CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 18 del 11/04/2016 – Alessandro Colombo/Federazione Italiana Sport Equestri

CONI – Collegio di Garanzia dello Sport - Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 18 del 11/04/2016 – Alessandro Colombo/Federazione Italiana Sport Equestri IL COLLEGIO DI GARANZIA SEZIONI UNITE composta da Franco Frattini – Presidente Mario Sanino Gabriella Palmieri Roberto Carleo Dante D’Alessio - Relatore ha pronunciato la seguente DECISIONE Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 102/2015, presentato, in data 29 dicembre 2015, dal sig. Alessandro Colombo, rappresentato e difeso dall’avv. Vincenzo Giardino, contro la Federazione Italiana Sport Equestri (F.I.S.E.)., rappresentata e difesa dall’avv. Achille Reali, per l’impugnazione della decisione della Corte d’Appello Federale della Federazione Italiana Sport Equestri (F.I.S.E.), pubblicata in data 10 dicembre 2015, con la quale è stata comminata, nei confronti del ricorrente, la sanzione della sospensione agonistica e dalle cariche e incarichi federali per anni due, nonché l’ammenda pari a € 10.000,00. viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite; uditi, nell’udienza pubblica del 24 marzo 2016, l’avv. Vincenzo Giardino per il ricorrente, Alessandro Colombo, e l’avv. Achille Reali per la resistente, Federazione Italiana Sport Equestri; udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il Relatore, cons. Dante D’Alessio; Ritenuto in fatto 1.- Il signor Alessandro Colombo, con atto in data 20 ottobre 2014, è stato rinviato a giudizio dalla Procura Federale della Federazione Italiana Sport Equestri, di seguito anche FISE, davanti il Giudice Sportivo Nazionale, per la violazione dell’articolo 1, comma 2, lettera c), dell’allora vigente Regolamento di Giustizia, perché il cavallo SAM, da lui montato, era risultato positivo alla sostanza Flufenazina (Sostanza BANNED FEI – 2014 Equine Prohibited Substances List), in occasione del Circuito Classico + A5*, Cat. C145 – San Giovanni in Marignano (RN) del 15 giugno 2014. 2.- All’udienza del 17 novembre 2014 il Giudice Sportivo Nazionale ha ritenuto di dover disporre ulteriori accertamenti sul campione del Cavallo SAM ed ha incaricato di tali accertamenti la Commissione Scientifica Antidoping Cavalli. 2.1.- A seguito della riforma del Codice di Giustizia Sportiva del CONI e della conseguente riforma del Codice di Giustizia della FISE, il procedimento è poi proseguito davanti il Tribunale Federale, divenuto competente. 3.- Il Tribunale Federale, con decisione adottata in data 8 giugno 2015 e pubblicata il 16 giugno 2015, ha accertato la violazione degli articoli 2.1.1.e 2.2.1 della normativa EAD FISE ed ha disposto nei confronti del signor Alessandro Colombo la sospensione per anni 2 (due) da ogni attività agonistica e da ogni carica e/o incarico federale e sociale. 3.1.- In particolare, il Tribunale Federale ha ritenuto che doveva «essere fugato qualsiasi dubbio circa la presunta estinzione del processo, ai sensi di cui all’art. 56 del nuovo Regolamento di Giustizia», per non essere intervenuta la pronuncia di primo grado nel termine di novanta giorni dalla data di esercizio dell’azione disciplinare, in quanto «fermo il carattere assolutamente perentorio del termine in esame», che deve farsi decorrere dal momento in cui sia stato comunicato l’atto di incolpazione, «il disposto di cui all’articolo 75, comma 3, del nuovo Regolamento di Giustizia, espressamente prevede che i procedimenti pendenti davanti agli Organi di Giustizia presso la Federazione, al momento dell’entrata in vigore del nuovo Regolamento, continuano in ogni caso a svolgersi in base alle disposizioni previgenti». 3.2.- Con riferimento al merito della vicenda, il Tribunale Federale ha poi ritenuto che risultava accertata la piena responsabilità del signor Colombo per i fatti oggetto dell’incolpazione. 4.- Tale decisione è stata appellata dalla Procura Federale, il 19 giugno 2015, e dal signor Colombo, il 26 giugno 2015. 4.1.- La Corte Federale d’Appello ha discusso la questione all’udienza del 23 luglio 2015 ed ha pubblicato la sua decisione, in data 10 dicembre 2015. Con tale decisione: - ha rigettato l'impugnazione proposta dall'incolpato, confermando a suo carico la sanzione disciplinare della sospensione per due anni da ogni attività agonistica e da ogni carica e/o incarico federale e sociale; - ha accolto il reclamo proposto dalla Procura Federale, ed ha irrogato nei confronti del signor Colombo anche la sanzione dell'ammenda di € 10.000,00. 4.2.