F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 92-93/CSA del 04 Marzo 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 109/CSA del 12 Aprile 2016 e su www.figc.it 1. RICORSO F.C. CASERTANA S.R.L. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CASERTANA/LECCE DEL 30.1.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 127/DIV del 12.02.2016) 2. RICORSO U.S. LECCE AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA SEGUITO GARA CASERTANA/LECCE DEL 30.1.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 127/DIV del 12.02.2016)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 92-93/CSA del 04 Marzo 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 109/CSA del 12 Aprile 2016 e su www.figc.it 1. RICORSO F.C. CASERTANA S.R.L. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CASERTANA/LECCE DEL 30.1.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 127/DIV del 12.02.2016) 2. RICORSO U.S. LECCE AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA SEGUITO GARA CASERTANA/LECCE DEL 30.1.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 127/DIV del 12.02.2016) I fatti Nel corso della gara del campionato di Lega Pro, girone C, Casertana-Lecce disputatasi il 30 gennaio 2016 e conclusasi con il risultato di 1-1, al 14° del secondo tempo uno degli assistenti arbitrali subiva un infortunio muscolare che gli impediva di proseguire la gara. In particolare, così si legge nel referto del direttore di gara: «al 14° del secondo tempo, venivo richiamato dall’aa2 Lorenzo Meozzi il quale mi comunicava di essere impossibilitato a proseguire la gara a causa di un infortunio muscolare occorsogli. Interrompevo pertanto l’incontro per 4 minuti per permettere ai sanitari di prestare le cure necessarie al mio collaboratore. L’aa2, a seguito delle cure prestare, provava a continuare l’incontro ma dopo circa 10 secondi dalla ripresa si accasciava nuovamente al suolo richiamandomi e comunicandomi di non essere più in grado di proseguire. Interrompevo, pertanto l’incontro per ulteriori 5 minuti (così per un totale di 9 minuti). L’incontro veniva poi definitivamente ripreso e portato al termine regolarmente con due assistenti di parte messi a disposizione delle due società». A parte, il direttore di gara annota: «Assistenti di parte, n.1 Fasano Giovanni soc. Lecce, n. 2 Di Gaetano Paolo soc. Casertana». Lo stesso assistente dell’arbitro (v. allegato n. 2 al referto ufficiale di gara) segnalava che al 14° del secondo tempo era stato costretto a richiamare l’attenzione del direttore di gara «perché a seguito di infortunio muscolare ero impossibilitato a continuare la gara. Dopo l’intervento del massaggiatore e del medico della società Casertana ho constato che il forte dolore aumentava e mi rendeva impossibilitato a continuare la gara. Quindi venivo dispensato dalla funzione di assistente ufficiale e venivo sostituito da assistente di parte (di conseguenza veniva dispensato anche l’altro assistente ufficiale)». La gara, come affermato dal direttore di gara, si concludeva regolarmente. In data 1 febbraio 2016, nei termini normativamente prescritti, la società Casertana F.C. s.r.l. ha presentato rituale preannuncio di reclamo avverso la regolarità della gara. In data 3 febbraio 2016 la predetta Casertana F.C. s.r.l. ha al G.S. presso la Lega Pro un reclamo avverso la regolarità della gara summenzionata, contestando l’irregolare posizione dell’assistente di parte fornito dalla società Lecce. Lamentava, segnatamente, la società Casertana, che mentre il proprio assistente designato era un «Collaboratore Tecnico della prima squadra sig. Paolo Di Gaetano (Tessera Federale n. 14439)», l’assistente designato dalla società Lecce il sig. Giovanni Fasano, «presente sulla c.d. “Panchina 2 Aggiuntiva” con la qualifica di “magazziniere” ed identificato mediante Carta di Identità”». «Senonché», prosegue la reclamante Casertana, «il sig. Fasano non era, alla data di disputa della partita in parola, in possesso dei requisiti normativamente previsti per ottemperare alla funzione di Assistente di Parte, in base a quanto espressamente ed inderogabilmente fissato dall’art. 63 comma 2 delle N.O.I.F.», essendo «comprovato per tabulas» che «il nominato magazziniere non fosse, al momento, né “un calciatore o un tecnico tesserato”, né “un dirigente … regolarmente in carica”: per cui lo stesso non aveva, evidentemente ed indiscutibilmente, alcun titolo a svolgere il compito di Assistente di Parte». Richiamate, poi, le decisioni ufficiali n. 1 e n. 3 allegate alla Regola 6 del Regolamento del Giuoco del Calcio, riteneva, quindi, la reclamante che, «una volta acclarata la palese irregolarità della posizione del sig. Fasano, è pacifico come la conseguenza disciplinare per il club che lo abbia indebitamente indicato ed utilizzato con tale peculiare mansione non possa che essere la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3». Secondo la reclamante Casertana, infatti, sul piano sanzionatorio troverebbe «sicura ed ineludibile applicazione il fermo e cristallino disposto dell’art. 17 comma 5 lettera b) del CGS». In data 6 febbraio 2016 la società U.S. Lecce faceva pervenire al G.S. le proprie controdeduzioni, contestando l’ammissibilità del reclamo e la fondatezza dei relativi motivi e richiedendone, quindi, il rigetto o, in subordine, la ripetizione della gara. Evidenzia, anzitutto, in fatto, la società Lecce, come la Casertana, correttamente richiamate le disposizioni in materia, ha omesso di riferire che la nomina degli assistenti di parte «presupponga il fallimento del preliminare ma obbligatorio tentativo di reperimento di altro assistente». «Non si comprende davvero», prosegue sul punto la resistente società Lecce, «sulla base di quali elementi la Casertana affermi che tale verifica sia stata compiuta, nessuno dei 5000 presenti allo stadio infatti potrebbe riferire di aver udito un annuncio finalizzato a tale ricerca, né si conoscono modalità alternative per compiere una simile verifica». Peraltro, viene anche evidenziata «l’alta probabilità che degli Assistenti Ufficiali siano presenti ad una partita di calcio alla quale erano presenti circa 5.000 spettatori». Ritiene, ancora, «fondamentale ribadire», la controdeducente società, «quanto affermato dalla stessa reclamante ossia che l’arbitro “ordinava la prosecuzione della gara con l’ausilio di due Assistenti di parte, messi a disposizione da ciascuna delle compagini antagoniste e scelti tra i componenti delle rispettive panchine” (pag. 2 del reclamo). La stessa Casertana ammette dunque nel proprio scritto difensivo che l’arbitro si sia semplicemente limitato a richiedere alle due compagini di indicare un componente delle rispettive panchine». Si legge, sempre a tal proposito, nelle controdeduzioni offerte dal Lecce: «Non aggiunge peraltro controparte che lo stesso arbitro, avendo scelto di proseguire con dei semplici “assistenti di parte” (fattispecie questa che ricorre in via ordinaria nelle ultime serie dilettantistiche e per di più nelle gare delle relative squadre giovanili!), ha opportunamente rassicurato le due compagini circa la propria precisa volontà di dirigere in piena autonomia gli ultimi trenta minuti di un così delicato incontro di Legapro, assumendo in proprio ogni valutazione, incluse quelle che in una situazione normale dovrebbero competere agli Assistenti Ufficiali. Tale scelta infatti è apparsa da subito ragionevole, non avendo alcuna logica consentire ai componenti delle panchine prescelti appunto come assistenti di parte di incidere effettivamente sulle decisioni arbitrali e dunque sull’andamento della partita. Tale opportuna precisazione ha indotto ciascuna compagine a individuare casualmente (tra i componenti della panchina, così come indicato dall’Arbitro) il proprio “assistente di parte”, nella piena consapevolezza della totale ininfluenza che una simile figura avrebbe avuto rispetto alle successive scelte arbitrali. È emblematica in tal senso la scelta compiuta dalla Casertana, che ha individuato quale assistente di parte il Sig. Giuseppe Nappo il quale, così come da foto allegata, si è reso disponibile a svolgere il ruolo di “assistente di parte” nonostante l’età non più