F.I.G.C. – COMMISSIONE PROCURATORI SPORTIVI – Stagione sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 8/PS del 11 Aprile 2016 La Commissione Procuratori Sportivi, in funzione disciplinare, si è riunita in Roma in data 5 aprile 2016. Sono presenti i signori: Avv. Ottorino Giugni – Presidente; Avv. Luigi Giuliano, Dott. Antonio Del Greco – Componenti; Avv. Fabio Pesce – Segretario. La Commissione ha assunto le seguenti decisioni: 1) Procedimento disciplinare n. 1/PS Stagione 2015/2016 a carico di Vinciguerra Giuseppe

F.I.G.C. – COMMISSIONE PROCURATORI SPORTIVI - Stagione sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 8/PS del 11 Aprile 2016 La Commissione Procuratori Sportivi, in funzione disciplinare, si è riunita in Roma in data 5 aprile 2016. Sono presenti i signori: Avv. Ottorino Giugni – Presidente; Avv. Luigi Giuliano, Dott. Antonio Del Greco – Componenti; Avv. Fabio Pesce – Segretario. La Commissione ha assunto le seguenti decisioni: 1) Procedimento disciplinare n. 1/PS Stagione 2015/2016 a carico di Vinciguerra Giuseppe Con atto pervenuto in data 9.3.2016 da parte della Procura Federale F.I.G.C., la Commissione Procuratori Sportivi, in funzione disciplinare, veniva investita della valutazione di eventuali profili violativi del Regolamento posti in essere dal Procuratore Sportivo F.I.G.C., Giuseppe Vinciguerra (N. id. 0350). La vicenda trae origine da esposto inoltrato da altro Procuratore Sportivo F.I.G.C., Francesco Vitiello (n. id. 0234) alla Commissione Procuratori Sportivi in data 11.12.2015, con il quale quest’ultimo denunciava il comportamento del collega Vinciguerra consistente, in estrema sintesi, nel aver da tempo e reiteratamente contattato il calciatore professionista Samb Falou Ndiaye, suo assistito in forza di regolare contratto di rappresentanza depositato agli atti della Commissione procuratori Sportivi F.I.G.C., per indurlo a risolvere anticipatamente il rapporto professionale in essere e sottoscriverne altro con l’odierno incolpato. Veniva nominato, quindi, da parte del Presidente della Commissione Procuratori Sportivi, il relatore/istruttore del procedimento, il quale a seguito di verifica dei fatti, delle circostanze e testimonianze raccolte dalla Procura Federale in fase istruttoria, riferiva alla Commissione e concludeva per l’archiviazione del procedimento per insussistenza del fatto. La Commissione, udita la proposta dell’istruttore/relatore, esaminati gli atti di indagine, in particolare le testimonianze rese sia dal calciatore interessato dalle presunte pressioni illecite, Samb Falou Ndiaye, nonché quella dall’incolpato Vinciguerra, osserva quanto segue: la semplice lettura delle citate dichiarazioni consente di dedurre che i) il Falou Ndiaye esclude categoricamente di aver mai ricevuto una proposta da parte del Vinciguerra al fine della sottoscrizione di contatto di rappresentanza con quest’ultimo; ii) il rapporto tra i due era connotato da amicizia e convivialità tanto che gli stessi erano soliti frequentarsi da oltre un anno per ragioni extracalcistiche. Non appare ravvisabile, dunque, nel comportamento del Vinciguerra, un’ipotesi di illecita interferenza o accaparramento di clientela in violazione dei doveri di correttezza e diligenza professionale. Pertanto, alla luce di quanto sopra, la Commissione ritiene non sussistano, allo stato, elementi idonei a configurare condotte disciplinarmente rilevanti a termini di Regolamento per i Servizi di Procuratore Sportivo poste in essere da Giuseppe Vinciguerra. Per questi motivi, la Commissione Procuratori Sportivi dispone l’archiviazione del procedimento n. 1/PS Stagione Sportiva 2015/2016 a carico del procuratore Sportivo Vinciguerra Giuseppe (n. id. 0350).
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