FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 346/A del 14/04/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: Stefano VINCIGUERRA

FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 346/A del 14/04/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: Stefano VINCIGUERRA − Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 814 pf 14/15 adottato nei confronti del Sig. Stefano VINCIGUERRA, istruttore di giovani calciatori della società A.S.D. ATHLETIC CLUB LIBERI, avente ad oggetto la seguente condotta: Stefano VINCIGUERRA istruttore di giovani calciatori della società A.S.D. ATHLETIC CLUB LIBERI, per la violazione di cui all’art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, poiché la sua esternazione verbale, in occasione della gara LEDAKOS – ATHLETIC CLUB LIBERI, categoria pulcini 2° anno, risulta incompatibile con i Principi fondamentali sanciti dalla “Carta dei diritti dei bambini” e dalla “Carta dei diritti dei ragazzi allo Sport”, cui si deve guardare con particolare attenzione in modo da assicurare ad ogni bambino il diritto di divertirsi e giocare, il diritto di essere circondato e allenato da persone competenti e il diritto di praticare sport in assoluta sicurezza, valori posti a base dei modelli educativi ai quali si devono riferire tutte le attività promosse e praticate nei Settori Giovanili;. − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Stefano VINCIGUERRA; − vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; − vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; − rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 30 (trenta) giorni di squalifica per il Sig. Stefano VINCIGUERRA; si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
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