F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 068/TFN del 12 Aprile 2016 (155) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SALVATORE COLONNA (Presidente del C.R. Campania dal 6.11.2000 al 5.12.2012), VINCENZO PASTORE (Presidente del C.R. Campania dal 5.12.2012 al 14.09.2015), DOMENICO GIULIO JACOVIELLO (Vice Presidente Vicario del C.R. Campania, membro del Consiglio Direttivo e del Consiglio di Presidenza dal 5.12.2012 al 31.8.2015 – dimissionario), GIOVANNI BATTAGLIA (Vice Presidente del C.R. Campania, membro del Consiglio Direttivo e del Consiglio di Presidenza dal 5.12.2012 al 14.09.2015), PIETRO FRAGOMENI (Presidente del Collegio dei revisori contabili del C.R. Campania dal 5.12.2012), SALVATORE CAPUOZZO (Componente Collegio dei revisori contabili del C.R. Campania dal 5.12.2012), DONATO LORIA (Componente del Collegio dei revisori contabili del C.R. Campania dal 5.12.2012) – (nota n. 8999/90 pf15-16 SP/gb del 2.3.2016).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 068/TFN del 12 Aprile 2016 (155) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SALVATORE COLONNA (Presidente del C.R. Campania dal 6.11.2000 al 5.12.2012), VINCENZO PASTORE (Presidente del C.R. Campania dal 5.12.2012 al 14.09.2015), DOMENICO GIULIO JACOVIELLO (Vice Presidente Vicario del C.R. Campania, membro del Consiglio Direttivo e del Consiglio di Presidenza dal 5.12.2012 al 31.8.2015 – dimissionario), GIOVANNI BATTAGLIA (Vice Presidente del C.R. Campania, membro del Consiglio Direttivo e del Consiglio di Presidenza dal 5.12.2012 al 14.09.2015), PIETRO FRAGOMENI (Presidente del Collegio dei revisori contabili del C.R. Campania dal 5.12.2012), SALVATORE CAPUOZZO (Componente Collegio dei revisori contabili del C.R. Campania dal 5.12.2012), DONATO LORIA (Componente del Collegio dei revisori contabili del C.R. Campania dal 5.12.2012) - (nota n. 8999/90 pf15-16 SP/gb del 2.3.2016). 1. - Il Deferimento 1.1. - Con provvedimento prot. 8999/90 pf15-16 SP/gb del 02.03.2016, il Procuratore Federale ha deferito a questo Tribunale, Sez. Disciplinare: 1. Salvatore COLONNA, n.q. di Presidente C.R. Campania dal 6/11/20900 al 5/12/2012; 2. Vincenzo PASTORE, n.q. di Presidente C.R. Campania dal 5/12/2012 al 14/09/2015; 3. Domenico Giulio JACOVIELLO, n.q. di Vice Presidente Vicario C.R. Campania, Membro del Consiglio Direttivo e di Presidenza dal 5/12/2012 al 31/08/2015 (dimissionario); 4. Giovanni BATTAGLIA, n.q. di Vice Presidente C.ER. Campania, Membro del Consiglio Direttivo e di Presidenza dal 5/12/2012 al 14/09/2015; 5. Pietro FRAGOMENI, n.q. di Presidente del Collegio dei Revisori Contabili del C.R. Campania dal 5/12/2012; 6. Salvatore CAPUOZZO, n.q. di Componente del Collegio dei Revisori Contabili del C.R. Campania dal 5/12/2012; 7. Donato LORIA, n.q. di Componente del Collegio dei Revisori Contabili del C.R. Campania dal 5/12/2012, per rispondere della violazione delle norme di comportamento di cui ai principi di lealtà, correttezza e probità previsti dall’art. 1 – bis del vigente C.G.S., per aver: a) tutti i soggetti sopra indicati, omesso – nello svolgimento dell’incarico a ciascuno attribuito – ogni iniziativa utile ad impedire, contrastare o comunque rendere particolarmente difficile l’appropriazione indebita che, allo stato degli atti, parrebbe perpetrata dal Sig. D.C. (quale Responsabile amministrativo del C.R. Campania, nonché di gestore, in totale autonomina, della Cassa contanti del predetto C.R. e diretto referente con l’Azienda di credito incaricata del servizio di tesoreria del C.R. Campani, non soggetto alla giurisdizione Federale), che ha sottratto somme di competenza del C.R. di elevato importo (in corso di definitivo accertamento) con molteplici azioni commesse in un ampio arco di tempo (decorrente presumibilmente dal mese di ottobre 2009), senza che nessuno dei soggetti (Presidente, Vice Presidente, Revisori) competenti ad esercitare su di lui i più opportuni e necessari controlli, in ragione della carica dagli stessi ricoperta e della circostanza che