giovanissima, un abbigliamento del tutto inappropriato ed una cartelletta di documenti trattenuta con fermezza sotto il braccio sinistro, nel mentre, con la mano destra reggeva la bandierina». Ritiene, poi, ad ogni buon conto, la società Lecce, di aver ben individuato «quale “assistente di parte” il proprio collaboratore Sig. Giovanni Fasano, presente sulla cd. panchina aggiuntiva e 3 quindi legittimamente indicato in distinta e regolarmente identificato mediante carta identità». In diritto, la società Lecce eccepisce, anzitutto, inammissibilità e/o improcedibilità del reclamo proposto dalla Casertana, per difetto di comunicazione del preannuncio di reclamo, così come invece disporrebbe l’art. 33, comma 5, CGS. Nel merito, ritiene che il reclamo non meriti, comunque, accoglimento, non essendo la società Lecce incorsa in alcuna violazione regolamentare. Deduce, a tal proposito, la resistente Lecce: «il sig. Giovanni Fasano è avvinto all’odierna deducente da un contratto di lavoro subordinato ed è da qualificarsi, ad ogni effetto, quale collaboratore nella gestione sportiva; in occasione della gara di cui trattasi «il sig. Giovanni Fasano ha avuto accesso al recinto di giuoco in virtù di quanto previsto dall’art. 66, comma 1 bis, NOIF, ai sensi del quale “per le sole gare delle Leghe professionistiche, accanto o dietro la panchina possono essere aggiunti fino a 5 posti supplementari riservati a tesserati e/o altro personale della società in grado di fornire alla squadra nel corso della partita assistenza tecnica nelle attività di loro esclusiva competenza, ferma restando la responsabilità oggettiva della società per la loro condotta”»; «così come previsto dalla sopra richiamata normativa, il sig. Giovanni Fasano ha sottoscritto una dichiarazione con la quale si è obbligato all’osservanza dello Statuto e dei regolamenti federali e si è impegnato a riconoscere la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento adottato nei loro confronti dalla FIGC […] in uno alla c.d. autocertificazione di onorabilità ex art. 22 bis NOIF»; «in occasione degli adempimenti preliminari alla gara (cfr. art. 61 NOIF art. 3 Regolamento del Giuoco del Calcio, Interpretazione delle Regole del Gioco e Linee Guida per gli arbitri, Decisioni Ufficiali FIGC) il Dirigente Accompagnatore Ufficiale dell’odierna deducente ha provveduto a consegnare agli Ufficiali di Gara l’elenco indicante, tra l’altro, le persone che potevano accedere al recinto di giuoco, allegando non solo il documenti di identità del sig. Giovanni Fasano ma, altresì, la dichiarazione e l’autocertificazione sopra richiamata». Ciò premesso, ritiene la U.S. Lecce, che il sig. Giovanni Fasano avesse pieno titolo a svolgere la funzione di assistente di parte, posto che lo stesso art. 3 del Regolamento richiamato dalla reclamante contiene anche la definizione di “dirigente” e che il dirigente può, appunto, svolgere a pieno titolo il ruolo di assistente arbitrale di cui trattasi. Secondo la prospettazione difensiva, infatti, il sig. Fasano, essendo stato ritualmente inserito in distinta di gara, rientra proprio nella qualificazione di dirigente di cui all’art. 3 del predetto Regolamento (“L’allenatore e gli altri dirigenti indicati sull’elenco della squadra (quindi, tutte le persone segnate, eccetto i calciatori titolari e di riserva) sono da considerarsi compresi nella dicitura “dirigenti della squadra”) e, ai sensi del successivo art. 6, può, dunque, svolgere il ruolo di assistente di parte. Pur ritenendo non sussistere alcuna violazione, in via di cautela difensiva la società Lecce evidenzia come non si potrebbe, in ogni caso, di certo pervenire alla inflizione della punizione sportiva della perdita della gara, visto che tale sanzione può «essere inflitta solo nelle tassative ipotesi in cui la società “a) fa partecipare alla gara calciatori squalificati o che comunque non abbiano titolo per prendervi parte; b) utilizza quali assistenti dell’arbitro soggetti squalificati, inibiti o che comunque non abbiano titolo; c) viola le disposizioni di cui agli artt. 34, commi 1 e 3 e 34 bis delle NOIF». Non dice, dunque, la lett. b), come invece dovrebbe fare se fosse corretta l’interpretazione propugnata dalla Casertana, «“soggetti squalificati, inibiti o che comunque non siano tesserati”; la differente scelta terminologica operata invece dai redattori del Codice è logica conseguenza di quanto previsto dai citati artt. 3 e 6 del Regolamento del Giuoco del Calcio, che ammettono espressamente la figura del Dirigente che ha titolo a svolgere tale funzione, per il sol fatto di essere inserito nella lista di gara». Osserva, infine, la società Lecce, la totale buona fede nella scelta dell’assistente di gara di cui trattasi, la totale assenza di un pregiudizio arrecato all’operato di quest’ultimo alla Casertana, «costituiscono tutti concomitanti elementi che, nella non creduta ipotesi in cui il Giudice Sportivo dovesse riconoscere la presenza di una qualche infrazione, imporrebbero di applicare il più attenuato regime sanzionatorio (semplice ammonizione o ammenda), di cui all’art. 17, comma 6, 4 lett. b) e non certamente la più grave ed inaccettabile sanzione della perdita della gara “a tavolino”». Da ultimo, la società Lecce, richiamata la circostanza della omissione del tentativo da parte del direttore di gara di ricerca di un assistente ufficiale di gara, come invece stabilito dalla decisione Ufficiale FIGC n. 3 allegata all’art. 6 del Regolamento del Giuoco del Calcio, ritiene che la stessa non sia valutabile con criteri esclusivamente tecnici, così determinandosi «la necessità di valutare l’effettiva incidenza sul regolare svolgimento della gara (come già sopra esposto inesistente) del ritenuto non conforme impiego dell’assistente di parte». Conclude, quindi, chiedendo preliminarmente accertarsi e dichiararsi inammissibile e/o improcedibile l’avverso reclamo; nel merito, in via principale, rigettarsi l’avverso reclamo poiché infondato in fatto e diritto; nel merito, in via subordinata, omologare la gara con il risultato conseguito sul campo o disporne la ripetizione. La decisione del Giudice Sportivo Il Giudice sportivo presso la Lega Pro rileva, preliminarmente, come «la fattispecie in esame, per la sua particolarità e per l'assenza di precedenti riconducibili alle medesime circostanze di fatto», richieda «alcune approfondite riflessioni e conseguenti valutazioni». Ritiene, quindi, debba essere, anzitutto, respinto quello che definisce “incauto tentativo” «perpetrato da entrambe le società nei rispettivi interventi, di chiamare in causa la responsabilità dell'arbitro in ordine alla presunta omissione di controllo sulla idoneità dei soggetti incaricati dalle stesse per la sostituzione dei due assistenti arbitrali designati». In tale prospettiva, evidenzia come la prescrizione dell'art. 63.2 delle NOIF abbia «come diretti e naturali destinatari le società, le quali nella compilazione della distinta che elenca i partecipanti alla gara assumono la responsabilità di ammettere in campo soggetti che non ne abbiano titolo». Attribuire, dunque, all'arbitro, prosegue il G.S., «il compito di verificare la presenza in distinta di calciatori in stato di squalifica o di soggetti non legittimati dal tesseramento non è compatibile con le tempistiche funzionali alla disputa della gara, se non altro per motivi di logica praticità». L’arbitro ha, quindi, nella circostanza operato «con perizia nella direzione e con precisione e completezza nella refertazione». Respinge, poi, il giudice di prime cure, «l'eccezione di improcedibilità sollevata dalla società Lecce, quale conseguenza della mancata notifica alla stessa del preannuncio di reclamo da parte della Casertana», ricordando come «i procedimenti avanti il Giudice Sportivo non prevedono contraddittorio fra lo stesso e le parti ricorrenti ed eventuali terzi interessati (art. 34.6 CGS)» e come «il ricorso delle società in ordine al regolare svolgimento delle gare ha la funzione di atto introduttivo del procedimento stesso (art. 29.3 e 4 CGS), mentre le eventuali controdeduzioni dell'altra società interessata, pur essendo una facoltà esercitabile dalla stessa, non impegna il Giudice