COMITATO REGIONALE LAZIO — STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°329 del 15/04/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. BORGO PODGORA 1950 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 250 DEL 17/02/2016 (Gara: BORGO PODGORA 1950 – CORI del 14/02/2016 – Campionato di Promozione) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 283 dell’11/03/2016

COMITATO REGIONALE LAZIO -- STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°329 del 15/04/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. BORGO PODGORA 1950 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 250 DEL 17/02/2016 (Gara: BORGO PODGORA 1950 – CORI del 14/02/2016 – Campionato di Promozione) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 283 dell’11/03/2016 La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, visto il reclamo in epigrafe, esaminati gli atti ufficiali, sentito l’avv. Claudia Salvador per la società BORGO PODGORA 1950 ed il sig. Massimo De Angelis delegato dal Presidente della società CORI nella seduta del 14/2/16; osserva: il reclamante contestava quanto riportato dall’arbitro nel proprio referto eccependo l’erroneità della decisione di sospensione la gara in seguito alle espulsioni comminate ai calciatori del BORGO PODGORA 1950 tali da essere inferiori al minimo consentito. L’erroneità risiederebbe, sinteticamente, nell’aver comminato tre dei cinque provvedimenti di espulsione non sul terreno di gioco estraendo il cartellino rosso ma negli spogliatoi e solo successivamente comunicati agli interessati. Le censure mosse dal BORGO PODGORA 1950 non possono essere condivise, in quanto, la condotta posta in essere dal direttore di gara e conforme alle norme del diritto sportivo. - Nella propria autonomia l’Arbitro, vista l’ostilità creatasi, ha ritenuto opportuno comminare le espulsioni una volta raggiunto lo spogliatoio. Il clima turbolento, tra l’altro, oltre ad impedire all’arbitro di comunicare ai calciatori i provvedimenti presi a loro carico, ha reso necessario l’intervento di n. 4 unità della Polizia. Pertanto la Corte Sportiva d’Appello Territoriale disciplinare DELIBERA Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.
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