il responsabile dell’Ufficio amministrativo riferisse direttamente a loro in base all’organizzazione interna del Comitato, venendo così meno ai propri ordinari doveri di vigilanza non avendo mai riscontrato nell’illecito comportamento appropriativo, pur reiteratamente posto in essere dall’autore del fatto, aspetti meritevoli di specifico approfondimento, né rivolto allo stesso richiami, contestazioni e/o richieste di produrre documentazione giustificativa del proprio operato, trascurando colpevolmente elementari regole di buona amministrazione e le disposizioni interne della L.N.D.; b) i componenti pro tempore del Consiglio di Presidenza del C.R. (Signori Colonna, Pastore, Jacoviello e Battaglia), ciascuno per il periodo di rispettiva competenza, omesso di adottare la necessaria delibera del Consiglio di presidenza del C.R. Campania di autorizzazione alla sottoscrizione degli atti relativi ai rapporti bancari, la cui mancata adozione già di per se stessa connota in senso irregolare tutta l’attività compiuta (in violazione dell’art. 50 r.a.c.); c) i Presidente pro tempore del C.R. (Signori Colonna e Pastore), esercitato e fatto esercitare al Responsabile amministrativo (Sig. D.C.), per tutto il periodo considerato, i rapporti bancari benché privi della necessaria delibera autorizzativa del Consiglio di presidenza, mai adottata (in violazione dell’art. 50 R.A.C.); d) i componenti del Collegio dei revisori dei conti (Signori Fragomeni, Capuozzo e Loria), omesso di verificare la sussistenza della preventiva autorizzazione per lo svolgimento dei rapporti bancari; e) tutti i soggetti sopra indicati (ad eccezione dell’ex Presidente Sig. Colonna, cessato dall’incarico in epoca precedente), omesso ogni utile iniziativa per assicurare concreta attuazione al “Modello organizzativo, di gestione e controllo ex d. lgs. N. 231 del 2001”, adottato per la parte generale con delibera del Consiglio Direttivo del C.R. Campania del 23/12/2012 e per la parte speciale con delibera del 23/12/2014. 2. - Le memorie difensive Nei termini assegnati dall’atto di convocazione hanno fatto pervenire memorie difensive Vincenzo Pastore (Avv. A. Zecca), Salvatore Colonna e Domenico Giulio Jacoviello (Avv. M. Grassani), Pietro Fragomeni, Salvatore Capuozzo e Donato Loria (Avv. E. Chiacchio – M. Fiorillo – M. Cozzone). 3. - Il dibattimento 3.1. - Nella riunione del 07.04.2016, la Procura Federale – presente nelle persone del Procuratore Federale Dott. Palazzi, e del Sostituto Procuratore Federale Dott. Benedetti - dopo aver illustrato il deferimento, ha richiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e la irrogazione delle seguenti sanzioni: 1. Salvatore COLONNA, anni 1 (uno) e mesi 3 (tre) di inibizione; 2. Vincenzo PASTORE, anni 1 (uno) e mesi 3 (tre) di inibizione; 3. Domenico Giulio JACOVIELLO, mesi 6 (sei) di inibizione; 4. Giovanni BATTAGLIA, mesi 3 (tre) di inibizione; 5. Pietro FRAGOMENI, mesi 6 (sei) di inibizione; 6. Salvatore CAPUOZZO, mesi 6 (sei) di inibizione; 7. Donato LORIA, mesi 6 (sei) di inibizione. 3.2. - I difensori estensori delle richiamate memorie, Avvocati Grassani e Zecca hanno illustrato le ragioni dei rispettivi assistiti, l’Avv. Inghilleri ha preso la parola in difesa di Giovanni Battaglia e l’Avv. Cozzone ha preso la parola nell’interesse degli incolpati Fragomeni, Capuozzo, Loria. A tutte le parti presenti è stata concesse facoltà di rendere dichiarazioni spontanee. Di tale facoltà si sono avvalsi i Signori Colonna e Pastore. Motivi della decisione 1. - Premessa Taluni degli incolpati – e segnatamente Vincenzo Pastore – hanno sottolineato che le gravi sanzioni interdittive richieste dalla PF, risulterebbero inique a fronte di responsabilità ascrivibili - a mero titolo di “culpa in vigilando” - a soggetti che hanno svolto attività sostanzialmente riconducibili alla sfera del volontariato sociale (l’ex Presidente Pastore ha rammentato, sul punto, di aver, per tutto il corso del proprio mandato, rinunziato a tutti gli ordinari rimborsi di spesa riconosciuti