F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 052/CSA del 11 Dicembre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 115/CSA del 20 Aprile 2016 e su www.figc.it 1. RICORSO DELLA SOCIETÀ HELLAS VERONA F.C. S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 20.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA HELLAS VERONA/NAPOLI DEL 22.11.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 90 del 24.11.2015)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 052/CSA del 11 Dicembre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 115/CSA del 20 Aprile 2016 e su www.figc.it
1. RICORSO DELLA SOCIETÀ HELLAS VERONA F.C. S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 20.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA HELLAS VERONA/NAPOLI DEL 22.11.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 90 del 24.11.2015)
Con reclamo ritualmente introdotto, la soc. Hellas Verona ha impugnato la decisione, pubblicata sul Com. Uff. n. 90 del 24.11.2015, con la quale il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Seria A ha irrogato nei confronti di essa reclamante la sanzione dell’ammenda di €. 20.000,00 per reiterati cori espressivi di discriminazione territoriale indirizzati dai suoi sostenitori nei confronti della squadra avversaria nel corso della gara Verona-Napoli disputata il 22.11.2015. A motivo del proposto gravame, la reclamante lamenta: a) che i cori sanzionati avrebbero spesso costituito risposta ad altri offensivi intonati dalla tifoseria partenopea; b) che nella fattispecie si tratterebbe di meri sgradevoli sfottò privi di contenuto razziale; c) che il comportamento sanzionato sarebbe stato originato da provocazioni del giocatore Insigne; d) che l’ammenda irrogata sarebbe sproporzionata rispetto a quella inflitta alla soc. Napoli per cori offensivi nei confronti dell’allenatore avversario. La ricorrente lamenta, inoltre, l’inesatta indicazione del numero degli spettatori occupanti il settore Curva Sud dal quale erano partiti i cori per cui è controversia, in quanto la relativa capienza è di soli 5.500 posti, in luogo dei 7.000 considerati dai Collaboratori della Procura Federale, rendendo conseguentemente fuorviante l’indicazione di 5.000 persone intonanti i cori più volte richiamati. I motivi come sopra riassunti non sono fondati. In effetti, la refertazione in atti risulta particolarmente precisa e circostanziata riferendo, con l’indicazione del relativo minutaggio, che per ben tre volte i sostenitori del Verona intonavano il coro “sporchi terroni, voi siete sporchi terroni”, espressione la cui valenza discriminatoria non può essere revocata in dubbio. Gli ulteriori motivi di gravame sono persino contraddetti dagli atti di causa, in quanto non può costituire provocazione l’ammonizione del giocatore Insigne per gioco scorretto, ovvero il gesto di quest’ultimo di baciare la propria maglia in occasione del gol realizzato: si tratta, all’evidenza, di condotta priva di contenuti tali da giustificare alcuna reazione. Infine, per quanto riguarda il numero degli spettatori, la relazione fa precedere la misura indicata dalla parola “circa” togliendo valenza alla censura dedotta. Quanto alla misura dell’ammenda, la stessa, contrariamente all’assunto della parte reclamante, appare pienamente congrua e proporzionata, tenuto conto della reiterazione dei cori discriminatori e della circostanza che gli stessi risultano di forte intensità e percepiti da tutto lo stadio, come ampiamente e chiaramente attestato dai Collaboratori della Procura. Per questi motivi, la C.S.A., I Sez., respinge, nei sensi di cui in motivazione, il ricorso come sopra proposto dalla società Hellas Verona F.C. S.p.a. di Verona. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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