COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 59 del 12/04/2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale GARA: U.S.D. PORTO AZZURRO/U.S.D. SAN VINCENZO DEL 3 APRILE 2016 (sospesa al 25′ del s.t. sul risultato di 1-2). Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n. 57 del 7.4.2016; -la gara in epigrafe non ha avuto regolare svolgimento essendo stata sospesa anzitempo dall’arbitro.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 59 del 12/04/2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale GARA: U.S.D. PORTO AZZURRO/U.S.D. SAN VINCENZO DEL 3 APRILE 2016 (sospesa al 25' del s.t. sul risultato di 1-2). Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n. 57 del 7.4.2016; -la gara in epigrafe non ha avuto regolare svolgimento essendo stata sospesa anzitempo dall'arbitro. Dal referto del direttore di gara si evince che al minuto 25' del secondo tempo, dopo la realizzazione di una rete da parte della societa' ospite, l'arbitro subiva violente contestazioni da parte di calciatori e sostenitori della squadra Porto Azzurro. Tali contestazioni sfociavano quindi in un aggressione fisica posta in essere da due calciatori partecipanti al gioco. Subito dopo l'arbitro veniva avvicinato da altri giocatori e dirigenti del Porto Azzurro solo in parte nominalmente identificati, che tenevano comportamento intimidatorio ed offensivo nei suoi confronti. A questo punto l'arbitro decideva di sospendere la gara non essendo più nelle condizioni per continuarla a fronte di una situazione gravemente pregiudizievole per la propria incolumità fisica. Si affrettava quindi a raggiungere lo spogliatoio mentre veniva spinto continuamente e colpito anche da una pallonata alla schiena senza che riuscisse a riconoscere il colpevole. Da dentro lo spogliatoio il D.G. richiedeva l'intervento dei Carabinieri che, accorsi, gli permettevano di abbandonare l'impianto sportivo senza ulteriori problemi. Tutto cio' premesso, osserva il Giudice Sportivo come la decisione dell'arbitro sia ampiamente giustificata dalla gravita' di quanto accaduto per cui la mancata conclusione della gara deve essere addebitata alla societa' Porto Azzurro, oggettivamente responsabile del comportamento violento, in spregio dei piu' elementari principi dietica sportiva, posto in essere dai propri tesserati. P.Q.M. Il Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Toscana,atteso quanto dettagliato in premessa ed in applicazione dell'art. 17 comma 1 del C.G.S. delibera di assegnare gara persa alla societa' Porto Azzurro disponendone l'omologazione con il seguente risultato PORTO AZZURRO - SAN VINCENZO 0-3 fermi restando i provvedimenti gia' assunti a carico di calciatori, dirigenti e societa' pubblicati sul Com. Uff. n. 57 del 7.4.2016.
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