F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 052/CSA del 11 Dicembre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 115/CSA del 20 Aprile 2016 e su www.figc.it 3. RICORSO DELLA SOCIETÀ HELLAS VERONA F.C. S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 20.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA FROSINONE/HELLAS VERONA DEL 29.11.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 93 dell’1.12.2015)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 052/CSA del 11 Dicembre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 115/CSA del 20 Aprile 2016 e su www.figc.it 3. RICORSO DELLA SOCIETÀ HELLAS VERONA F.C. S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 20.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA FROSINONE/HELLAS VERONA DEL 29.11.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 93 dell’1.12.2015) La Hellas Verona FC S.p.A., con reclamo ritualmente introdotto, ha impugnato la sanzione dell’ammenda di €. 20.000,00 inflittale dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A con provvedimento pubblicato nel Com. Uff. n. 93 dell’11.12.2015, per avere i suoi sostenitori, nel corso del primo tempo della gara Frosinone/H. Verona del 29.11.2015, indirizzato nei confronti della squadra avversaria cori insultanti espressivi di discriminazione territoriale. A motivo del proposto gravame, viene dedotta l‘assenza dell’effettiva e concreta percettibilità dei cori contestati in quanto riferiti, il primo soltanto da due dei tre Collaboratori della Procura Federale, il secondo da uno solo degli stessi: eccepisce la reclamante che la dedotta situazione, risultante dagli atti del procedimento, non consente, dunque, sulla scorta della costante giurisprudenza l’irrogazione dell’impugnata ammenda. Il reclamo è fondato e va accolto. In effetti, in conformità al consolidato orientamento di questa Corte, i cori insultanti e discriminatori possono provocare le sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva solo laddove siano posti in essere con modalità di percezione reale, aventi, cioè, caratteristiche e dimensioni tali da poter essere uditi se non in tutto lo Stadio almeno in una parte molto significativa di esso. Nella fattispecie tale presupposto, indispensabile per la conferma della statuizione gravata, non è riscontrabile in conseguenza della limitata e parziale percezione da parte dei Collaboratori della Procura Federale che, per conseguenza, esclude anche quella di parte preponderante del pubblico presente alla gara. Per questi motivi la C.S.A., I Sezione, sulla scorta anche dei precedenti giurisprudenziali della Sezione medesima, accoglie il ricorso come sopra proposto dalla società Hellas Verona F.C. S.p.a. di Verona e, per l’effetto, annulla la sanzione inflitta. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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