Sportivo alla sua necessaria valutazione, essendone il giudizio basato esclusivamente sugli atti ufficiali e sui mezzi di prova di cui all'art. 35 (art. 29.2 CGS)». Nel merito, il G.S. condivide i motivi di reclamo proposti dalla società Casertana, nella sola parte in cui «lamentano la violazione della regola 6 del Regolamento (designazione di "un tesserato idoneo a svolgere tale funzione")». Spiega così la propria decisione sul punto: «Non rinvenendosi nelle norme federali una definizione testuale del termine "tesserato" , il solo riferimento pragmatico sul quale basare una interpretazione non può che essere l'unico strumento di affidabile pubblicità messo a disposizione dall'ordinamento, vale a dire il c.d. "censimento" comunicato alle Leghe di appartenenza; in tale documento le società ufficializzano il proprio rapporto organico con calciatori, tecnici, dirigenti e collaboratori. Tale adempimento non avrebbe senso e ragion d'essere se il termine "tesserato" fosse occasionalmente estensibile anche ad altri soggetti in rapporto non organico ma di semplice dipendenza con la società. Dall'esame del censimento della società Lecce presso la Lega Pro non appare inserito il nominativo del signor Giovanni Fasano, presente nella distinta della gara in oggetto quale componente della "panchina aggiuntiva" con qualifica di "magazziniere", nonché designato, nelle circostanze in esame, alla funzione di assistente arbitrale di parte». Quanto ai motivi difensivi offerti dalla società Lecce il G.S. non ritiene di condividere – «dal 5 punto di vista tecnico, per effetto delle precedenti argomentazioni, e neppure da quello puramente logico», – «le argomentazioni prospettate circa l'assimilabilità alla qualifica di "dirigente" di un dipendente con qualifica di "magazziniere", per il solo fatto di averlo inserito nella distinta di gara quale componente della panchina aggiuntiva». L'esame degli atti ufficiali conduce il G.S. a convincersi del fatto «che il comportamento dei componenti la panchina della società Lecce, nella designazione del sig. Fasano ad assistente arbitrale di parte, sia la conseguenza di una dimenticanza delle norme più volte richiamate, il tutto in un contesto di assoluta buona fede, non potendosi ipotizzare l'intenzione di ottenere alcun vantaggio dall'agire stesso». Il G.S. ritiene, dunque, «accertata la responsabilità della società Lecce per la violazione delle norme più volte richiamate» e, per l’effetto, procede «con criteri di ragionevolezza alla determinazione della conseguente sanzione». Questi i motivi della determinazione della sanzione individuata nell’ammenda di euro cinquemila a carico del Lecce. «La disposizione contenuta nell'art. 63.2 delle NOIF e la sanzione prevista nell'art. 18.5 lettera b) CGS, costituiscono norme generali di natura astratta, applicabili a due ipotesi nettamente distinte e di diversa natura, ovvero: - gare per le quali, non essendo prevista la designazione degli assistenti arbitrali, si applica direttamente la disposizione di cui al punto 2 dell'art. 63 delle NOIF ("Quando non sia prevista la designazione di guardalinee ufficiali.....") - gare per le quali è prevista la designazione degli assistenti arbitrali da parte dell'Organo Tecnico di categoria nelle quali, in caso di indisponibilità sopravvenuta di uno dei guardalinee, la medesima norma si applica solo indirettamente e per analogia, mancando una specifica regolamentazione. Nella prima ipotesi l'idoneità del soggetto incaricato dalla società attiene alla fase costitutiva della "gara regolare" e, di conseguenza, la sua accertata inidoneità vizia fin dalla sua origine il regolare svolgimento della stessa. La seconda ipotesi riguarda la gara iniziata in modo formalmente e sostanzialmente regolare, nel corso della quale un evento accidentale viene gestito con procedura analoga al solo scopo di portarla a termine. Il giudizio sulla sua completa regolarità è rimesso, come noto, all'esclusivo ed insindacabile giudizio dell'arbitro il quale, nel caso in esame, ha puntualmente precisato che "la gara è stata regolarmente portata a termine". Da ciò si trae la ragionevole convinzione che l'episodio in oggetto sul piano sostanziale non è qualificabile come "patologico", ma costituisce una mera irregolarità formale non avendo avuto alcuna influenza sul regolare svolgimento della gara e sul suo risultato finale. Conseguentemente, non si ritiene applicabile alla fattispecie in esame la sanzione della perdita della gara a carico della società responsabile, in quanto tale provvedimento ha la funzione (nel caso in esame non necessaria) di riequilibrare il risultato finale di una gara che non abbia avuto uno svolgimento regolare». Per l’effetto, quindi, in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società Casertana, il G.S. infligge «alla società Lecce la sanzione dell'ammenda di € 5.000 (cinquemila), confermando il risultato della gara acquisito sul campo (Casertana 1 Lecce 1)». I reclami Avverso la suddetta decisione ha proposto, come rappresentata e difesa, ricorso la società F.C. Casertana s.r.l. Lamenta, la ricorrente, illegittimità ed erroneità dell’appellata delibera del G.S., nel passaggio in cui, pur a fronte della acclarata posizione irregolare dell’assistente di parte della US Lecce, sig. Fasano Giovanni, per mancato tesseramento dello stesso in favore della medesima società pugliese, ha inflitto a quest’ultima una semplice ammenda, con omologazione del risultato acquisito sul campo. Reputa, viceversa, ineluttabile l’irrogazione al sodalizio ospite della punizione della perdita della gara in oggetto con il punteggio di 0-3, in base a quanto, a suo dire, espressamente ed inderogabilmente stabilito dall’art. 17, comma 5, lett. b), CGS, nonché alla luce del chiarissimo ed 6 inequivoco disposto dell’art. 63, comma 2, NOIF e della decisione Ufficiale FIGC n. 1, allegata alla regola 6 del Regolamento del giuoco del calcio, relativa appunto all’assistente di parte. L’assunto della società Casertana è, in sintesi, il seguente: la pronuncia del primo Giudice è indiscutibilmente corretta ed ineccepibile in ordine alla «accertata…. responsabilità della società Lecce per la violazione delle norme richiamate….»; non può, invece, altrettanto dirsi (meritando la decisione, sotto questo profilo, ferma e convinta censura), in relazione agli effetti sanzionatori che il G.S. ha fatto discendere dalla comprovata inottemperanza in capo alla compagine pugliese. Evidenzia, la Casertana, come l’estensore dell’emarginato provvedimento, attraverso un percorso logico-giuridico ritenuto quanto mai tortuoso e, per molti versi, addirittura incomprensibile, abbia reputato il club leccese punibile con una sola ammenda, non ritenendo invece applicabile alla specie la più grave sanzione della perdita della gara, erroneamente, sempre a dire della ricorrente, in quanto tale provvedimento avrebbe la funzione di riequilibrare il risultato finale di una gara che non abbia avuto uno svolgimento regolare. Ipotesi, questa, non verificatasi nel caso in esame, essendo terminata la gara in pareggio ed essendosi la stessa, come refertato, svoltasi regolarmente. La società ricorrente invoca, in tal ottica, e sempre con riferimento all’ambito sanzionatorio, il fermo e cristallino dettato dell’art. 17, comma 5, lett. b), CGS secondo cui, «la punizione sportiva della perdita della gara è inflitta, nel procedimento di cui all’art. 29 co.7 e 8 alla società che ……. b) utilizza quali assistenti dell’arbitro soggetti squalificati, inibiti, o che comunque non abbiano titolo …». Evidenzia, poi, che l’art. 29, comma 7, CGS dispone che «I GS giudicano in prima istanza sulla posizione irregolare dei calciatori, dei tecnici e/o degli assistenti di parte impiegati in gara, ai sensi dell’art. 17 co. 5». Conclude, pertanto, la ricorrente Casertana, chiedendo che la Corte sportiva d’appello, «riconosciute la validità e la fondatezza delle ragioni delineate in narrativa, cotrariis reiectis, voglia accogliere il presente reclamo e, per l’effetto, in riforma dell’impugnata delibera, infliggere alla U.S. Lecce s.p.a. la punizione sportiva della perdita della gara in oggetto con il punteggio di 0- 3, ai sensi dell’art. 