F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 104/CFA del 14 Aprile 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 108/CFA del 18 Aprile 2016 e su www.figc.it 1. RICORSO DEL SIG. PADALINO PASQUALE AVVERSO LE SANZIONI: – SQUALIFICA PER MESI 4; – AMMENDA DI € 2.500,00, INFLITTE AL RECLAMANTE, ALL’EPOCA DEI FATTI ALLENATORE DELLA SOCIETÀ A.S.G. NOCERINA, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1BIS COMMA 1 C.G.S. ED ALL’ART. 38 COMMA 1 REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO CON RIFERIMENTO ALL’ART. 94 COMMA 1 N.O.I.F. ED IN RELAZIONE ALL’ART. 8 COMMA 11 C.G.S. – NOTA N. 4443/430 PF13-14/AM/MA DEL 5.11.2015 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico F.I.G.C. – Com. Uff. n. 214 dell’8.3.2016)

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 104/CFA del 14 Aprile 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 108/CFA del 18 Aprile 2016 e su www.figc.it 1. RICORSO DEL SIG. PADALINO PASQUALE AVVERSO LE SANZIONI: - SQUALIFICA PER MESI 4; - AMMENDA DI € 2.500,00, INFLITTE AL RECLAMANTE, ALL’EPOCA DEI FATTI ALLENATORE DELLA SOCIETÀ A.S.G. NOCERINA, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1BIS COMMA 1 C.G.S. ED ALL’ART. 38 COMMA 1 REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO CON RIFERIMENTO ALL’ART. 94 COMMA 1 N.O.I.F. ED IN RELAZIONE ALL’ART. 8 COMMA 11 C.G.S. - NOTA N. 4443/430 PF13-14/AM/MA DEL 5.11.2015 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico F.I.G.C. – Com. Uff. n. 214 dell’8.3.2016) Con atto del 23.3.2016, il sig. Pasquale Padalino ha proposto reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico della F.I.G.C. con la quale, a seguito del deferimento della Procura Federale, era stata irrogata al ricorrente la sanzione della squalifica per mesi 4 (quattro) e l’ammenda di € 2.500,00. Il reclamo è parzialmente fondato, peraltro limitatamente all’entità della sanzione della squalifica irrogata dalla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico. Con i motivi di reclamo, il sig. Pasquale Padalino si limita a riproporre, in questa sede, tutte le eccezioni e gli argomenti difensivi, già utilizzati nel giudizio di primo grado. Al proposito, questa Corte ritiene che, al di là dei profili di inammissibilità dei motivi di gravame che si limitino ad una mera riproposizione delle difese svolte in primo grado, senza procedere ad alcuna specifica censura nei confronti delle motivazioni della decisione impugnata, l’impugnazione non meriti accoglimento, avendo la Commissione Disciplinare del Settore Tecnico, motivato in modo puntuale e assolutamente convincente la propria decisione. Ciò posto, questa Corte ritiene, tuttavia, di dovere attenuare l’entità della sanzione comminata dal giudice di prime cure, ai fini della cui determinazione la Commissione Disciplinare del Settore Tecnico ha dato rilievo, come fatto, peraltro, dalla stessa Procura Federale al momento della formulazione delle proprie richieste all’udienza del 4.3.2016, al comportamento procedimentale dell’odierno ricorrente che non sarebbe stato contrario “ad elementari principi di correttezza processuale e procedimentale, che peraltro assumono particolare rilievo in questa sede disciplinare. Al proposito, questa Corte evidenzia che, al di là del fatto che le eccezioni processuali (a partire da quella relativa alla invalidità della notifica dell’atto di deferimento, effettuata a mani del Padalino all’udienza del 22.1.2016) sono state formulate dal difensore dell’odierno ricorrente, il 2 comportamento procedimentale, tenuto dal sig. Padalino,, non giustifichi l’aggravamento del corredo sanzionatorio disposto dalla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico. Per questi motivi, la C.F.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal signor Padalino Pasquale riduce la sanzione della squalifica a mesi 2 e la sanzione dell’ammenda a € 2.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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