dalla LND). Il Tribunale ritiene doveroso chiarire – in ordine al particolare aspetto sollevato – come questo ordinamento sportivo imponga ai propri tesserati - attraverso la ampia formulazione dell’art. 1 bis – di “comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità”, giudicando così punibili talune condotte che altri ordinamenti ritengono neutre, o comunque irrilevanti sotto il profilo disciplinare. Ne consegue che le decisioni sanzionatorie di questo ordinamento non comportano, di per sé, un giudizio di disvalore etico e morale, soprattutto allorché, come nella specie, sono addebitate omissioni nei compiti di vigilanza, e, dunque, la sola infrazione di quella porzione del generale obbligo di correttezza che ricomprende lo svolgimento puntuale e diligente dei compiti affidati. Di contro devesi anche sottolineare, per un verso, come il mancato svolgimento dei propri compiti – pur se qualificato genericamente “colposo” – costituisca, in ultima analisi, un comportamento omissivo volontario (ancorché senza effettiva previsione dell’evento negativo a esso ricollegato, e, comunque, in difetto di ogni intento di realizzarlo), che anche gli altri ordinamenti conoscono e sanzionano (soprattutto in materia “professionale” e societaria), e, per altro verso, come la omissione di un compito di vigilanza può determinare – come è accaduto nella specie – conseguenze assai rilevanti, che, inevitabilmente, si riflettono sul giudizio di gravità in ordine alle omissioni commesse 2. - Non necessarietà della sospensione del processo richiesta con riferimento al procedimento penale in essere a carico dell’ex direttore amministrativo del Comitato Regionale campano. Le difese di Vincenzo Pastore e Giovanni Battaglia – quest’ultima nel corso della discussione orale – hanno richiesto la sospensione di questo procedimento al fine di poter acquisire gli esiti delle indagini in corso da parte della Procura della Repubblica di Napoli. L’istanza non può essere accolta. Al riguardo devesi osservare, in via preliminare, come proprio l’art. 38 n. 5 CGS CONI, invocato dalla difesa del Pastore, nello stabilire che il corso dei termini di estinzione del giudizio, è sospeso “se per lo stesso fatto è stata esercitata l’azione penale”, conferma anche il principio di assoluta autonomia degli ordinamenti sportivi: “... fermo che l’azione disciplinare è promossa e proseguita indipendentemente dall’azione penale relativa al medesimo fatto”. La Corte d’Appello Federale a Sezioni Unite, poi – con specifico riferimento all’ordinamento calcistico - ha affrontato, in via generale e in modo assai approfondito, questa questione, non mancando di precisare come – alla luce della assoluta autonomia degli ordinamenti sportivi - diverse siano anche le esigenze di certezza probatoria sottese al processo penale, da cui derivano conseguenze di assoluta gravità, e al processo sportivo, la cui prioritaria esigenza di speditezza impone e consente un grado di pregnanza probatoria inferiore (CGF, S.U., 21.08.2012, in C.U. n. 037/CGF). Nel caso che ci occupa non vi è - comunque, e sotto più profili – alcun motivo per disporre la sospensione del processo in attesa degli esiti del procedimento in corso avanti la Procura della Repubblica di Napoli. Anzitutto il procedimento riguarda esclusivamente il responsabile amministrativo del C.R. campano Domenico Cerbone - autore materiale e unico responsabile (allo stato degli atti) delle condotte di appropriazione indebita perpetrate per anni in danno del C.R. – e, dunque, fatti sostanzialmente diversi da quelli di omessa vigilanza e violazione di procedura amministrativa qui contestati agli incolpati. Inoltre - e anche in dipendenza della diversità tra imputazione penale e odierne incolpazioni – è logico presumere che le indagini svolte e svolgende dalla Procura e dalla Polizia Giudiziaria, non investiranno – se non del tutto tangenzialmente – le posizioni e le condotte degli incolpati. Infine – e in via assorbente – le circostanze fondamentali che qui interessano, e, cioè, i reiterati fatti di appropriazione indebita di cui Domenico Cerbone si è reso responsabile per quasi 6 anni e le condotte di omessa vigilanza e violazione di procedure amministrative commesse dagli incolpati sono ampiamente provate, risultando, dunque, inessenziale, almeno nell’economia di questo procedimento, ricostruire con maggiore dettaglio e precisione tutte le modalità operative di questo illecito - del quale, peraltro, Domenico Cerbone è reo confesso - invero, già descritte, in modo circostanziato, dalla Società di revisione Labet. 