17 comma 5 lettera b) del CGS, per acclarata posizione irregolare dell’Assistente di Parte della società pugliese sig. Giovanni Fasano». Avverso la suddetta decisione del G.S. c/o la Lega Pro ha, come detto, proposto ricorso anche la società U.S. Lecce s.p.a., come rappresentata e difesa. Illustrati gli elementi di fatto della vicenda in esame, la società Lecce richiama, anzitutto, le controdeduzioni svolte nel procedimento di primo grado, nelle quali si evidenziava, peraltro, come il sig. Giovanni Fasano (magazziniere regolarmente assunto e stipendiato dalla medesima società) fosse da ritenere, in quanto incluso nell’elenco dei soggetti ammessi al recinto di gioco e, quindi, dei partecipanti alla gara ufficiale, un “dirigente della squadra”, a mente di quanto previsto dall’art. 3 del Regolamento del Giuoco del calcio e, specificatamente, dall’allegato “interpretazione delle regole del giuoco e linee guida per arbitri” (il suddetto art. 3 così recita: «l’allenatore e gli altri dirigenti indicati sull’elenco della squadra (quindi tutte le persone segnate, eccetto i calciatori titolari e di riserva) sono da considerarsi compresi nella dicitura “dirigenti della squadra») e, come tale, legittimato a svolgere le funzioni di assistente di parte in ragione di quanto previsto dall’art. 6 del predetto medesimo Regolamento e dall’allegata decisione ufficiale FIGC n. 1 (“assistente di parte”). La ricorrente Lecce, quindi, mette in rilievo come dopo i fatti avvenuti (infortunio assistente) l’arbitro ha attuato la procedura prevista dalla Regola 6 del Regolamento del Giuoco del Calcio e, più specificatamente, dalla Decisione Ufficiale n. 1 FIGC, applicata in via analogica, giusto rinvio operato dalla successiva Decisione n. 4 («qualora nel corso di una gara un assistente non potesse continuare a svolgere il proprio compito a causa di malessere od infortunio, l’arbitro dovrà provvedere alla sua sostituzione in analogia a quanto prescritto al precedente punto 3 - Determinandosi l’assenza di uno degli assistenti designati, il direttore di gara cercherà di reperire un altro arbitro o assistente che lo possa sostituire; qualora non vi riesca dovrà: a) dispensare dalla funzione l’assistente presente chiedendogli peraltro di non allontanarsi dal campo di gioco; b) fruire di assistenti di parte richiedendo a ciascuna Società di designare all’uopo un loro tesserato idoneo a svolgere tale funzione»). Nel caso di specie, prosegue la ricorrente, l’arbitro non ha – tuttavia – provveduto a ricercare un altro arbitro e assistente che potesse sostituire il collega infortunato, affidandosi direttamente per il prosieguo dell’incontro agli assistenti di parte forniti 7 dalle rispettive società. Quanto alla definizione di “tesserato”, la U.S. Lecce ritiene che proprio in virtù dell’assenza di una definizione normativa del termine non sia possibile attribuire un significato a tale status che rischia di essere solo frutto di una personale opinione del G.S. e, ancor meno, è possibile adottare una interpretazione talmente restrittiva di tale concetto con il risultato di escludere il sig. Fasano dai soggetti aventi titolo ad assumere temporaneamente il ruolo di assistente di parte. Infatti, ribadisce la società, il sig. Fasano rientra inequivocabilmente nella nozione di “dirigente” per come disciplinato dall’art. 3 del Regolamento, nozione che attribuisce tale qualifica già solo in conseguenza dell’inserimento in distinta. In ordine alla sanzione irrogata la reclamante chiarisce che la stessa risulta eccessivamente afflittiva, ben potendosi, vista l’eccezionalità del caso, riconosciuta la buona fede della reclamante ed attesa la conclamata ed assoluta ininfluenza dell’episodio ai fini del regolare svolgimento della gara, ritenere congrua la sanzione della sola ammonizione o dell’ammenda in misura inferiore a quella irrogata. Chiede, pertanto, la U.S. Lecce di annullare o revocare la decisione del G.S., rigettando il reclamo proposto dalla società F.C. Casertana, poiché integralmente infondato in fatto e in diritto e, in via di mero subordine, di infliggere una sanzione meno afflittiva nella misura che sarà ritenuta di giustizia. In data 27 febbraio 2016 sono pervenute le controdeduzioni della società FC Casertana s.r.l. in merito al reclamo della U.S. Lecce s.p.a. A detta della società casertana le argomentazioni offerte dall’U.S. Lecce si configurano come palesemente pretestuose ed infondate, meritando, pertanto il più categorico ed incondizionato rigetto. Nel ripercorrere le disposizioni federali oggetto di rilievo nella presente controversia ribadisce, la Casertana, che nessuna delle enunciate circostanze enucleate dalla compagine leccese è assolutamente idonea a sanare l’originaria ed insuperabile lacuna gravante sul soggetto in parola (e conseguentemente sulla società che lo ha indebitamente utilizzato). Da qui merita, secondo la Casertana, condivisione l’affermazione del G.S. secondo cui «… va ricordato che la prescrizione dell’art. 63 co. 2 delle NOIF ha come diretti e naturali destinatari, le società, le quali nella compilazione della distinta che elenca i partecipanti alla gara assumono la responsabilità di ammettere in campo soggetti che non abbiano titolo…». Non sono, invece, condivisibili, secondo la società Casertana, le difese offerte dall’ U.S. Lecce in ordine alla qualifica di “dirigente” di un dipendente con funzioni “magazziniere” per il solo fatto di averlo inserito nella distinta di gara quale componente della panchina aggiuntiva. Come affermato dal G.S., le stesse non sono accettabili dal punto di vista tecnico e neppure da quello puramente logico. A tal proposito, ribadisce la reclamante, soccorre in maniera solidissima ed adamantina il plesso normativo di riferimento, laddove in primis viene specificato dalle Carte federali che «la funzione di guardialinee è considerata, ai fini disciplinari, come partecipazione alla gara» (cfr. art. 63, comma 2, CGS). Ciò trova conferma anche nella Decisione Ufficiale FIGC n. 1, allegata alla Regola 6 del Regolamento del Giuoco del Calcio. Insiste, infine, la Casertana, sul fatto che, dal punto di vista sanzionatorio, debba trovare inevitabile applicazione il dettato dell’art. 17, comma 5, lett. b), CGS secondo cui «la punizione sportiva della perdita della gara è inflitta nel procedimento di cui all’art.29 co.7 e 8, alla società che ……b) utilizza quali assistenti dell’arbitro soggetti squalificati, inibiti, o che comunque non abbiano titolo….», chiedendo, quindi, il rigetto del reclamo proposta dalla società U.S. Lecce, perché completamente pretestuoso ed inconsistente, sia in fatto che in diritto. *** Alla seduta svoltasi innanzi a questa Corte Sportiva di Appello Nazionale in data 4 marzo 2016 sono comparsi l’avv. Cozzone per la società Casertana s.r.l. e l’avv. Sticchi Damiani per la società Lecce s.p.a. I procuratori delle parti hanno illustrato le rispettive difese, insistendo per l’accoglimento delle conclusioni di cui ai richiamati propri scritti difensivi. Chiuso il dibattimento, questa Corte Sportiva di Appello Nazionale, all’esito della camera di consiglio, ha assunto la decisione di cui al dispositivo, sulla base dei seguenti 8 motivi In via preliminare, questa Corte dà atto di aver disposto la riunione dei due procedimenti relativi ai due suddetti ricorsi, sussistendo evidenti ragioni di connessione oggettiva e considerato che i due ricorsi sono proposti avverso la medesima decisione che, a sua volta, ha ad oggetto lo stesso fatto e la stessa questione di diritto. Nodo centrale di causa è il seguente: il sig. Fasano, assistente di parte designato dalla U.S. Lecce nella gara, valida per il campionato di Lega Pro – girone C, disputata con la Casertana il 30 gennaio 2016, poteva regolarmente svolgere la funzione di assistente di parte, pur in difetto di tesseramento? Nel caso in cui, poi, si giudichi irregolare la posizione dell’assistente di parte leccese, qual è la sanzione da applicare al caso di specie? Questo, dunque, in breve, il thema decidendum. Deve premettersi come l’assistente “di parte” sia figura ordinariamente prevista dalle norme federali per le gare dei campionati dalla 1° categoria in giù; per