F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 069/TFN del 18 Aprile 2016 (106) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALESSANDRO ZARBANO (Amministratore Delegato della Società Genoa C.F. Club Spa), Società GENOA C.F. CLUB Spa – (nota n. 5683/74 pf14-15 SP/gb del 9.12.2015).
F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 069/TFN del 18 Aprile 2016
(106) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALESSANDRO ZARBANO (Amministratore Delegato della Società Genoa C.F. Club Spa), Società GENOA C.F. CLUB Spa - (nota n. 5683/74 pf14-15 SP/gb del 9.12.2015).
Il deferimento Con atto del 9/12/15 il Procuratore Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare: 1. Alessandro Zarbano, amministratore delegato della Genoa Cricket & Football Club Spa; 2. Genoa Cricket & Football Club Spa; per rispondere: - il Sig. Alessandro Zarbano, Amministratore delegato della Genoa Cricket & Football Club Spa, della violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), degli artt. 16, comma 8, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore fino al 31.3.2015, per aver determinato una situazione di conflitto di interessi per aver conferito al Sig. Luca Pasqualin il mandato del 16.1.2014 per il tesseramento del calciatore Sig. Marco Motta, nonostante tale agente curasse di fatto gli interessi del calciatore; - Società Genoa Cricket & Football Club Spa, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato con potere di rappresentanza Sig. Alessandro Zarbano. Il patteggiamento Alla riunione del 21 Marzo 2016 i deferiti Sig. Alessandro Zarbano e la Società Genoa Cricket & Football Club Spa depositavano istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS vigente in quel momento, con contestuale trasmissione degli accordi raggiunti al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI. Il Procuratore Generale dello Sport presso il CONI non formulava osservazioni al riguardo e in data 14 aprile 2016 la Procura Federale trasmetteva nuovamente al Tribunale i suddetti accordi. In proposito il Tribunale, rilevata la correttezza e la congruità delle sanzioni indicate, adottava la seguente ordinanza: “Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento il Sig. Alessandro Zarbano e la Società Genoa Cricket & Football Club Spa hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS: [“pena base per il Sig. Alessandro Zarbano, sanzione dell’ammenda di € 7.500,00 (Euro settemilacinquecento/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 5.000,00 (Euro cinquemila/00); pena base per la Società Genoa Cricket & Football Club Spa sanzione dell’ammenda di € 7.500,00 (Euro settemilacinquecento/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 5.000,00 (Euro cinquemila/00)”]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’accordo è trasmesso, a cura della Procura Federale, al Procuratore generale dello sport presso il Coni, che, entro i dieci giorni successivi, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione indicata. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni, l’accordo è trasmesso, a cura della Procura Federale, all’organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dichiara la efficacia con apposita decisione. L’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tal caso, su comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore generale dello sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 giorni successivi dalla revoca della prima decisione. Le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083. Rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, visto l’art. 23 CGS, dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: - per il Sig. Alessandro Zarbano, ammenda di € 5.000,00 (Euro cinquemila/00); - per la Società Genoa Cricket & Football Club Spa, ammenda di € 5.000,00 (Euro cinquemila/00); Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.
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