3. - Infondatezza della eccezione di prescrizione. Gli incolpati Salvatore Colonna e Giuseppe Iacoviello hanno dedotto eccezione di prescrizione con riferimento a tutte le condotte contestate sino al 30 giugno 2011, e, cioè, sino al termine della quarta stagione sportiva anteriore a quella di apertura del procedimento da parte della P.F. (art. 25 CGS). L’eccezione non ha pregio. Nella specie, infatti, ricorre la figura dell’illecito permanente in presenza del quale - secondo un principio comune a tutti gli ordinamenti generali - il termine della prescrizione “decorre dal giorno in cui è cessata la permanenza” (art. 158 c.p.). Il generale maggior rigore che caratterizza gli ordinamenti sportivi, e che impone di applicare le norme sulla prescrizione in termini tali da evitare che le esigenze di certezza e praticità che hanno dato vita al relativo istituto prevalgano sui principi sostanziali che fondano questi ordinamenti privati impone la automatica applicazione in essi di questo generale principio volto proprio a circoscrivere, in tutti gli ordinamenti, gli effetti estintivi della prescrizione, con la conseguenza che le condotte illecite contestate agli incolpati Colonna e Iacoviello - in quanto permanenti e conclusesi nell’anno 2011 - non sono prescritte. 4. - Sul capo di imputazione relativo alla omissione delle attività di controllo e vigilanza (capo a). 4.1. - L’articolato capo di imputazione di cui al capo a) del deferimento della P.F. concerne, in buona sostanza, la mancata adozione di ogni attività di controllo e vigilanza idonea a contrastare le appropriazioni indebite perpetrate – per molti anni, e per rilevanti importi - in danno del C.R. campano dal suo responsabile amministrativo. È evidente che, con riferimento a questo capo di imputazione, assumono rilievo maggiore le responsabilità dei revisori dei conti, la cui funzione concerne proprio il controllo e la vigilanza delle attività contabili e amministrative. I revisori si sono difesi deducendo (i) la mole enorme delle scritture contabili da controllare (ii) il corretto svolgimento degli ordinari controlli “a campione”, che ad essi competevano (iii) la circostanza che nessuna irregolarità era stata mai rilevata nemmeno dalla società di revisione incaricata dalla LND. Tali argomentazioni difensive non sono prive di pregio con riferimento al grado della colpa da ascrivere ai soggetti revisori, ma non possono escludere la responsabilità di soggetti il cui precipuo compito era proprio quello di sorvegliare e vigilare la correttezza contabile di una gestione amministrativa, che, per oltre cinque anni, è stata, impunemente oggetto di rilevanti distrazioni. Quanto alla mole certamente enorme delle scritture contabili da esaminare, devesi, anzitutto, osservare come proprio in considerazione della mole enorme di tali scritturazioni anche i controlli “a campione” devono essere svolti con riferimento a un numero adeguato di operazioni, tale da rendere il “campione” significativo, e mirate ad operazioni di importi consistenti, e, che, invece, è risultato che i controlli a “campione” riguardarono, mediamente, una operazione su duemila, e sempre per importi assai modesti. Inoltre, i professionisti che esercitano questa funzione di controllo e revisione sono tenuti e in grado – proprio in forza della professionalità di cui dispongono – di svolgere verifiche più penetranti rispetto a quelle della semplice “riconciliazione” formale dei conti e dei controlli “a campione” sulle