gli altri campionati e, a maggior ragione, dunque, per quelli professionistici, la terna arbitrale è quella ufficiale e solo in via eccezionale è previsto il ricorso alla predetta figura. Dal punto di vista “operativo” l’assistente di parte, così definito dal Regolamento del giuoco del calcio, riveste una funzione, per così dire, puramente formale, quantomeno nella sostanza. Nell’ipotesi di utilizzo degli assistenti di parte, infatti, ogni (eventuale) segnalazione degli stessi può o meno essere recepita (i.e. accolta, considerata) dal direttore di gara, che, di fatto, decide del tutto autonomamente e sino alla fine della gara arbitra, di fatto, ancora, da solo. In ogni caso, quanto sopra evidenziato è quello che è effettivamente accaduto anche nel caso di specie, com’è pacifico tra le parti e come induce a ritenere anche la semplice logica, specie considerato il rilievo della gara in questione (entrambe le compagini calcistiche di cui trattasi sono ai vertici della classifica del campionato di Lega Pro, girone C), con la conseguente, tanto intuibile, quanto evidente, difficoltà di affidarsi, in tali casi, a persone che non appartengano al mondo arbitrale e non ne abbiano la relativa specifica competenza ed esperienza e siano, seppur in totale buona fede, influenzati, se non condizionati, dalla circostanza della propria appartenenza ad una data società. Conforta siffatta conclusione anche la circostanza che entrambi gli assistenti di parte non risulta abbiamo effettuato segnalazione alcuna, né, tantomeno, che vi sia stata la benché minima contestazione, da parte delle due società, in ordine alle decisioni arbitrali su profili, per così dire, di “competenza” degli assistenti o prese in relazione a (non risultanti, come detto) segnalazioni dei predetti assistenti di parte. Se così è e se, dunque, come è pacifico nei fatti, gli assistenti di parte, quantomeno per le categorie professionistiche, non svolgono alcuna funzione di concreto ausilio per la direzione di gara, viene, in via incidentale, da chiedersi se la disciplina della fattispecie che qui ci occupa non meriti un chiarimento da parte del legislatore federale, se non una vera e propria rivisitazione normativa. Allo stato della vigente disciplina in materia occorre, comunque, riferirsi alle seguenti disposizioni, sulla base delle quali, svolta una specifica attività di interpretazione del complessivo dato normativo, ricostruire l’assetto positivo da applicare al caso di specie. Regola 3 del Regolamento Giuoco del Calcio – Decisioni Ufficiali FIGC: «Assistente di parte 1) Quando non sia prevista la designazione di assistenti dell’arbitro, le società sono tenute a porre a disposizione dell’arbitro, per assolvere a tale funzione, un calciatore o un tecnico tesserato o un dirigente che risulti regolarmente in carica. La funzione di assistente di parte dell’arbitro è considerata, ai fini disciplinari, come partecipazione alla gara …». Regola 6 Regolamento del Giuoco del Calcio – Decisioni Ufficiali FIGC: Punto 3) - «Determinandosi l’assenza di uno degli assistenti designati, il direttore di gara cercherà di reperire un altro arbitro o assistente che lo possa sostituire; qualora non vi riesca dovrà: a) dispensare dalla funzione l’assistente presente chiedendogli peraltro di non allontanarsi dal campo di gioco; b) fruire di assistenti di parte richiedendo a ciascuna Società di designare all’uopo un loro tesserato idoneo a svolgere tale funzione». 9 Punto 4) - «Qualora nel corso di una gara un assistente non potesse continuare a svolgere il proprio compito a causa di malessere od infortunio, l’arbitro dovrà provvedere alla sua sostituzione in analogia a quanto prescritto al precedente punto 3)». Ricordato questo primo quadro regolamentare di riferimento occorre muovere dai fatti. Emerge, in modo pacifico, dagli atti ufficiali di gara, che al minuto 14 del secondo tempo la gara Casertana-Lecce è stata temporaneamente sospesa a seguito dell’infortunio muscolare occorso all’assistente arbitrale n. 2. Nonostante le cure prestate il predetto assistente non è stato in grado di proseguire. Il direttore di gara, pertanto, in applicazione della regola 3 del Regolamento, dopo aver dispensato dalla funzione l’assistente arbitrale n. 1, portava a termine la gara stessa con l’ausilio di due assistenti di parte messi a disposizione dalle due società. In tal ottica, anche la norma di cui all’art. 63, comma 2, NOIF recita: «Quando non sia prevista la designazione di guardalinee ufficiali, le società sono tenute a porre a disposizione dell'arbitro, per assolvere a tale funzione, un calciatore o un tecnico tesserato ovvero un dirigente che risulti regolarmente in carica. La funzione di guardalinee è considerata, ai fini disciplinari, come partecipazione alla gara». La gara veniva, poi, regolarmente (v. referto arbitro) conclusa con il risultato di parità (Casertana 1-Lecce 1). La società Casertana, con preannuncio di reclamo e successiva trasmissione dei relativi motivi, ha segnalato quella che a suo dire sarebbe l’irregolare posizione dell’assistente di parte fornito dalla società Lecce, il quale non essendo tesserato per la società medesima (magazziniere – dipendente società Lecce), non avrebbe avuto titolo per assolvere la predetta funzione. La reclamante, in particolare, richiedeva, come già sopra ricordato, che, accertata la non idoneità dell’assistente di parte fornito dalla società Lecce, venisse a quest’ultima inflitta la punizione della perdita della gara con il punteggio di 0-3, in base a quanto previsto dalla norma di cui all’art.17, comma 5, lett. b), CGS. Così recita detta norma: «La punizione sportiva della perdita della gara è inflitta, nel procedimento di cui all’art. 29, commi 7 e 8, alla società che: a) fa partecipare alla gara calciatori squalificati o che comunque non abbiano titolo per prendervi parte; b) utilizza quali assistenti dell’arbitro soggetti squalificati, inibiti o che comunque non abbiano titolo; c) viola le disposizioni di cui agli artt. 34, commi 1 e 3 e 34 bis delle NOIF». Di contro, la società Lecce ha contestato, con specifiche controdeduzioni, tanto l’ammissibilità del reclamo, quanto la fondatezza dei relativi motivi, richiedendone, infine, il rigetto o, in subordine, la ripetizione della gara. Il G.S., in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società Casertana, ha inflitto alla società Lecce la sanzione dell'ammenda di € 5.000 (cinquemila) per irregolarità formale, confermando il risultato della gara acquisito sul campo (Casertana1 - Lecce 1). Orbene, dal combinato disposto delle indicazioni di cui ai punti 3 e 4 della Regola n. 6 del Regolamento del Giuoco del Calcio – Decisioni Ufficiali FIGC, sembrerebbe ricavarsi (e questa è la costruzione giuridico – interpretativa fatta propria dalla reclamante Casertana): 1)che la procedura di sostituzione dell’assistente dell’arbitro (assistenti di parte designati dalle società) debba essere applicata non solo quando manchi ab origine la designazione, ma anche quando la designazione vi sia stata, ma l’assistente non abbia potuto proseguire la gara; 2)che, in questi casi, ciascuna società deve designare all’uopo un “tesserato” idoneo a svolgere tale funzione. Tuttavia, la Regola n. 3 del Regolamento del Giuoco del Calcio, oltre a fornire una classificazione della figura dell’assistente di parte, precisa anche, nella Interpretazione delle Regole del Gioco e linee guida per arbitri, alla voce “Dirigenti delle squadre”: «L’allenatore e gli altri dirigenti indicati sull’elenco della squadra (quindi, tutte le persone segnate, eccetto i calciatori titolari e di riserva) sono da considerarsi compresi nella dicitura “dirigenti della squadra”». Insomma, qualsiasi persona inserita in lista ed in qualche modo riferibile alla società (che dell’operato delle stesse, comunque, risponde) deve, dunque, essere considerata tale, ossia “dirigente”, quantomeno in quella circostanza, per quel frangente, per gli effetti propri dell’ordinamento federale. L’art. 66 delle NOIF, rubricato “Persone ammesse nel recinto di giuoco” così, poi, prevede: 10 «1. Per le gare organizzate dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A, dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B, dalla