F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 104/CFA del 14 Aprile 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 108/CFA del 18 Aprile 2016 e su www.figc.it 2. RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DELLA S.S.D. CITTA’ DI SCORDIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA A.P.D. LEONFORTESE/CITTÀ DI SCORDIA DEL 6.9.2015 (Delibera della Corte Sportiva di Appello Nazionale – Com. Uff. n. 083/CSA del 26.2.2016)

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 104/CFA del 14 Aprile 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 108/CFA del 18 Aprile 2016 e su www.figc.it 2. RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DELLA S.S.D. CITTA’ DI SCORDIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA A.P.D. LEONFORTESE/CITTÀ DI SCORDIA DEL 6.9.2015 (Delibera della Corte Sportiva di Appello Nazionale - Com. Uff. n. 083/CSA del 26.2.2016) I fatti e il procedimento Il calciatore Speciale Filippo nella stagione 2014/2015 era tesserato per la società Castelbuonese. Lo stesso ha preso parte, in data 16 aprile 2015, alla gara Castelbuonese/Castellamare, quarti di finale della fase regionale del campionato juniores, organizzato dal Comitato regionale Sicilia ed a seguito della medesima gara gli è stata inflitta la squalifica per una gara per “recidiva in ammonizione II infrazione”, (C.U. n. 501 del 17 aprile 2015 emesso dal Comitato Regionale Sicilia). Nella stagione corrente il medesimo calciatore è stato tesserato per la società Leonfortese militante nel campionato Nazionale di serie D, girone I. Dopo la gara Leonfortese/Città di Scordia, disputata il 6.9.2015, la società ospitata ha proposto regolare reclamo per posizione irregolare del calciatore di cui trattasi in quanto colpito dalla squalifica (relativa, come detto, all’incontro Castelbuonese/Castellammare del campionato juniores del Comitato regionale Sicilia) di cui al Com. Uff. n. 501 del 17.4.2015, squalifica mai scontata. Risultando, pertanto, mai scontata la predetta squalifica, ai sensi dell'art. 22, comma 6, CGS il calciatore Speciale Filippo, a dire della reclamante Città di Scordia, non aveva titolo a partecipare alla gara in oggetto. Il Giudice sportivo, «… esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio alla S.S.D. Città di Scordia (reclamo ritualmente e tempestivamente notificato alla società Leonfortese con raccomandata A.R. nº 12527578034-6 inviata l'8/09/2015) con il quale si deduce la irregolare posizione, nella gara in epigrafe, del calciatore Speciale Filippo tesserato per la A.P.D. Leonfortese; rilevato che il calciatore summenzionato, all'epoca tesserato per la società Castelbuonese, ha preso parte, in data 16 aprile 2015, alla gara Castelbuonese-Castellamare, quarti di finale della fase regionale del campionato Juniores2014/2015, organizzato dal Comitato Regionale Sicilia ed a seguito della medesima gli è stata comminata la squalifica per una gara per "recidiva in ammonizione II infrazione", di cui al C.U. n.501 del 17 aprile 2015 emesso dal Comitato Regionale Sicilia; rilevato che la summenzionata squalifica non è stata scontata e che, pertanto, ai sensi dell'art. 22, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva il calciatore Speciale Filippo non aveva titolo a partecipare alla gara in oggetto…», ha decretato l’accoglimento del ricorso avanzato dalla società Città di Scordia, infliggendo alla APD Leonfortese la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3. Avverso siffatta decisione la società APD Leonfortese proponeva ricorso innanzi alla Corte sportiva d’appello, lamentando l’erroneità della stessa per non avere, il GS dichiarato inammissibile il reclamo proposto dalla società Città di Scordia, per non avere questa ricevuto copia del reclamo medesimo come, invece, prescritto dell’art. 33, punto 5, C.G.S.. Secondo la società Leonfortese la mancata produzione dell’avviso di ricevimento della comunicazione del reclamo proposto dalla società Città di Scordia proverebbe, da un lato, la fondatezza della sua doglianza e, dall’altro, la responsabilità della predetta medesima società che avrebbe omesso di attivarsi per accertare se la raccomandata dalla stessa spedita fosse stata 3 effettivamente recapitata al destinatario. Chiedeva, pertanto, la società Leonfortese, che la Corte sportiva di appello provvedesse alla declaratoria d’inammissibilità, riformando, in