F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 105/CSA del 08 Aprile 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 110/CSA del 12 Aprile 2016 e su www.figc.it 1. RICORSO SIG. SARRI MAURIZIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA UDINESE/NAPOLI DEL 3.4.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 194 del 5.4.2016)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 105/CSA del 08 Aprile 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 110/CSA del 12 Aprile 2016 e su www.figc.it 1. RICORSO SIG. SARRI MAURIZIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA UDINESE/NAPOLI DEL 3.4.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 194 del 5.4.2016) Con atto del 6.4.2016, il Sig. Maurizio Sarri, allenatore della S.S.C. Napoli, ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, pubblicata su Com. Uff. n. 194 del 5.4.2016, con la quale, in relazione alla gara Udinese/Napoli del 3.4.2016, è stata disposta nei suoi confronti la squalifica di 1 giornata di gara “per avere al 27° del primo tempo, contestato platealmente l’operato degli Ufficiali di gara rivolgendo loro reiteratamente espressioni ingiuriose; con recidiva specifica reiterata; infrazione rilevata da un Assistente”. Con il proprio reclamo, il Sarri deduce come il Giudice Sportivo avrebbe erroneamente inquadrato la fattispecie nell’ambito della condotta ingiuriosa mentre avrebbe dovuto più correttamente qualificarla, nell’ambito di un contesto unitario, in termini di minore gravità. Inoltre non ricorrerebbero i presupposti della recidiva specifica, ipotesi contemplata dall’art. 21 C.G.S., dal momento che nessuno dei precedenti provvedimenti sanzionatori pronunciati nei confronti del Sarri avrebbe avuto ad oggetto, specificamente, ipotesi di condotta ingiuriosa. Alla riunione dell’8.4.2016, la Corte, ascoltato il difensore del reclamante, ha pronunciato la seguente decisione. Il reclamo non può essere accolto, infondate risultando le censure dedotte. Va considerato, infatti, che le frasi proferite dal Sarri nei confronti dell’arbitro e dei suoi assistenti, come riportate negli atti di gara (rapporto arbitro ed in particolare dell’assistente), pur potendo essere più adeguatamente ricondotte nell’ambito della condotta complessivamente irriguardosa, e non direttamente ingiuriosa, nei confronti degli Ufficiali di gara, risultano comunque sanzionabili in termini corrispondenti alla ipotesi della condotta ingiuriosa, dal momento che l’art. 19.4, lett. a), C.G.S., applicabile per giurisprudenza di questa Corte anche alla condotta dei tecnici, riconduce ad entrambe le ipotesi la medesima sanzione. Deve tenersi conto, altresì, che, proprio alla luce della sopra richiamata assimilazione tra condotta ingiuriosa e condotta irriguardosa nei confronti degli Ufficiali di gara, può trovare legittima applicazione, nel caso di specie, l’ipotesi della recidiva specifica dii cui all’art. 21.1. C.G.S., condividendo la presente fattispecie la medesima natura rispetto ai fatti presupposti ad alcuni dei precedenti provvedimenti sanzionatori dei quali è stato destinatario il reclamante. Infine, occorre da ultimo rilevare che la reiterazione della condotta, seppur nei medesimi frangenti di tempo, unitamente all’atteggiamento comportamentale refertato ed ai toni usati, e quindi alla platealità dei gesti, non depongono di certo a favore delle pretese annullatorie, o riduttive, invocate. Per questi motivi la C.S.A., visti gli artt. 19 e 21 comma 1 C.G.S., respinge il ricorso come sopra proposto dal Sig. Sarri Maurizio. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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