Lega Italiana Calcio Professionistico e dalla Lega Nazionale Dilettanti in ambito Nazionale sono ammessi nel recinto di giuoco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso: a) un dirigente accompagnatore ufficiale… 1 bis. Per le sole gare delle Leghe professionistiche, accanto o dietro la panchina possono essere aggiunti fino a 5 posti supplementari riservati a tesserati e/o altro personale della società in grado di fornire alla squadra nel corso della partita assistenza tecnica nelle attività di loro esclusiva competenza, ferma restando la responsabilità oggettiva della società per la loro condotta. In nessun caso possono sedere sulla panchina aggiuntiva, ad alcun titolo, altri calciatori tesserati in aggiunta a quelli iscritti nell’elenco di gara. Le generalità delle persone occupanti la panchina aggiuntiva devono essere inserite nell’elenco di gara, con la specificazione delle funzioni di competenza di ciascuna di esse, con l’indicazione del relativo numero di tessera o degli estremi del documento di identità. Per lo svolgimento di funzioni proprie dei tecnici di cui all’art. 16 del Regolamento del Settore Tecnico, possono sedere sulla panchina aggiuntiva esclusivamente soggetti iscritti nei rispettivi albi o ruoli del medesimo Settore. Le persone destinate a sedere sulla panchina aggiuntiva devono, se non tesserate, sottoscrivere una dichiarazione con la quale si obbligano verso la FIGC alla osservanza dello Statuto e dei regolamenti Federali e si impegnano a riconoscere la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento adottato nei loro confronti dalla F.I.G.C., dai suoi organi o soggetti delegati, nella materie comunque riconducibili allo svolgimento dell’attività federale». Ora, dall’esame degli atti ufficiali e della documentazione acquisita al giudizio, emerge quanto segue: nel censimento della società US Lecce, presso la Lega Pro, non risulta inserito il nominativo del sig. Giovanni Fasano; il sig. Giovanni Fasano risulta inserito nella distinta di gara, tra i nominativi di cui alla c.d. panchina aggiuntiva, con qualifica di magazziniere; il sig. Giovanni Fasano è stato identificato dal direttore di gara a mezzo documento di identità; il sig. Giovanni Fasano risulta essere dipendente dell’U.S. Lecce; il sig. Giovanni Fasano ha sottoscritto l’apposita clausola compromissoria di cui all’art. 66, comma 1 bis, delle NOIF. Ebbene, sulla base degli atti ufficiali di gara e delle emergenze documentali (peraltro, pacifiche e non oggetto di contestazione tra le parti) acquisite al giudizio, deve ritenersi che il sig. Giovanni Fasano sia stato legittimamente designato quale assistente di parte dalla società Lecce. Occorre, infatti, preferire una lettura logico-sistematica del dato normativo di riferimento, anche alla luce della ratio legis. Gli argomenti testuali e sistematici sopra in rapida sintesi evidenziati depongono a favore di siffatta opzione interpretativa, specie se letti in rapporto alle esigenze di ragionevolezza della soluzione. Del resto, la componente sistematica dell’operazione di interpretazione di un testo di legge trae forza dalla stessa funzione di una data norma, funzione che deve essere individuata alla luce del complesso delle altre disposizioni in materia e di principio. Del resto, il diritto altro non è che la risultante dell’insieme delle norme giuridiche vigenti in un dato sistema logico-ordinamentale. Ed è in tale quadro ermeneutico che deve essere rintracciata la spiegazione sistematico-teleologica della norma da applicare al caso concreto. Infatti, l’attività ermeneutica non può che avere luogo dalla norma dettata dal codice di giustizia sportiva e, quindi, dall’art. 17, comma 5, lett. b), CGS, norma, del resto, invocata espressamente dalla reclamante Casertana, così dispone: «La punizione sportiva della perdita della gara è inflitta, nel procedimento di cui all’art. 29, commi 7 e 8, alla società che: […]; b) utilizza quali assistenti dell’arbitro soggetti squalificati, inibiti o che comunque non abbiano titolo». Appare, dunque, evidente che la disposizione codicistica utilizza un ambito di riferimento ben più ampio di quello di semplice “tesserato”: deve trattarsi di soggetto non squalificato/inibito o, comunque, in possesso di “titolo”. Procedendo nell’attività interpretativa, necessariamente “guidata”, come detto, dalla predetta disposizione del codice, occorre ricordare come la regola n. 3 del giuoco del calcio, prima 11 menzionata, chieda alle società di porre a disposizione dell’arbitro, per assolvere, ove occorra, la funzione di assistente di parte, «un calciatore o un tecnico tesserato o un dirigente che risulti regolarmente in carica». Orbene, anche tenuto presente che la prima ricordata disposizione di cui all’art. 17 CGS prevede la punizione sportiva nella stessa indicata nel caso in cui sia utilizzato, quale assistente, un soggetto privo di titolo, atteso che il sig. Fasano, magazziniere – dipendente Lecce, è stato ritualmente inserito in lista, come sopra accertato, lo stesso è da considerarsi, ai sensi della stessa predetta Regola n. 3, “dirigente della squadra” e, dunque, in quanto tale, persona che può essere designata dalla società a svolgere la funzione di assistente di parte. E questa struttura interpretativa appare anche confortata dalla richiesta di sottoscrizione, da parte dei soggetti non tesserati inseriti nella c.d. panchina aggiuntiva, dell’apposita clausola compromissoria che, diversamente opinando, rimarrebbe priva di significato “giuridico” agli effetti dell’ordinamento sportivo. In definitiva, questa Corte ritiene che ad una interpretazione meramente testuale del dato normativo appare preferibile quella basata sull’analisi complessiva della disposizione che, pur muovendo necessariamente dalla lettera della stessa, tenga in debito conto i criteri di ermeneutica filologica volti alla ricerca del senso, dello spirito, della direzione del testo di legge di cui trattasi, calato all’interno della più ampia cornice logico-normativa di riferimento. È, in altri termini, necessario indagare la composizione lessicale e logico-grammaticale del testo della dichiarazione normativa, evitando i rischi degli eccessi di una rigorosa struttura linguistica dell’attività interpretativa, che condurrebbe ad una inammissibile subordinazione del fatto al diritto, della portata precettiva della norma alla sfera sanzionatoria della stessa. Si aggiunga che la contrapposizione tra lettera e spirito della norma va affrontata e risolta dall’interprete senza il preconcetto secondo cui ad ogni termine legislativamente utilizzato corrisponde un solo unico e proprio significato, imposto indifferenziatamente per tutte le fattispecie da regolare ed in modo avulso da qualsiasi relazione con il contesto specifico di riferimento. Spesso, infatti, il legislatore, quale tecnica di codificazione, impiega, per scelta, semplicità o necessità, il linguaggio comune o corrente che, a differenza di quello scientifico, matematico o simbolico non può ritenersi sempre formalizzato in senso proprio e tecnico. Sotto questo profilo non deve, peraltro, trascurarsi di considerare che ogni attività di interpretazione è destinata ad incidere su un caso concreto e non può, dunque, prescindere da esso. In definitiva, la U.S. Lecce s.p.a. non è incorsa, nel caso di specie, in alcuna violazione regolamentare e tantomeno, normativa, avendo legittimamente e con titolo designato il sig. Fasano quale assistente di parte nel corso della gara oggetto del presente giudizio. Per le sopra spiegate ragioni di fatto e diritto il ricorso proposto dalla società Casertana non può essere condiviso e, per l’effetto, lo stesso non può trovare accoglimento, mentre le medesime anzidette ragioni e considerazioni giuridiche conducono all’accoglimento del ricorso proposto dalla società Lecce. Infatti, accertato che non vi è stata, nel caso di specie, alcuna violazione, viene meno, di conseguenza, il titolo in base al quale alla società Lecce è stata inflitta la sanzione dell’ammenda. Per completezza di esposizione ritiene, infine, il Collegio di poter evidenziare come, ad ogni buon conto, anche