- In particolare, la Corte Federale di Appello ha ritenuto infondato il rilievo di estinzione del procedimento disciplinare, in quanto l’art. 56 del nuovo Regolamento di Giustizia FISE non poteva ritenersi applicabile al procedimento in esame, che era stato radicato con il deposito dell'atto d'incolpazione presso la segreteria degli Organi di Giustizia, il 20 ottobre 2014, quando i procedimenti disciplinari erano regolati dal precedente Regolamento di Giustizia che non prevedeva termini per la pronuncia del provvedimento. 4.3.- Con riferimento al merito, la Corte Federale ha ritenuto che nessun rilievo poteva essere mosso alla sentenza impugnata viste le risultanze delle analisi antidoping che hanno accertato la positività del cavallo SAM alla sostanza Flufenazina (BANNED FEI – 2004 Equine Prohibited Sustances List), confermate dalla Commissione Scientifica Antidoping Cavalli, e tenuto conto che il signor Colombo doveva ritenersi responsabile della violazione non essendovi prova dell'assolvimento del suo dovere di assicurarsi che nessun farmaco bandito o suo metabolita era presente nell’organismo del cavallo in occasione della gara. 4.4.- La Corte Federale ha ritenuto, invece, fondato l’appello della Procura in quanto, il «Tribunale Federale, pur avendo motivato correttamente la propria decisione, ha omesso di irrogare all'incolpato la sanzione dell'ammenda di € 10.000 in aggiunta alla sospensione di 2 anni da incarichi federali, espressamente prevista dall'art. 9 del regolamento EAD ECM». 5.- Il signor Colombo ha impugnato tale decisione davanti al Collegio di Garanzia dello Sport chiedendone la riforma perché erronea. 5.1.- Al ricorso si oppone la Federazione Italiana Sport Equestri che ne ha chiesto il rigetto perché infondato nel merito. Considerato in diritto 6.- Con il primo motivo di ricorso il signor Colombo ha sostenuto che l’impugnata decisione della Corte Federale è erronea perché non ha considerato che il procedimento di primo grado che si era svolto davanti agli organi di giustizia federale doveva ritenersi oramai estinto per l’intervenuta prescrizione, anche perché, dopo la riforma del Regolamento di Giustizia della FISE, il procedimento era stato riavviato davanti all’organo collegiale, nel frattempo divenuto competente, e con il rispetto della nuova procedura. Il signor Colombo ha poi aggiunto che anche il giudizio emesso dall’organo federale di appello è intervenuto quando il procedimento doveva ritenersi oramai estinto per prescrizione. 7.- Il motivo è fondato. Si deve partire con il ricordare che l’art. 38 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva del CONI, recante i “Termini di estinzione del giudizio disciplinare e termini di durata degli altri giudizi”, prevede, al comma 1, che «il termine per la pronuncia della decisione di primo grado è di novanta giorni dalla data di esercizio dell’azione disciplinare…» e, al comma 2, che «il termine per la pronuncia della decisione di secondo grado è di sessanta giorni dalla data di proposizione del reclamo». 7.1.- Il comma 4 dell’art. 38 prevede poi che «se i termini non sono osservati per ciascuno dei gradi di merito, il procedimento disciplinare è dichiarato estinto, anche d’ufficio, se l’incolpato non si oppone». Tale disposizione è stata integralmente recepita dall’art. 56 del nuovo Regolamento di Giustizia della FISE entrato in vigore il 1 gennaio 2015. 7.2.- Per effetto di tali disposizioni, mentre i procedimenti disciplinari regolati in precedenza non prevedevano rigidi termini di svolgimento, i procedimenti disciplinari regolati dal nuovo Codice di Giustizia Sportiva del CONI e, nella FISE, dal nuovo Regolamento di Giustizia, devono concludersi, pena l’estinzione, in primo grado entro il termine di novanta giorni dalla data di esercizio dell’azione disciplinare e, in secondo grado, entro il termine di sessanta giorni dalla data di proposizione del reclamo. 8.- Considerato che il procedimento disciplinare oggetto del ricorso davanti al Collegio di Garanzia è stato avviato, nei confronti del signor Colombo, il 20 ottobre 2014 (prima dell’entrata in vigore del nuovo Regolamento di Giustizia della FISE), occorre richiamare le disposizioni transitorie che sono state dettate anche al fine di regolare i procedimenti già avviati nella vigenza delle precedenti disposizioni ed ancora pendenti. 8.1.