tal ottica, la decisione del primo Giudice. La Corte sportiva d’appello nazionale accoglieva il ricorso della società Leonfortese. Così si legge nella relativa decisione della Corte: «… La “ratio” della disposizione dinanzi citata riposa nel garantire l’esercizio del diritto al contraddittorio per consentire alla controparte di conoscere gli addebiti che le vengono mossi in modo da poter apprestare le proprie difese. L’errore commesso dal primo Giudice consiste nell’avere ritenuto sufficiente, per avallare la regolarità del contraddittorio, nonostante fosse stato messo sull’avviso dall’eccezione sollevata dall’attuale reclamante, la produzione della ricevuta della raccomandata a questa inviata; e, ciò, in mancanza dell’avviso di ricevimento, da parte dei destinatari dell’unico documento che avrebbe potuto garantire la correttezza dell’instaurato rapporto processuale. Peraltro, come correttamente sottolineato nei motivi di gravame, competeva alla originaria ricorrente accertarsi che l’obbligo previsto dalla norma fosse stato correttamente adempiuto con consegna dell’atto al destinatario svolgendo, non avendo ricevuta di ritorno l’avviso del ricevimento, ogni opportuno accertamento presso i competenti uffici. La decisione gravata, sussistendo una causa di inammissibilità non rilevata in prima istanza va annullata senza rinvio. Per questi motivi la C.S.A., accoglie il ricorso come sopra proposto dalla società A.P.D. Leonfortese di Leonforte (Enna) e, per l’effetto, annulla senza rinvio la decisione impugnata e ripristina il risultato (Leonfortese 2 – Città di Scordia 1) acquisito sul campo». Il giudizio di revocazione In relazione alla suddetta delibera della Corte sportiva d’appello nazionale assunta nella riunione del 22.10.2015 e pubblicata con motivazione sul C.U. n. 083/CSA del 26.02.2016, la società SSD Città di Scordia ha presentato, in data 05.04.2016, ricorso per revocazione ai sensi dell’art. 39, comma1, CGS. Invoca, in particolare, la ricorrente la sussistenza delle condizioni previste dalle disposizioni di cui alle lettere c) e d) dell’art. 39, comma 1, C.G.S.. Sotto il primo profilo (lett. c), comma 1, art. 39, C.G.S.) appare comprovata, a dire dell’istante, l’incolpevole impossibilità per la società Città di Scordia di produrre, nel procedimento ordinario di giustizia sportiva svoltosi innanzi alla Corte sportiva d’appello, un documento (avviso di ricevimento della raccomandata di invio, alla APD Leonfortese, del reclamo in prima istanza) fondamentale ai fini del decidere. Nel contempo, sarebbe acclarata la sussistenza della ipotesi di sopravvenienza, dopo che l’impugnata delibera era divenuta inappellabile, di un fatto nuovo (l’acquisizione della menzionata ricevuta di ritorno), la cui conoscenza avrebbe certamente comportato una diversa pronuncia. Precisa la società Città di Scordia, nel proprio ricorso per revocazione, che l’avviso di ricevimento, duplicato (allegato) della raccomandata di invio alla società Leonfortese del reclamo in prima istanza è pervenuto dall’Ente Poste alla medesima solo in data 10.03.2016, a distanza di ben due mesi dalla richiesta inoltrata allo stesso predetto Ente. Dall’avviso di ricevimento di cui trattasi si evince che la società Leonfortese ha ricevuto la raccomandata in data 28.09.2015. Tuttavia, se la predetta notificazione è tardiva rispetto al giudizio di primo grado, non lo sarebbe rispetto al giudizio di secondo grado, definito con decisione assunta nella riunione del 22.10.2015. Secondo la prospettazione difensiva della ricorrente in revocazione, la mancanza di detto documento, in occasione dei due pregressi giudizi endofederali, non può essere imputata in alcun modo alla SSD Città di Scordia, ma ad una lungaggine e/o a un disguido nella consegna al destinatario da parte dell’Ente Poste. Ritiene, ancora, la ricorrente che nella fattispecie siano ravvisabili anche i presupposti di ammissibilità dell’istanza di revocazione di cui alla lettera d) dell’art. 39, comma 1, C.G.S.: l’acquisizione del documento in parola, infatti, integrerebbe l’ipotesi della sopravvenienza di un fatto nuovo la cui conoscenza avrebbe comportato una diversa pronuncia. Nel merito la società ribadisce come nessuna responsabilità possa o debba essere attribuita alla 4 ricorrente per la tardiva ricezione (28 settembre 2015) da parte della Leonfortese, del plico contenente i motivi