FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 347/A del 14/04/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: Andrea BABUCCI – Paolo BARTOLUCCI – Giampaolo BETTI – Vittorio BUSSOTTI – Giorgio CANDELORI – Fausto COLLARINI – Alessandro DEGLI ESPOSTI – Giuseppe FELICIOTTI – Cesare PIANCATELLI – Amedeo ROSIGNOLI – Paolo SCOPETTI – Franco TRIONETTI – Sergio VILLA – Francesco ZADOTTI – società A.S.D. ANGELANA 1930 – A.C.D. BASTIA 1924 – POLISPORTIVA C4 A.S.D. – A.S.D. GIOVANILI CAMPITELLO – POLISPORTIVA NUOVA FULGINIUM A.S.D. – A.S.D. PETRIGNANO – TERNANA CALCIO S.p.A.

FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 347/A del 14/04/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: Andrea BABUCCI - Paolo BARTOLUCCI - Giampaolo BETTI - Vittorio BUSSOTTI - Giorgio CANDELORI - Fausto COLLARINI - Alessandro DEGLI ESPOSTI - Giuseppe FELICIOTTI - Cesare PIANCATELLI - Amedeo ROSIGNOLI - Paolo SCOPETTI - Franco TRIONETTI - Sergio VILLA - Francesco ZADOTTI - società A.S.D. ANGELANA 1930 - A.C.D. BASTIA 1924 - POLISPORTIVA C4 A.S.D. - A.S.D. GIOVANILI CAMPITELLO - POLISPORTIVA NUOVA FULGINIUM A.S.D. - A.S.D. PETRIGNANO - TERNANA CALCIO S.p.A. − Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 600 pf 14/15 adottato nei confronti dei Sigg.ri ANDREA BABUCCI, PAOLO BARTOLUCCI, GIAMPAOLO BETTI, VITTORIO BUSSOTTI, GIORGIO CANDELORI, FAUSTO COLLARINI, ALESSANDRO DEGLI ESPOSTI, GIUSEPPE FELICIOTTI, CESARE PIANCATELLI, AMEDEO ROSIGNOLI, PAOLO SCOPETTI, FRANCO TRIONETTI, SERGIO VILLA, FRANCESCO ZADOTTI, e delle società A.S.D. ANGELANA 1930, A.C.D. BASTIA 1924, POLISPORTIVA C4 A.S.D., A.S.D. GIOVANILI CAMPITELLO, POLISPORTIVA NUOVA FULGINIUM A.S.D., A.S.D. PETRIGNANO e TERNANA CALCIO S.p.A., avente ad oggetto la seguente condotta: Sergio VILLA, Giuseppe FELICIOTTI e Cesare PIANCATELLI, rispettivamente all’epoca dei fatti Presidente, Direttore Generale e Medico sociale della POLISPORTIVA NUOVA FULGINIUM A.S.D., in violazione dei principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva sanciti dall’art. 1 bis, comma 1 del C.G.S., per avere nella loro rispettiva qualità organizzato un Torneo giovanile a carattere regionale riservato alla categoria esordienti denominato “Ventennale”, della durata di un giorno e svoltosi il 28 dicembre 2014, senza richiedere (il Presidente), o accertarsi che fosse richiesta (il Direttore Generale e il Medico Sociale) la preventiva autorizzazione federale prevista dal C.U. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., stagione sportiva 2014-15, così come successivamente integrato dalla Circolare n. 1 “Guida ai Regolamenti dei Tornei Giovanili organizzati da Società” paragrafo 3 lett. c); POLISPORTIVA NUOVA FULGINIUM A.S.D., per responsabilità diretta ed oggettiva per le condotte ascrivibili rispettivamente al proprio Presidente munito di legale rappresentanza nonché ai propri altri tesserati, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S.; Paolo SCOPETTI, all’epoca dei fatti Responsabile del Settore Giovanile nonché Responsabile della squadra che ha partecipato al Torneo, A.S.D. ANGELANA 1930, in violazione dei principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva sanciti dall’art. 1 bis, comma 1 del C.G.S., per avere nella sua qualità consentito o comunque non impedito la partecipazione della Società al Torneo giovanile a carattere regionale riservato alla categoria esordienti denominato “Ventennale”, della durata di un giorno e svoltosi il 28 dicembre 2014, senza accertarsi che ne fosse stata richiesta dalla Società organizzatrice la preventiva autorizzazione federale prevista dal C.U. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., stagione sportiva 2014-15, così come successivamente integrato dalla Circolare n. 1 “Guida ai Regolamenti dei Tornei Giovanili organizzati da Società” paragrafo 3 lett. c); A.S.D. ANGELANA 1930, per responsabilità diretta ed oggettiva, per la condotta ascrivibile al proprio tesserato, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S.; Paolo BARTOLUCCI e Giampaolo BETTI, rispettivamente all’epoca dei fatti Presidente e Dirigente Accompagnatore nonché Responsabile della squadra che ha partecipato al Torneo, A.C.D. BASTIA 1924, in violazione dei principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva sanciti dall’art. 1 bis, comma 1 del C.G.S., per avere nella loro rispettiva qualità consentito o comunque non impedito la partecipazione della propria Società al Torneo giovanile a carattere regionale riservato alla categoria esordiente denominato “Ventennale”, della durata di un giorno e svoltosi il 28 dicembre 2014, senza accertarsi che ne fosse stata richiesta dalla Società organizzatrice la preventiva autorizzazione federale prevista dal C.U. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., stagione sportiva 2014-15, così come successivamente integrato dalla Circolare n. 1 “Guida ai Regolamenti dei Tornei Giovanili organizzati da Società” paragrafo 3 lett. c); A.C.D. BASTIA 1924, per responsabilità diretta ed oggettiva, per le condotte ascrivibili rispettivamente al proprio Presidente munito di legale rappresentanza nonché al proprio altro tesserato, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S.; Giorgio CANDELORI e Andrea BABUCCI, rispettivamente all’epoca dei fatti Presidente e Direttore Sportivo nonché Responsabile della squadra che ha partecipato al Torneo, A.S.D. GIOVANILI CAMPITELLO, in violazione dei principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva sanciti dall’art. 1 bis, comma 1 del C.G.S., per avere nella loro rispettiva qualità consentito o comunque non impedito la partecipazione della propria Società al Torneo giovanile a carattere regionale riservato alla categoria esordienti denominato “Ventennale”, della durata di un giorno e svoltosi il 28 dicembre 2014, senza accertarsi che ne fosse stata richiesta dalla Società organizzatrice la preventiva autorizzazione federale prevista dal C.U. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., stagione sportiva 2014-15, così come successivamente integrato dalla Circolare n. 1 “Guida ai Regolamenti dei Tornei Giovanili organizzati da Società” paragrafo 3 lett. c); A.S.D. Giovanni CAMPITELLO, per responsabilità diretta ed oggettiva, per le condotte ascrivibili rispettivamente al proprio Presidente munito di legale rappresentanza nonché al proprio altro tesserato, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S.; Franco TRIONETTI e Vittorio BUSSOTTI, rispettivamente all’epoca dei fatti Presidente e Direttore Tecnico nonché Responsabile della squadra che ha partecipato al Torneo, POLISPORTIVA C4 A.S.D., in violazione dei principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva sanciti dall’art. 1 bis, comma 1 del C.G.S., per avere nella loro rispettiva qualità consentito o comunque non impedito la partecipazione della propria Società al Torneo giovanile a carattere regionale riservato alla categoria esordienti denominato “Ventennale”, della durata di un giorno e svoltosi il 28 dicembre 2014, senza accertarsi che ne fosse stata richiesta dalla Società organizzatrice la preventiva autorizzazione federale prevista dal C.U. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., stagione sportiva 2014-15, così come successivamente integrato dalla Circolare n. 1 “Guida ai Regolamenti dei Tornei Giovanili organizzati da Società” paragrafo 3 lett. c); POLISPORTIVA C4 A.S.D., per responsabilità diretta ed oggettiva, per le condotte ascrivibili rispettivamente al proprio Presidente munito di legale rappresentanza nonché al proprio altro tesserato, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S.; Fausto COLLARINI e Amedeo ROSIGNOLI, rispettivamente all’epoca dei fatti Presidente e Consigliere nonché Responsabile della squadra che ha partecipato al Torneo, A.S.D. PETRIGNANO, in violazione dei principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva sanciti dall’art. 1 bis, comma 1 del C.G.S., per avere nella loro rispettiva qualità consentito o comunque non impedito la partecipazione della propria Società al Torneo giovanile a carattere regionale riservato alla categoria esordienti denominato “Ventennale”, della durata di un giorno e svoltosi il 28 dicembre 2014, senza accertarsi che ne fosse stata richiesta dalla Società organizzatrice la preventiva autorizzazione federale prevista dal C.U. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., stagione sportiva 2014-15, così come successivamente integrato dalla Circolare n. 1 “Guida ai Regolamenti dei Tornei Giovanili organizzati da Società” paragrafo 3 lett. c); A.S.D. PETRIGNANO, per responsabilità diretta ed oggettiva, per le condotte ascrivibili rispettivamente al proprio Presidente munito di legale rappresentanza nonché al proprio altro tesserato, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S.; Francesco ZADOTTI e Alessandro DEGLI ESPOSTI, rispettivamente all’epoca dei fatti Presidente e Collaboratore alla Gestione Sportiva nonché Responsabile della squadra che ha partecipato al Torneo, TERNANA CALCIO S.P.A., in violazione dei principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva sanciti dall’art. 1 bis, comma 1 del C.G.S., per avere nella loro rispettiva qualità consentito o comunque non impedito la partecipazione della propria Società al Torneo giovanile a carattere regionale riservato alla categoria esordienti denominato “Ventennale”, della durata di un giorno e svoltosi il 28 dicembre 2014, senza accertarsi che ne fosse stata richiesta dalla Società organizzatrice la preventiva autorizzazione federale prevista dal C.U. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., stagione sportiva 2014-15, così come successivamente integrato dalla Circolare n. 1 “Guida ai Regolamenti dei Tornei Giovanili organizzati da Società” paragrafo 3 lett. c); TERNANA CALCIO S.p.A., per responsabilità diretta ed oggettiva, per le condotte ascrivibili rispettivamente al proprio Presidente munito di legale rappresentanza nonché al proprio altro tesserato, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S.; − viste le richieste di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulate dai Sigg.ri Andrea BABUCCI, Paolo BARTOLUCCI, Giampaolo BETTI, Vittorio BUSSOTTI, Giorgio CANDELORI, Fausto COLLARINI, Alessandro DEGLI ESPOSTI, Giuseppe FELICIOTTI, Cesare PIANCATELLI, Amedeo ROSIGNOLI, Paolo SCOPETTI, Franco TRIONETTI, Sergio VILLA, Francesco ZADOTTI, e dalle società A.S.D. ANGELANA 1930, A.C.D. BASTIA 1924, POLISPORTIVA C4 A.S.D., A.S.D. GIOVANILI CAMPITELLO, POLISPORTIVA NUOVA FULGINIUM A.S.D., A.S.D. PETRIGNANO e TERNANA CALCIO S.p.A. in persona dei rispettivi legali rappresentanti; − vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; − vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; − rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Sergio VILLA, 30 (trenta) giorni di inibizione per il Sig. Giuseppe FELICIOTTI, 20 (venti) giorni di inibizione per il Sig. Cesare PIANCATELLI e 400,00 euro di ammenda per la società POLISPORTIVA NUOVA FULGINIUM A.S.D., di 30 (trenta) giorni di inibizione per il Sig. Paolo SCOPETTI e 200,00 euro di ammenda per la società A.S.D. ANGELANA 1930, di 30 (trenta) giorni di inibizione per il Sig. Paolo BARTOLUCCI, 30 (trenta) giorni di inibizione per il Sig. Giampaolo BETTI e 200,00 euro di ammenda per la società A.C.D. BASTIA 1924, di 30 (trenta) giorni di inibizione per il Sig. Giorgio CANDELORI, 30 (trenta) giorni di inibizione per il Sig. Andrea BABUCCI e 200,00 euro di ammenda per la società A.S.D. GIOVANILI CAMPITELLO, di 30 (trenta) giorni di inibizione per il Sig. Franco TRIONETTI, 30 (trenta) giorni di inibizione per il Sig. Vittorio BUSSOTTI e 200,00 euro di ammenda per la società POLISPORTIVA C4 A.S.D., di 30 (trenta) giorni di inibizione per il Sig. Fausto COLLARINI, 30 (trenta) giorni di inibizione per il Sig. Amedeo ROSIGNOLI e 200,00 euro di ammenda per la società A.S.D. PETRIGNANO, di 30 (trenta) giorni di inibizione per il Sig. Francesco ZADOTTI, 30 (trenta) giorni di inibizione per il Sig. Alessandro DEGLI ESPOSTI e 200,00 euro di ammenda per la società TERNANA CALCIO S.p.A.; si rende noto l’accordo come sopra menzionato. Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
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