F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 101/CFA del 08 Aprile 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 103/CFA del 13 Aprile 2016 e su www.figc.it 1. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEL SIG. REPACE LUIGI, PRESIDENTE P.T. DEL C.R. UMBRIA, DALLA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS C.G.S. SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO (NOTA N.3670/1829 PF 10-11 SP/BLP DEL 25.11.2014) (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 38/TFN – Sez. Disc. del 16.03.2015)

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 101/CFA del 08 Aprile 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 103/CFA del 13 Aprile 2016 e su www.figc.it 1. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEL SIG. REPACE LUIGI, PRESIDENTE P.T. DEL C.R. UMBRIA, DALLA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS C.G.S. SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO (NOTA N.3670/1829 PF 10-11 SP/BLP DEL 25.11.2014) (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 38/TFN – Sez. Disc. del 16.03.2015) La Corte federale d’appello, a Sezioni Unite, - vista la nota del Procuratore Federale in data 5.2.2016, con la quale è stata rivolta istanza alla Corte perché valuti la possibilità di fissare una nuova riunione per la trattazione del procedimento, in ragione del fatto che la disposta sospensione del procedimento stesso, di cui all’ordinanza adottata il 4.9.2015 - con la quale, si rammenta, richiamato a livello di principio anche l’art. 295 c.p.c., si è ritenuto in ogni caso che il processo penale in corso potesse essere in grado di fornire ulteriori elementi utili di giudizio, con particolare riferimento all’accertamento delle circostanze di fatto-, non comporterebbe la sospensione dei termini di prescrizione dell’illecito, con possibili conseguenze estintive in ordine alla fattispecie; - preso atto, peraltro, della formale dichiarazione di rinuncia alla prescrizione formulata espressamente dal dott. Repace con dichiarazione del 9 marzo 2016, e ribadita in data odierna alla presente riunione per il tempo in cui la prescrizione verrà a maturazione; - ritenuto necessario, riservato ogni apprezzamento in relazione alla efficacia della predetta dichiarazione di rinuncia alla prescrizione, ai fini della valutazione delle ragioni della predetta istanza del Procuratore Federale ed in considerazione, non da ultimo, dei principi di celerità e speditezza dell’ordinamento di settore e della ragionevole durata del processo sportivo nell’interesse del regolare svolgimento delle competizioni e dell’ordinato andamento dell’attività federale, espresso dall’art. 2, comma 3, Codice Giustizia Sportiva CONI, disporre la ripresa del procedimento, al fine di acquisire, a cura delle parti, con la massima sollecitudine consentita e comunque entro giorni trenta dalla pubblicazione della presente ordinanza, aggiornamenti circa lo stato, ed i presumibili tempi di definizione, del giudizio penale di primo grado pendente dinanzi al Tribunale di Perugia, restando intatta, altresì, a fronte della definizione del suddetto giudizio in prime cure, la possibilità dell’eventuale applicazione della sospensione facoltativa, secondo i 2 principi generali sanciti dall’art. 337 c.p.c. e chiariti dalla giurisprudenza (Cass., SS.UU., 19.6.2012, n. 10027). Per questi motivi la C.F.A., a SS.UU., dispone la riapertura del procedimento e l’adozione di ordinanza interlocutoria al fine di acquisizioni istruttorie, nei sensi di cui in motivazione, con conferma, altresì, della sospensione dei termini di cui all’art. 34-bis C.G.S..
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