di gravame, atteso l’asserito rispetto della previsione di cui all’art. 33, comma 5, C.G.S.. Il disservizio nel recapito della raccomandata di cui trattasi, aggiunge la società Città di Scordia, non può risolversi, sul piano giuridico-sportivo, in una inadempienza ascrivibile al club reclamante, con declaratoria di inammissibilità del gravame in parola, come se lo stesso non fosse mai stato trasmesso alla controparte. In altri termini, sarebbe evidente, secondo l’istante, che la mancata integrazione del contraddittorio davanti al primo giudice è dovuta a ragioni del tutto estranee della ricorrente e/o a colpe e/o ad inadempienze della medesima e, pertanto, la Corte sportiva d’appello, rilevata la violazione delle norme sul contradditorio, avrebbe dovuto annullare la decisione impugnata e rinviare all’Organo che ha emesso la decisione per l’esame del merito. Laddove l’adìto giudice della revocazione ritenesse di dover provvedere direttamente sul merito, ribadisce, la società Città di Scordia, l’inequivoca irregolare posizione del calciatore Speciale Filippo della società APD Leonfortese, il quale non aveva titolo a prendere parte alla gara Leonfortese/Città di Scordia perché gravato da un residuo di squalifica mai scontato, risalente alla stagione precedente nella quale egli era tesserato con la società Castelbuonese. In virtù di quanto sopra esposto la società SSD Città di Scordia chiede, in via preliminare e pregiudiziale, dichiarare l’ammissibilità del ricorso per revocazione presentato, configurandosi i presupposti di cui all’art. 39, comma 1, CGS e, nel merito, annullare l’impugnata decisione della Corte sportiva d’appello, rinviando al Giudice sportivo presso il Dipartimento Interregionale per un nuovo esame del merito in base a quanto previsto dall’art. 36 bis, comma 4, ultima parte, CGS. Qualora, invece, la Corte ritenesse di dover provvedere direttamente sul merito, la società Città di Scordia chiede irrogarsi alla società APD Leonfortese la punizione sportiva della perdita della gara Leonfortese/Città di Scordia disputata il 6.9.2015, con il punteggio di 0-3. Alla seduta fissata innanzi a questa Corte federale di Appello per il giorno 14.4.2016 è comparso l’avv. Cozzone per la ricorrente società Città di Scordia. Nessuno è comparso per la società Leonfortese. L’avv. Cozzone ha esibito l’originale del documento pervenuto dall’Ente Poste ed ha evidenziato che l’esigenza di verificare l’esito della notifica (del reclamo innanzi al GS) è sorto solo in relazione al giudizio di secondo grado. Ha, quindi, insistito per l’accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso per revocazione. Dichiarato chiuso il dibattimento la Corte, all’esito della camera di consiglio, ha assunto la decisione di cui al dispositivo, sulla base dei seguenti: motivi Questa Corte è chiamata, in via preliminare, ad esaminare il ricorso per revocazione sotto il profilo della sua ammissibilità. Come noto, infatti, il procedimento per revocazione contempla il doppio momento, quello dell’ammissibilità e, quello eventuale e successivo, della rescindibilità. Recita l’art. 39, comma 1, CGS: «Tutte le decisioni adottate dagli Organi della giustizia sportiva, inappellabili o divenute irrevocabili, possono essere impugnate per revocazione innanzi alla Corte federale di appello, entro trenta giorni dalla scoperta del fatto o dal rinvenimento dei documenti: a) se sono l'effetto del dolo di una delle parti in danno all'altra; b) se si è giudicato in base a prove riconosciute false dopo la decisione; c) se, a causa di forza maggiore o per fatto altrui, la parte non ha potuto presentare nel precedente procedimento documenti influenti ai fini del decidere; d) se è stato omesso l’esame di un fatto decisivo che non si è potuto conoscere nel precedente procedimento, oppure sono sopravvenuti, dopo che la decisione è divenuta inappellabile, fatti nuovi la cui conoscenza avrebbe comportato una diversa pronuncia; e) se nel precedente procedimento è stato commesso dall’organo giudicante un errore di fatto risultante dagli atti e documenti della causa». Come detto, il giudice della revocazione deve, dunque, anzitutto valutare l’ammissibilità della domanda revocatoria, anche e prima di tutto sotto il profilo della tempestività della medesima. Indagine, questa, che la CFA è chiamata, infatti, ad effettuare anche d’ufficio ed a prescindere, 5 