F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 101/CFA del 08 Aprile 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 107/CFA del 18 Aprile 2016 e su www.figc.it 1. RICORSO DELL’U.S. CITTA’ DI PALERMO S.P.A. AVVERSO LA DELIBERAZIONE ADOTTATA DALLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A IL 26.2.2016, DI CUI AI NN. 3 E 4 DELL’ORDINE DEL GIORNO DEL 17 FEBBRAIO 2016

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 101/CFA del 08 Aprile 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 107/CFA del 18 Aprile 2016 e su www.figc.it 1. RICORSO DELL’U.S. CITTA’ DI PALERMO S.P.A. AVVERSO LA DELIBERAZIONE ADOTTATA DALLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A IL 26.2.2016, DI CUI AI NN. 3 E 4 DELL’ORDINE DEL GIORNO DEL 17 FEBBRAIO 2016 La società U.S. Città di Palermo S.p.A., con atto del 7.3.2016, proponeva reclamo, a questa Corte Federale di Appello Nazionale, avverso la deliberazione adottata dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A del giorno 26.2.2016, di cui ai punti n. 3 “Ripartizione risorse economiche (art. 19 dello Statuto-Regolamento LNPA)” e n. 4 “Scelta delle società di richerche di mercato per le rilevazioni demoscopiche (art. 19.2.2.b.1 dello Statuto-Regolamento LNPA)” dell’ordine del giorno. Istruito il reclamo e fissata la data della Camera di Consiglio, nelle more della trattazione, il ricorrente, inoltrava formale rinuncia all’azione con atto del 23.3.2016. Tale dichiarazione di desistenza, nella fattispecie che ci occupa, non può che rientrare nel paradigma processuale della “rinuncia”. Per questi motivi la C.F.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società U.S. Città di Palermo di Palermo, dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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