COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 142 DEL 12 APRILE 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO n. 113 della Società U.S.D. CACCURESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Crotone di cui al Comunicato Ufficiale n.42 del 17.3.2016 (squalifica del campo di gioco per TRE giornate effettive, ammenda di € 150,00).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 142 DEL 12 APRILE 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO n. 113 della Società U.S.D. CACCURESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Crotone di cui al Comunicato Ufficiale n.42 del 17.3.2016 (squalifica del campo di gioco per TRE giornate effettive, ammenda di € 150,00). LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA al termine della gara Caccurese - Cirò Marina del 6.3.2016 le opposte tifoserie, venute a contatto, causavano una violenta rissa sugli spalti che richiedeva l’intervento delle Forze dell’Ordine per porvi fine. Il giudice sportivo statuiva irrogando tre giornate di squalifica del campo della Caccurese, l’ammenda alla stessa società di 150,00 e la trasmissione degli atti alla Procura Federale per quanto di competenza. La Caccurese impugna la decisione chiedendo l’annullamento delle sanzioni o in subordine la riduzione delle stesse; a sostegno della propria tesi rappresenta di aver posto in esser ogni necessaria misura per evitare il verificarsi di incidenti; aggiunge che al verificarsi degli stessi si è posta a disposizione delle Forze dell’Ordine. Ha, da ultimo, inoltre inteso chiarire che i fatti non possono essere attribuiti all’intera tifoseria della Caccurese ma solo ad una ristrettissima parte della stessa (un nucleo familiare). La tesi della reclamante non merita pregio, tuttavia la gravità dei fatti per come si rileva dal rapporto arbitrale impone una riduzione della squalifica del campo di gioco a due giornate di gara al fine di commisurarla agli ordinari principi di equità e congruità. Il reclamo va rigettato nel resto. P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo riduce la sanzione della squalifica del campo a DUE giornate effettive; rigetta nel resto e dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.
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