quindi, da eventuali eccezioni o sollecitazioni di parte resistente, atteso il chiaro disposto della norma di cui al sopra ricordato art. 39 C.G.S.. Secondo la prospettazione difensiva della ricorrente il fatto nuovo sarebbe rappresentato dall’avviso di ricevimento, pervenuto dalle Poste in data 10.03.2016 (pertanto, ben due mesi dopo la richiesta inoltrata allo stesso Ente dalla società) e, segnatamente, dal duplicato della raccomandata di invio, alla società Leonforte, del reclamo in prima istanza presentato dalla società Citta di Scordia. Dalla documentazione esibita dalla società ricorrente risulta chiaramente, inoltre, che la società Leonfortese ha ricevuto l’anzidetta raccomandata in data 28.09.2015. Ed allora, sotto il primo profilo, quello della tempestività del ricorso per revocazione, non vi è dubbio che risulta rispettato il termine di trenta giorni stabilito dall’art. 39 CGS (duplicato ricevuto il 10.3.2016, ricorso presentato il 5.4.2016). Sotto il secondo profilo, il Giudice della revocazione deve verificare l’attitudine dimostrativa dei nuovi fatti o documenti, congiuntamente alla decisione del precedente giudizio, rispetto al risultato finale della revisione del giudizio. In altri termini, ciò che al giudice della fase rescindente si chiede è di simulare se la precedente struttura decisoria fosse attraversata da un grado di permeabilità tale da consentire l’utile innesto di altre sopravvenienze probatorie, di per sé capaci di scardinarne la coerenza. Si chiede, in breve, di verificare se le nuove circostanze fattuali si palesino induttive di una possibile revisione critica della precedente pronuncia. Orbene, a tal riguardo, questa Corte, valutata l’attitudine dimostrativa del nuovo materiale probatorio offerto con il ricorso, congiuntamente alle prove già acquisite al procedimento, rispetto al risultato finale della revisione del giudizio, ritiene che il ricorso per revocazione come proposto dalla società SSD Città di Scordia sia ammissibile. L’avviso di ricevimento di cui trattasi, infatti, rappresenta un fatto decisivo che non si è potuto conoscere nel precedente procedimento, la cui conoscenza avrebbe comportato una diversa pronuncia. Le circostanze addotte dalla ricorrente, quindi, consentono di compiere e, comunque, superare quel preliminare giudizio volto a verificare l’astratta idoneità degli asseriti nuovi fatti posti a fondamento della richiesta revocazione a rendere possibile una diversa conclusione del procedimento di cui trattasi. Ciò premesso, il ricorso è fondato. Il documento di cui la ricorrente è entrata in possesso soltanto dopo la conclusione del giudizio sportivo ordinario (pur avendone fatto diligente richiesta all’Ente Poste due mesi prima), se conosciuto nel corso del giudizio di secondo grado svoltosi innanzi la Corte sportiva d’appello, avrebbe condotto ad un esito diverso dello stesso. Infatti, dal duplicato dell’avviso di ricevimento pervenuto da Ente Poste si evince che il reclamo proposto in prima istanza dalla società Città di Scordia è stato inviato tempestivamente, seppur, per fatto non imputabile alla stessa predetta società, notificato alla destinataria solo il 28.9.2015. La società Città di Scordia ha, dunque, assolto al proprio onere di cui all’art. 33, comma 5, C.G.S., non essendo alla stessa addebitabile il fatto della tardiva notificazione di cui si è detto. Ne consegue che se la Corte sportiva d’appello avesse avuto conoscenza del documento di cui trattasi, ai sensi dell’art. 36 bis, comma 4, ult. periodo, C.G.S. avrebbe annullato la decisione impugnata e rinviato all’Organo che ha emesso la decisione, per l’esame del merito. Soluzione, questa, che deve, quindi, essere adottata da questo giudice della revocazione, non potendo direttamente provvedere alla definizione del merito, atteso che la società Leonfortese, seppur, come detto, per fatto non imputabile alla società Città di Scordia, non ha potuto partecipare e difendersi nel giudizio di prime cure. Per questi motivi la C.F.A. in accoglimento del ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S., come sopra proposto dalla società S.S.D. Città di Scordia di Catania dichiara ammissibile il ricorso annullando la decisione di secondo grado. Rimette gli atti al Primo Giudice per l’esame del merito. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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