F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 052/CSA del 11 Dicembre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 115/CSA del 20 Aprile 2016 e su www.figc.it 2. RICORSO DELLA SOCIETÀ HELLAS VERONA F.C. S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. DE ANDRADE PINHEIRO RAFAEL SEGUITO GARA FROSINONE/HELLAS VERONA DEL 29.11.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 93 dell’1.12.2015)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 052/CSA del 11 Dicembre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 115/CSA del 20 Aprile 2016 e su www.figc.it
2. RICORSO DELLA SOCIETÀ HELLAS VERONA F.C. S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. DE ANDRADE PINHEIRO RAFAEL SEGUITO GARA FROSINONE/HELLAS VERONA DEL 29.11.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 93 dell’1.12.2015)
Con delibera pubblicata con il Com. Uff. n. 93 del 1.12.2015, in relazione alla gara Frosinone/Hellas Verona, valevole quale quattordicesima giornata di andata del Campionato di Serie A 2015/2016, il Giudice Sportivo ha inflitto la sanzione della squalifica di 3 giornate effettive di gara al sig. De Andrade Pinheiro Rafael (Hellas Verona) “per aver, al 19° del primo tempo, colpito volontariamente un calciatore avversario con una gomitata al capo”. Avverso detta decisione, la Hellas Verona FC S.p.A. ha proposto rituale reclamo deducendo l’eccessività della sanzione inflitta, tenendo presente che la condotta del calciatore integra i requisiti della condotta antisportiva non violenta, che il fallo è stato commesso a gioco in svolgimento con un atto istintivo a difesa del pallone, che il giocatore avversario non ha subito danni fisici e che il responsabile non ha precedenti specifici e ha accettato senza eccessive proteste il provvedimento arbitrale di espulsione. Con il reclamo è stato chiesto in via principale la riduzione della squalifica a una giornata effettiva; in via gradata la riduzione della squalifica ad una giornata con conversione delle residue in una ammenda; in via ulteriormente subordinata la riduzione della squalifica a due giornate effettive, in via estremamente subordinata la riduzione della squalifica a due giornate effettive di gara con applicazione di una ulteriore ammenda. Il reclamo è parzialmente fondato. La condotta del tesserato De Andrade Pinheiro Rafael, così come risulta dalla lettera del referto arbitrale e dalla ricostruzione dei fatti come efficacemente rappresentati dalla difesa della ricorrente, non presenta i presupposti della condotta violenta, necessari per integrare la fattispecie di cui alla lettera b), del comma 4, dell’art. 19 C.G.S.. Va infatti rilevato che il fallo è stato commesso dal portiere del Verona Hellas, a gioco in svolgimento, mentre aveva il pallone tra le mani. Risulta evidente e credibile, pertanto, che pur volontariamente, la gomitata è stata inferta al solo scopo di proteggere la palla dall’avversario che sopravveniva alle spalle del portiere stesso. Si è trattato, quindi, di una condotta scomposta, gravemente antisportiva ma non deliberatamente violenta e, come tale, riconducibile alla fattispecie di cui alla lettera a) anziché alla lettera b) della suindicata disposizione. Quanto alla quantificazione della sanzione da infliggere all’illecito così derubricato, va tenuto presente che la gomitata non è stata particolarmente forte, tant’è che l’avversario si è subito alzato e ha ripreso a giocare senza l’intervento del medico e senza subire conseguenze dannose. Va anche tenuto presente che il portiere del Verona Hellas non ha precedenti specifici e che la sua condotta è stata assolutamente rispettosa della decisione arbitrale. Tutto ciò premesso la sanzione va quantificata in n. 2 giornate effettive di squalifica. Per questi motivi, la C.S.A., I Sezione, in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Hellas Verona F.C. S.p.a. di Verona, riduce la sanzione della squalifica inflitta al calc. De Andrade Pinheiro Rafel a due giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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