laddove si fosse trattato di una effettiva violazione regolamentare, nel senso che il sig. Fasano non poteva essere considerato quale persona rientrante in una delle categorie ammesse alla funzione di assistente di parte, nondimeno il ricorso della società Casertana non avrebbe meritato accoglimento. E ciò per quanto, in sintesi e incidentalmente, di seguito illustrato. La norma invocata dalla ricorrente Casertana è rappresentata dall’art. 17, comma 5, lett. b), CGS, che così, ricordiamo, recita: «La punizione sportiva della perdita della gara è inflitta, nel procedimento di cui all’art. 29, commi 7 e 8, alla società che: […]; b) utilizza quali assistenti dell’arbitro soggetti squalificati, inibiti o che comunque non abbiano titolo». Come appare evidente, e come già sopra evidenziato, tale disposizione codicistica non fa riferimento alcuno al concetto di “tesserato”, preoccupandosi, invece, solo di impedire che siano chiamati a svolgere la funzione di assistente di parte persone squalificate o inibite o prive di titolo. Nel caso di specie, come detto, il sig. Fasano non è soggetto squalificato o inibito, né privo di titolo, e ciò a prescindere dalla qualificazione quale dirigente, atteso che lo stesso è stato ritualmente inserito in distinta di gara ed ha sottoscritto l’apposita clausola compromissoria. 12 Semmai, dunque, laddove fosse stata accertata e dichiarata la violazione delle disposizioni regolamentari di cui si è detto, la società designante avrebbe dovuto essere sanzionata con pena sportiva di altra natura (conclusione, questa, cui era già, dunque, correttamente giunto il G.S.). Sotto tale profilo, pertanto, laddove, lo si ribadisce, fosse stata ritenuta effettivamente sussistente la violazione contestata all’U.S. Lecce, sarebbe risultata corretta la statuizione del giudice di prime cure in ordine alla concreta individuazione della sanzione da applicare al caso di specie, anche considerata l’assoluta buona fede della società Lecce e, come anche correttamente osservato dal G.S. in prima istanza, non potendosi ipotizzare nella designazione del sig. Fasano quale assistente arbitrale di parte, l'intenzione di ottenere alcun vantaggio. Occorre, poi, considerare che il direttore di gara, come evidenziato dalla società Lecce e non contestato dalla società Casertana, ha da subito (opportunamente, per quanto ad inizio della presente parte motiva argomentato) rassicurato le due compagini circa la propria precisa volontà di dirigere in piena autonomia gli ultimi 30 minuti della gara, assumendo in proprio ogni valutazione, incluse quelle che in una situazione normale avrebbero dovuto essere di “competenza” propria degli assistenti. Se ne deve desumere, pertanto, che le due società hanno individuato con “serenità” (per non dire, casualmente) il proprio “assistente di parte”, nella piena consapevolezza della totale ininfluenza dello stesso rispetto alla reale direzione di gara. Questo convincimento, frutto anche di deduzione logica, appare supportata dalla circostanza che i soggetto designati dalle società non sono più in giovanissima età e, quello della Casertana, non era neppure in possesso di abbigliamento sportivo idoneo allo scopo e risulta anche essere stato, poi, esso stesso a sua volta sostituito da altro componente della panchina. Sempre sotto tale profilo qui incidentalmente esaminato, poi, coglie nel segno il Giudice sportivo laddove distingue due diverse fattispecie, solo in parte assimilabili. Quella prevista dall’art. 63, comma 2, NOIF, secondo cui, «Quando non sia prevista la designazione di guardalinee ufficiali, le società sono tenute a porre a disposizione dell'arbitro, per assolvere a tale funzione, un calciatore o un tecnico tesserato ovvero un dirigente che risulti regolarmente in carica» e quella prevista dalla Regola n. 6, punto 4, secondo cui «Qualora nel corso di una gara un assistente non potesse continuare a svolgere il proprio compito a causa di malessere od infortunio, l’arbitro dovrà provvedere alla sua sostituzione». Ora, premesso che solo la prima ipotesi assurge a norma di rango organizzativo federale, in questa detta ipotesi l'idoneità del soggetto incaricato dalla società, G.S., attiene alla fase costitutiva della “gara regolare” e, di conseguenza, la sua accertata inidoneità vizia fin dalla sua origine il regolare svolgimento della stessa. La seconda ipotesi concerne la diversa fattispecie in cui la gara sia iniziata in modo formalmente e sostanzialmente regolare e nel corso della stessa un evento accidentale viene gestito con procedura analoga al solo scopo di portare a termine la gara medesima. In questo caso, appunto, il giudizio sulla regolarità della gara è rimesso all'esclusivo ed insindacabile giudizio del direttore di gara. E nel caso di specie, come detto, l'arbitro ha espressamente e formalmente dichiarato che la gara si è conclusa regolarmente. Pertanto, correttamente, sul punto, il G.S. ha tratto «la ragionevole convinzione che l'episodio in oggetto sul piano sostanziale non è qualificabile come "patologico", ma costituisce una mera irregolarità formale non avendo avuto alcuna influenza sul regolare svolgimento della gara e sul suo risultato finale», ritenendo, conseguentemente, non applicabile «alla fattispecie in esame la sanzione della perdita della gara a carico della società responsabile, in quanto tale provvedimento ha la funzione (nel caso in esame non necessaria) di riequilibrare il risultato finale di una gara che non abbia avuto uno svolgimento regolare». I In altri termini, l’ipotesi della gara che preveda, per l’appunto, la designazione iniziale dell’assistente ufficiale è espressamente disciplinata, in maniera esclusiva, dalle “decisioni ufficiali FIGC” allegate alla regola 6 del Regolamento del giuoco del calcio. Trattasi, pertanto, di aspetto squisitamente tecnico che attiene allo svolgimento della gara, che è, dunque, valutato in via esclusiva dal direttore di gara. Tale violazione, semmai ritenuta esistente, potrebbe comportare, ove l’arbitro una volta interpellato riconoscesse il c.d. errore tecnico, la nuova disputa della gara, ma non già l’applicazione della sanzione prevista dall’art. 17, comma 5, lettera b), CGS. Ciò, del resto, è assolutamente compatibile con la valutazione di quella che è la gerarchia delle “fonti” che regolano 13 le diverse fasi della disputa dell’incontro: le regole tecniche del giuoco del calcio, le NOIF e il Codice di giustizia sportiva. Il principio è che le sanzioni previste dal codice di giustizia federale e, in particolar modo, la sanzione “massima” (in riferimento alle singole partite) della sconfitta a tavolino, non può che essere inflitta per violazioni di carattere organizzativo (dettate dalle NOIF) soggette al controllo della Federazione, e non già anche per violazioni di carattere tecnico-regolamentare (soggette al controllo insindacabile degli ufficiali di gara). In altre parole, deve ritenersi che violazioni del Regolamento del giuoco del calcio non possano, quantomeno, in via ordinaria, portare ad applicazioni di sanzioni da parte del giudice sportivo che non passino attraverso il riconoscimento, da parte del direttore di gara, dell’accertamento di tali violazioni, ovvero del c.d. errore tecnico o che, comunque, non siano suffragate, nelle ipotesi tassativamente previste, dalla circostanza che i fatti sottoposti alla valutazione dell’organo di giustizia siano sfuggiti all’attenzione degli ufficiali di gara. Si pensi, con riferimento a tali ultime ipotesi, a mero titolo esemplificativo, alla “segnatura di un gol con la mano” o alla “simulazione”: tali ipotesi possono, al più, portare all’applicazione di una sanzione disciplinare a carico del calciatore che si sia reso protagonista della condotta antisportiva, ma giammai potranno portare all’annullamento da parte del giudice sportivo della rete conseguente (ad esempio nel fallo di mano) con modifica del risultato conseguito sul campo. Si pensi, ancora, al ricorso alla c.d. prova televisiva: la stessa, come noto, è ammissibile ad esclusiva condizione che la condotta in esame sia sfuggita alla valutazione del direttore di gara. E’ evidente, pertanto, nel vigente sistema normativo, la volontà di