da scontarsi nelle gare ufficiali della Disciplina Beach Soccer Coppa Italia e Campionato; - per la Società ASD Catanzaro Panarea Soccer (già Ecosistem Panarea Catanzaro), sanzione della ammenda di € 500,00 (Euro cinquecento/00); - per la Società Lamezia Beach Soccer, sanzione della ammenda di € 200,00 (Euro duecento/00). Per il resto, accoglie il deferimento limitatamente alla Società ASD Catanzaro BS, che sanziona con l’ammenda di € 500,00 (Euro cinquecento) ed ai Sig.ri D’Augello Salvatore e Procopio Giuseppe, nelle loro rispettive qualità, che sanziona con l’inibizione di giorni 30 (trenta) ciascuno. Proscioglie Morelli Francesco, Muraca Davide, Mascaro Alessandro, Orlando Carlo, El Madi Mustapha, Romagnuolo David, Grandinetti Francesco, Galeano Antonio Emanuele, Canino Giuseppe Gaetano, Morabito Giuseppe, Gregoraci Giovanni, Sinopoli Alessandro, Corasaniti Luigi, Diop Pape Bafode, Venere Antonio, AGS D Soriano, ASD Raffaele Nicastro, US Palmense, FCD Scommettendo.it Fronti, Costa del Lione Calcio a 5, ASD SC Sporting Club Davoli, ASD Uria 2000, USD Promosport, US Cerva, ASD Atletico Botricello, Pol. Isola Capo Rizzuto.
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