operazioni. Tali controlli - aventi ad oggetto: (i) l’adozione e il rispetto di procedure interne corrette e “controllate“; (ii) la movimentazione effettiva dei c/c (comprensiva dell’esame a campione degli assegni circolari emessi); (iii) la coincidenza tra le spese preventivate e quelle a consuntivo, (iv) la verifica “incrociata” (attraverso l’interlocuzione diretta con il soggetto terzo interessato), della autenticità ed effettività delle documentazioni di spesa e/o di pagamento presenti in contabilità etc. etc. – avrebbero, ove attentamente svolti in un periodo così lungo, certamente consentito di individuare le irregolarità che hanno consentito di distrarre dalle casse del C.R. Campano oltre un milione di euro. Evidente, poi che la sussistenza di eventuali corresponsabilità negli altri soggetti che hanno svolto attività di revisione e controllo non ha alcuno effetto scriminante, e, nemmeno, attenuante, considerato che i compiti di controllo e vigilanza devoluti ai revisori sono autonomi e non presuppongono, né prevedono, il compimento di analoga attività da parte di altri soggetti, né la loro collaborazione. 4.2. - Diversa appare la posizione degli incolpati in qualità di Presidenti del Comitato. A essi, anzitutto - in qualità di soggetti apicali - incombe una responsabilità generale presunta per tutti i fatti che concernono e interessano l’ente da essi presieduto, dalla quale possano affrancarsi unicamente dando prova di aver fatto tutto quanto da essi dovuto, e, comunque, in loro potere per evitare il fatto dannoso. In questo quadro la responsabilità in questione è certamente attenuata, vuoi dal fatto che al controllo della correttezza della gestione contabile amministrativa erano deputati, anzitutto, sia i richiamati revisori, sia un professionista (Dott. Massaro) incaricato proprio nel 2009 dallo stesso C.R., che, infine, la stessa LND attraverso specifici soggetti tecnici (SIVA e LABET) all’uopo incaricati vuoi, dal fatto – non privo di rilievo – che Domenico Cerbone – funzionario CONI all’epoca designato per assumere quel delicato ruolo - svolgeva la sua funzione da vent’anni, senza che alcun rilievo fosse stato mai mosso alla sua gestione. Di contro vanno considerati il rilevantissimo lasso di tempo e gli ingenti importi oggetto di indebita appropriazione, che impediscono di ritenere del tutto assente la responsabilità dei soggetti apicali dell’ente - per un così lungo tempo oggetto di queste rilevantissime distrazioni - che avrebbero potuto e dovuto rivolgere a questo aspetto maggiori e più dirette attenzioni, presumibilmente idonee a rilevare e contrastare questa gravissima situazione. Inoltre – e in funzione decisiva – devesi considerare che entrambi i presidenti hanno assunto una specifica responsabilità in dipendenza della “firma” a essi riservata per il compimento delle operazioni bancarie, e, per quel che interessa, ai fini della indebita emissione, in favore del Cerbone, degli assegni circolari che hanno costituito lo strumento decisivo ai fini della successiva appropriazione. Salvatore Colonna - che, non ha negato di aver apposto le firme necessarie per la emissione dei richiamati assegni - non ha, con tutta evidenza, controllato o non lo ha fatto con la sufficiente attenzione, i relativi ordinativi che il Cerbone gli sottoponeva per la firma, e/o la sussistenza e autenticità della documentazione giustificativa a essi relativa. Vincenzo Pastore – che, invece ha negato in modo più che plausibile l’autenticità delle firme con le quali il Cerbone ha ottenuto l’emissione degli assegni circolari – disponeva probabilmente - come sembra dimostrato dalla mutata strategia del Cerbone (che ha evitato di richiedere l’apposizione della firma del presidente Pastore sugli ordinativi in questione) - di una attitudine al controllo maggiore del suo predecessore. Tuttavia, tale maggiore attenzione si è rivelata, alla prova dei fatti, sterile e insufficiente a impedire l’appropriazione, atteso che, come è evidente, lo stesso Pastore non ha mai eseguito - come invece era da attendersi, vista anche la sua specifica esperienza (egli era stato per anni segretario amministrativo assieme a Cerbone) - alcun controllo volto a verificare che l’elenco degli assegni circolari, risultante dagli estratti dei conti correnti, ricomprendesse solo gli assegni da esso richiesti, e non altri, evidentemente indebitamente richiesti ed emessi. 