sottoporre all’esclusiva attenzione dell’arbitro tutti gli episodi di natura “tecnico-regolamentare” che si siano verificati nel corso della partita. Sarebbe pertanto, paradossale, che l’unica fattispecie nella quale si possa giungere ad una modifica del risultato acquisito sul campo da parte del giudice sportivo fosse quella relativa alla sostituzione dell’assistente designato con l’assistente di parte. Fattispecie, quest’ultima, peraltro, del tutto marginale rispetto allo svolgimento di una gara professionistica. Proprio in applicazione di tali principi, nel caso dedotto in giudizio, il G.S. ha chiesto all’arbitro un supplemento di referto teso a valutare il regolare svolgimento (“tecnico”) dell’incontro. In questo complessivo contesto normativo di riferimento appare evidente che, generalmente, le sanzioni di cui all’art. 17 CGS non possano che riferirsi a violazioni di carattere normativo organizzative (quindi, alle NOIF) e non a violazioni del Regolamento del giuoco del calcio (come richiesto dall’appellante Casertana) e men che meno a violazioni delle norme integrative dello stesso regolamento tecnico (le decisioni ufficiali FIGC). A conforto della tesi descritta sovviene l’esame puntuale delle fattispecie tassativamente disciplinate nell’art. 17 CGS: «Sanzioni inerenti alla disputa delle gare. 1. La società ritenuta responsabile, anche oggettivamente, di fatti o situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento di una gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione, è punita con la perdita della gara stessa con il punteggio di 0‐3, ovvero 0‐6 per le gare di calcio a cinque, o con il punteggio eventualmente conseguito sul campo dalla squadra avversaria, se a questa più favorevole, fatta salva l’applicazione di ulteriori e diverse sanzioni per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1». Già nel comma 1 si parla, dunque, di regolare svolgimento di una gara. Nel comma tre si parla espressamente di norme federali: «La violazione delle norme federali che stabiliscono l'obbligo per le squadre di presentarsi in campo nei termini previsti, comporta la sanzione sportiva di cui al comma 1 e la penalizzazione di un punto in classifica». L’unica valutazione di fatti non esclusivamente tecnici inerenti lo svolgimento della gara viene definita al comma 4: «Quando si siano verificati, nel corso di una gara, fatti che per la loro natura non sono valutabili con criteri esclusivamente tecnici, spetta agli Organi della giustizia sportiva stabilire se e in quale misura essi abbiano avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della gara. Nell'esercizio di tali poteri gli Organi di giustizia sportiva possono: a) dichiarare la regolarità della gara con il risultato conseguito sul campo, salva ogni altra sanzione disciplinare; b) adottare il provvedimento della punizione sportiva della perdita della gara; c) ordinare la ripetizione della gara dichiarata irregolare. Al di fuori dei casi indicati, gli Organi della giustizia 14 sportiva, quando ricorrano circostanze di carattere eccezionale, possono annullare la gara e disporne la ripetizione, ovvero l'effettuazione». Ecco che, quindi, in quel caso l’organo di giustizia sportiva deve valutare se vi sia stato un regolare svolgimento della gara: correttamente, quindi il G.S. ha demandato, nel caso di specie, all’arbitro tale valutazione, ricevendone conferma che la gara era stata portata a termine regolarmente. Infine, il comma 5 che espressamente così recita: «La punizione sportiva della perdita della gara è inflitta, nel procedimento di cui all’art. 29, commi 7 e 8, alla società che: a) fa partecipare alla gara calciatori squalificati o che comunque non abbiano titolo per prendervi parte; b) utilizza quali assistenti dell’arbitro soggetti squalificati, inibiti o che comunque non abbiano titolo; c) viola le disposizioni di cui agli artt. 34, commi 1 e 3 e 34 bis delle NOIF. La posizione irregolare dei calciatori di riserva, in violazione delle disposizioni contenute nelle NOIF, determina l'applicazione della sanzione della perdita della gara nel solo caso in cui gli stessi vengano effettivamente utilizzati nella gara stessa ovvero risultino inseriti nella distinta presentata all'arbitro per le gare dell'attività di calcio a cinque». Anche in questo caso, dunque, per le ragioni sopra rappresentate, il riferimento è fatto alle NOIF e non al Regolamento del giuoco del calcio e, quindi, nel caso degli assistenti dell’arbitro, l’unica ipotesi punita dall’art. 17 CGS è quella della utilizzazione di assistenti privi di titolo nella (sola) ipotesi di mancata designazione iniziale di assistenti e non anche quella della accidentale sostituzione degli stessi nel corso della gara. Anche nei commi 6, 7 e 8 dello stesso predetto art. 17 CGS, infine, si fa riferimento a violazione di norme. Insomma, deve ritenersi che il legislatore federale abbia voluto limitare l’applicazione della sanzione più grave della perdita della gara alle sole ipotesi in cui venga leso o messo in pericolo il comune bene primario della regolarità delle gare e dei campionati. Lesione che, come detto, nel caso di specie non si è in alcun modo verificata. Del resto, anche in questo caso soccorrerebbe l’interpretazione logico-sistematica, alla luce della ratio di sistema, che non è di certo quella di sanzionare con la pena più grave (perdita della gara) ipotesi di mera violazione formale che, comunque, non abbiano provocato alcuna alterazione della gara e del suo risultato. Senza dire, poi, del fatto che l’eventuale violazione di cui trattasi sarebbe anche l’effetto della mancata ricerca di un assistente ufficiale, da parte del direttore di gara. Infatti, tenendo presente quanto prescritto dalla Regola n. 6, deve rilevarsi come agli atti (referto di gara con allegata breve dichiarazione dell’arbitro, dichiarazioni dell’assistente e reclamo della società Casertana) non vi è prova che il direttore di gara abbia effettivamente tentato la ricerca di un altro arbitro, ad esempio, richiedendo alla locale sezione AIA o facendo effettuare un annuncio allo stadio (considerato che erano presenti circa cinquemila spettatori potevano esservi buone possibilità di reperire la disponibilità di un assistente ufficiale). Insomma, ritiene, questa Corte, che anche laddove fosse stata corretta la decisione dell’Organo di primo grado in ordine all’accertata sussistenza della violazione di cui trattasi in capo alla società Lecce, alla luce delle suddette circostanze di fatto che connotano il caso di specie e delle considerazioni di natura più strettamente giuridico-interpretativa sopra in sintesi riferite, la norma di cui all’art. 17, comma 5, lett. b), non avrebbe potuto comunque trovare applicazione. Si aggiunga che, in ogni caso, l’applicazione della punizione sportiva della perdita della gara per 0 – 3 avrebbe condotto ad un risultato sanzionatorio sproporzionato, se non abnorme, anche attesa l’esigenza di stabilire la sanzione da applicare con riferimento al concreto contesto di riferimento, nel tentativo di commisurare la misura sanzionatoria alla effettiva gravità del fatto ed al suo effettivo disvalore, tenuto, comunque, presente qual è il “bene comune” (nella fattispecie, sopra ricordato) oggetto di specifica tutela. Del resto, ad avviso di questa Corte, alla luce dei principi di stretta proporzionalità ed adeguatezza della pena disciplinare, sarebbe inutile, inefficace e strutturalmente inidonea quella sanzione che si rivelasse del tutto eccessiva rispetto al fatto contestato, alla gravità della condotta ed alla intensità lesiva della stessa. 15 Per questi motivi la C.S.A., riuniti preliminarmente i ricorsi nn. 1) e 2) come sopra rispettivamente proposti dalla società F.C. Casertana S.r.l di Caserta e dall’U.S. Lecce S.p.A. di Lecce: - respinge quello proposto dalla società F.C. Casertana S.r.l. e, per l’effetto, omologa il risultato acquisito sul campo; - accoglie il ricorso dell’U.S. Lecce S.p.A. annullando la sanzione dell’ammenda. Dispone addebitarsi la tassa reclamo versata dalla società Casertana F.C. S.r.l.; restituirsi quella versata dalla società U.S. Lecce S.p.A.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it