COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 142 DEL 12 APRILE 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO n. 114 della Società U.S.D. BIANCO CALCIO A 5 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Reggio Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.78 del 24.3.2016 (squalifica del calciatore RINARELLO Antonio fino al 24.12.2017, inibizione del dirigente CANTURI Marco fino al 24.5.2016).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 142 DEL 12 APRILE 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO n. 114 della Società U.S.D. BIANCO CALCIO A 5 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Reggio Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.78 del 24.3.2016 (squalifica del calciatore RINARELLO Antonio fino al 24.12.2017, inibizione del dirigente CANTURI Marco fino al 24.5.2016). LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il rappresentante della Società reclamante; RILEVA con il presente reclamo si impugnano le sanzioni irrogate in primo grado e riportate in epigrafe: il comportamento minaccioso del dirigente Canturi Marco e quello violento del calciatore Rinarello Antonio. Con riguardo al tesserato da ultimo citato l’arbitro rappresenta in rapporto come Rinarello Antonio lo abbia ripetutamente offeso e minacciato; sull’episodio declarato dal giudice di prime cure come atto di violenza nei confronti dell’ufficiale di gara, scrive espressamente: “…continuava ad inveire contro di me per diversi secondi fino ad arrivarmi di fronte e dandomi degli schiaffetti dietro la nuca…”. La U.S.B. Bianco C5 nega che i suoi tesserati si siano resi responsabili dei fatti loro attribuiti; tuttavia intende evidenziare che - nell’ipotesi in cui si dovesse giungere alla convinzione che il Rinarello Antonio abbia dato “degli schiaffetti dietro la nuca” all’arbitro - il comportamento non possa essere qualificato come violento ma al più come irriguardoso. Premesso che i fatti attribuiti ai due tesserati della Società Bianco C5 vanno confermati nei termini e nelle modalità di attuazione descritti dall’arbitro, la tesi della reclamante sulla classificazione del comportamento del Rinarello Antonio come violento deve essere accolta. Difatti il colpire con “degli schiaffetti alla nuca” deve essere qualificato come atto di protesta violenta e non come atto di violenza tout court. Per tali motivi se l’inibizione inflitta al dirigente Canturi Marco va confermata in quanto congrua ed adeguata ai fatti contestati, la squalifica al calciatore Rinarello Antonio, va quantificata in sei mesi e pertanto ridotta fino a tutto il 24.9.2016. P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo riduce la squalifica inflitta al calciatore RINARELLO Antonio a tutto il 24 SETTEMBRE 2016; rigetta nel resto e dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it