4.3 Per quanto concerne invece la posizione di entrambi i vicepresidenti del comitato, Domenico Iacoviello e Giovanni Battaglia, devesi ritenere, invece, che gli stessi, in quanto nemmeno destinatari di una qualche specifica delega riferita alla funzione amministrativa, non possono essere ritenuti responsabili per la omissione di attività di controllo spettanti, in via generale, all’organo apicale, funzionalmente, ai revisori, e, di fatto, svolte anche da altri soggetti che nessun rilievo hanno mai mosso. 5. Sui capi di incolpazione relativi alla violazione dell’art. 50 R.A.C. (capi b, c e d) 5.1. - A tutti i soggetti deferiti è anche contestata – a ciascuno per quanto di competenza - la violazione dell’art. 50 R.A.C. prevedente che: “l’apertura dei conti correnti bancari per l’espletamento dei servizi di riscossione e pagamento è deliberato dal Consiglio di Presidenza dei Comitati Regionali e dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano, previa autorizzazione del Presidente della LND. La facoltà di firma a valere sui conti corrente deve essere attribuita, previa autorizzazione del Presidente della LND, da parte del Consiglio di Presidenza, dei Comitati Regionali e dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano, a due o più persone con firme congiunte di due delegati”. Si contesta ai membri del comitato di presidenza, di non aver adottato la prescritta delibera, ai presidenti di aver direttamente esercitato e fatto esercitare poteri bancari, in assenza della richiamata delibera, e, infine, ai revisori dei conti di non aver rilevato l’irregolare esercizio di tali poteri. 5.2. - Presidenti e membri del comitato si sono difesi sottolineando come la originaria delega – conferita in conformità con quanto disposto dal previgente RAC (art. 9) al Cerbone e al presidente pro tempore (Sibilia) - era da ritenere ancora del tutto valida ed efficace, e che non vi era, inoltre, alcuna necessità di una ulteriore delibera del comitato di presidenza.In particolare è stato sostenuto, per un verso, che la delega fosse necessaria per l’apertura di nuovi conti, e non già per la conferma delle firme di traenza sui conti già esistenti, e, per altro verso, che la originaria delega – conferita congiuntamente al presidente (pro-tempore) e al Cerbone - rispondesse anche a quanto disposto dall’attuale art. 50 del RAC e non necessitasse di alcuna variazione né di conferma da parte da parte del comitato di presidenza. Il primo assunto è privo di fondamento con conseguente assorbimento della successiva argomentazione. La generale esigenza che le delibere di attribuzione della firma sui conti correnti, soprattutto in favore di persone diverse (ancorché ricoprenti la medesima carica), siano assunte da ogni comitato insediato in luogo del precedente, discende dai principi e dalle regole di buona amministrazione. In via di astratta ipotesi, si potrebbe sostenere che tale “rinnovo” non sia necessario nel caso in cui la composizione del Comitato di Presidenza e le persone dei delegati restino assolutamente identici. Nella specie, tuttavia, non vi è assoluta coincidenza nelle successive compagini dei comitati, e nemmeno nelle persone dei delegati, considerato che a variare risulta essere stata, nel tempo, anche la persona del presidente al quale era stata conferita la originaria delega, poi esercitata di fatto, dai successivi presidenti, pur in difetto di una, certamente necessaria, delega “personale”. Il mandato a suo tempo conferito, dunque, per un verso non era più riconducibile all’organo in carica nella sua nuova composizione e, per altro verso, e con riferimento al mandato conferito all’allora Presidente