F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 101/CFA del 08 Aprile 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 107/CFA del 18 Aprile 2016 e su www.figc.it 2. ISTANZA DI RIABILITAZIONE DEL SIG. MICHELE AZZARA AVANZATA DAL SIG. MICHELE AZZARA NATO IL 30.01.1951

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 101/CFA del 08 Aprile 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 107/CFA del 18 Aprile 2016 e su www.figc.it 2. ISTANZA DI RIABILITAZIONE DEL SIG. MICHELE AZZARA AVANZATA DAL SIG. MICHELE AZZARA NATO IL 30.01.1951 Con istanza ritualmente riproposta, il Sig. Azzara Michele, all'epoca dei fatti dirigente della U.S. Marineo – Comitato Regionale Sicilia – L.N.D., ha chiesto la riabilitazione conseguente alla sanzione disciplinare della inibizione di anni 5, sino al 16.2.2008, inflittagli dal competente Giudice Sportivo (Com. Uff. n. 41 del 19.2.2003), seguito gara U.S. Marineo/U.S. Montelepre A.S.D. del 16.2.2003, con successivo provvedimento emesso dal Presidente Federale di preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C. (Com. Uff. n. 108/A del 9.12.2003). L'addebito disciplinare era consistito nell'avere l'Azzara colpito “l'Arbitro con un violento calcio ai genitali che provocava fortissimo dolore” durante la gara sopra richiamata. Precedente istanza del 12.9.2015, esaminata alla seduta del 19.11.2015, era stata, su avviso formale negativo del Sostituto della Procura Federale, rigettata, non avendo l'Azzara attestato la sussistenza dei presupposti normativi di cui all'art. 26 n.3 C.G.S.. 2 Con successiva istanza 01-07.3.2016 l'Azzara, consapevole di avere arrecato un danno alla propria immagine e a quella della Comunità Marinese, ha dichiarato di essersi dedicato, attraverso la realtà parrocchiale, al servizio dei giovani, indirizzandoli ai valori dello sport al fine di educarli a crescere nel rispetto degli altri. Ha, infine, autoattestato, producendo anche una dichiarazione del Parroco Don Leo Pasqua, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 26 n.3 C.G.S. Alla seduta dell’8.4.2016, tenutasi davanti alla Corte Federale d'Appello – Sezioni Unite, in assenza del richiedente, è comparso il Sostituto del Procura Federale, il quale, richiamando la gravità delle condotte poste in essere dal Sig. Azzara Michele, ha concluso persistendo nella richiesta di rigetto. L'istanza di riabilitazione così come formulata, motivata e documentata, può essere in questo caso accolta, sussistendo i presupposti ex art. 26, comma 3, C.G.S.. Osserva, questa Corte, che il richiamo della pur indiscutibile assoluta gravità delle condotte, a sostegno dell’avviso negativo opposto dal Sostituto del Procura Federale, che ha già rilevato nella commisurazione della sanzione inflitta, e nell’applicazione della misura accessoria della preclusione, non può assumere, invece, assorbente e decisivo rilievo in sede di delibazione dell’istanza di riabilitazione, una volta accertata la sussistenza dei presupposti giuridico-normativi di cui al citato art. 26 n. 3 C.G.S.. Per questi motivi la Corte Federale di Appello – Sezioni Unite – dispone l’accoglimento dell'istanza di riabilitazione del Sig. Azzara Michele.
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