F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 92-93/CSA del 04 Marzo 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 109/CSA del 12 Aprile 2016 e su www.figc.it 3. RICORSO F.C. CASERTANA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 10.000,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CASERTANA/COSENZA DEL 20.2.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 133/DIV del 23.2.2016)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 92-93/CSA del 04 Marzo 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 109/CSA del 12 Aprile 2016 e su www.figc.it 3. RICORSO F.C. CASERTANA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 10.000,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CASERTANA/COSENZA DEL 20.2.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 133/DIV del 23.2.2016) Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 133/DIV del 23.2.2016, ha inflitto la sanzione della ammenda di € 10.000,00 alla società F.C. Casertana S.r.l.. Tale decisione è stata assunta perchè, durante l’incontro Casertana/Cosenza del 20.2.2016, una persona non presente in distinta entrava indebitamente sul terreno di gioco si avvicinava l’arbitro rivolgendogli reiterate frasi offensive e minacciose; allontanato, grazie all’intervento di tesserati, uscendo dal campo reiterava più volte il comportamento offensivo, tale evento comportava ritardo nella ripresa del gioco; il medesimo soggetto si introduceva indebitamente negli spogliatoi dopo la gara e avvicinato l’osservatore arbitrale reiterava allo stesso le minacce già rivolte all’arbitro (ammenda con diffida, art. 18, comma c) C.G.S.). Avverso tale provvedimento la Società F.C. Casertana S.r.l. ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte Sportiva d’Appello Nazionale con atto del 24.2.2016, formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”. Istruito il reclamo e fissata la data della Camera di Consiglio, nelle more della trattazione, la società ricorrente, con nota trasmessa il 3.3.2016, inoltrava formale rinuncia all’azione. La Corte, premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non hanno effetto soltanto per i procedimenti d’illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa degli Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi la C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società F.C. Casertana S.r.l. di Caserta, dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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