del comitato (Sibilia), inidoneo ad abilitare persona fisicamente diversa da quella a suo tempo delegata. Il sostanziale venir meno dell’originario mandato assorbe ogni questione relativa alla dedotta permanenza della regolarità della originaria delega anche a mente di quanto successivamente disposto all’art. 50 del RAC... Sul punto - solo per dovere di completezza – devesi osservare come sia certamente autorevole la tesi sostenuta dalla Procura giusta la quale la previsione di due delegati “congiunti” – sostitutiva di precedente disposizione che coinvolgeva direttamente il Presidente in unione con un delegato – andrebbe intesa come istitutiva di un sistema che “presupporrebbe” il generale potere di firma del Presidente in quanto legale rappresentante, per poi incardinare una operatività di maggiore sicurezza realizzata attraverso la obbligatorietà di una firma congiunta di due diversi soggetti operativi, che - in quanto investiti di una generale responsabilità in ordine alla tenuta del conto medesimo - assicurerebbero anche una sorta di controllo doppio ed incrociato su eventuali utilizzi abusivi del conto. Tuttavia - in assenza di esplicitazione della richiamata presupposizione – resta poco agevole sostenere che il Presidente non possa assumere il ruolo di codelegato ai rapporti bancari unitamente ad altro soggetto. 5.3. - I revisori si sono, invece, difesi deducendo come a essi non competerebbe alcun sindacato in ordine alle delibere del Comitato di Presidenza. Al contrario ai revisori compete, come è noto, il controllo – sia in astratto che in concretodella correttezza e della sicurezza di tutte le procedure amministrative e, dunque, essi, pur trattandosi di questione di stretta competenza del Comitato di Presidenza, avrebbero dovuto quantomeno segnalare la irregolare “sopravvivenza” dei mandati conferiti nel 1996. 6. - Sul capo di imputazione costituito dalla mancata attuazione del modello “organizzativo” di cui al D. Lgs n. 231/2001 (capo e) Gli incolpati hanno respinto l’addebito di non aver provveduto all’attuazione del modello organizzativo ex D. Lgs. n. 231/2001, sostenendo, in via principale, che l’attuazione del medesimo costituisce compito esclusivo dell’Organo di Vigilanza. Ferma restando la sostanziale fondatezza della osservazione che precede, è evidente che può rientrare, in via generale, nei compiti generali dell’organo amministrativo, e di quello di controllo, assumere iniziative per verificare la corretta attuazione del modello in questione e sollecitarne la implementazione. Gli è, tuttavia, che, da un lato, non aver provveduto a tale sollecito si appalesa omissione di tale tenuità da non varcare, di per sé considerata - e, in difetto di generale segnalazione o specifico avviso - la soglia della rilevanza disciplinare, e, dall’altro, va considerato che l’attuazione del “modello” è volta, in via principale, alla prevenzione di condotte e comportamenti del tutto diversi. È ben vero che i “modelli 231” ricomprendono anche procedure di delega e di controllo particolarmente articolate - che avrebbero probabilmente ostacolato le appropriazioni indebite perpetrate in danno del Comitato – ma è evidente che del fatto di non aver correttamente gestito questo procedimento e di aver omesso ogni opportuno controllo gli incolpati già rispondono, più direttamente, ai sensi dei precedenti capi di incolpazione con la conseguenza che questo ulteriore e più tenue profilo violativo non ne può aggravare la responsabilità. P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, in parziale accoglimento del deferimento infligge le seguenti sanzioni: 1. Salvatore COLONNA, mesi 6 (sei) di inibizione; 2. Vincenzo PASTORE, mesi 6 (sei) di inibizione; 3. Domenico Giulio JACOVIELLO, mesi 1 (uno) di inibizione; 4. Giovanni BATTAGLIA, mesi 1 (uno) di inibizione; 5. Pietro FRAGOMENI, mesi 6 (sei) di inibizione; 6. Salvatore CAPUOZZO, mesi 4 (quattro) di inibizione; 7. Donato LORIA, mesi 4 (quattro) di inibizione.
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