- Prevede in proposito l’art. 64, comma 3, del nuovo Codice di Giustizia Sportiva del CONI, che, fino al recepimento, negli Statuti e nei regolamenti federali, delle disposizioni contenute nel Codice, i procedimenti davanti agli organi di giustizia presso le Federazioni «continuano a svolgersi» in base alle norme previgenti. L’art. 75 del Regolamento di Giustizia della FISE prevede quindi che «i procedimenti pendenti davanti agli Organi di Giustizia presso la Federazione al momento dell’entrata in vigore delle presenti disposizioni continuano in ogni caso a svolgersi in base a quelle previgenti». 8.2.- Al fine di dare corretta applicazione della suddetta disciplina transitoria, con particolare riferimento alla questione, sollevata dalla FIPAV, dell’individuazione del momento in cui un procedimento (già oggetto di decisione da parte degli Organi di Giustizia federale) poteva dirsi ancora pendente, questo Collegio di Garanzia ha affermato, con il parere n. 1 del 23 febbraio 2015, che il concetto di pendenza del procedimento, a cui consegue la possibilità di fare applicazione della normativa previgente, si invera «con l’effettiva proposizione del gravame». Con la conseguenza che non può ritenersi pendente un procedimento già oggetto di una decisione di un Organo di giustizia Federale se non è stato impugnato nella vigenza delle previgenti disposizioni. Il Collegio di Garanzia ha anche affermato, in tale parere, che non si può aderire ad una diversa interpretazione di pendenza del procedimento, che abbia riguardo non al singolo grado di giudizio, ma all’intero procedimento, dal suo incardinamento fino alla definizione, con un provvedimento non più impugnabile, perché l’attenzione al passaggio in giudicato della decisione dilaterebbe i tempi di sopravvivenza dei precedenti organi di giustizia (e delle relative regole), in contrasto con la ratio della riforma della giustizia sportiva. Il Collegio ha pertanto ritenuto che, nella fattispecie esaminata, l’applicazione delle norme previgenti doveva essere limitato ai soli procedimenti pendenti davanti all’organo di giustizia federale e non ancora definiti. 9.- Facendo applicazione delle indicate disposizioni, il procedimento disciplinare avviato nei confronti del signor Colombo il 20 ottobre 2014 deve ritenersi estinto, come da lui sostenuto. 9.1.- Si può, infatti, pure ammettere che le indicate disposizioni transitorie consentissero la conclusione, oltre il termine dei novanta giorni dall’inizio dell’azione disciplinare, del giudizio di primo grado, anche se la questione è stata sottoposta e decisa dall’organo di giustizia collegiale nelle more divenuto competente. Infatti, comunque il giudizio di primo grado era stato avviato quando ancora era vigente il precedente Regolamento di Giustizia Sportiva. 9.2.- Ma il giudizio di secondo grado si è svolto nella piena vigenza delle nuove disposizioni regolanti i procedimenti davanti agli Organi di Giustizia Sportiva che prevedono il termine di sessanta giorni (dalla data dell’impugnazione) per l’esercizio (e la conclusione) dell’azione disciplinare (art. 38 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva del CONI e art. 56 del nuovo Regolamento di Giustizia della FISE). Considerato che, nella fattispecie, l’impugnata decisione della Corte Federale d’Appello è stata pubblicata (solo) il 10 dicembre 2015, quando erano trascorsi ben più dei sessanta giorni concessi al giudice d’appello per emettere la sua decisione e decorrenti dal 19/26 giugno 2015, quando la decisione del Tribunale di primo grado è stata impugnata, il procedimento disciplinare avviato nei confronti del signor Colombo si è pertanto estinto. 10.- In conclusione, per gli esposti motivi, il ricorso proposto dal signor Alessandro Colombo deve essere accolto. In conseguenza deve essere annullata l’impugnata decisione della Corte Federale d’Appello della FISE pubblicata il 10 dicembre 2015. 10.1.- Il Collegio non può, tuttavia, non rilevare che l’accertata intervenuta estinzione del procedimento disciplinare non ha consentito di esaminare nel merito la grave vicenda di un cavallo che, come accertato dagli organi tecnici, è risultato dopato nel corso di una manifestazione sportiva. 11.- Le spese di giudizio possono essere compensate fra le parti. P.Q.M. Il Collegio di Garanzia dello Sport Sezioni Unite Accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla la decisione impugnata e dichiara estinto il procedimento disciplinare. Spese compensate. Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica. Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 24 marzo 2016. IL PRESIDENTE F.to Franco Frattini IL RELATORE F.to Dante D’Alessio Depositato in Roma in data 11 aprile 2016. IL SEGRETARIO F.to Alvio La Face
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it