F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 052/CSA del 11 Dicembre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 115/CSA del 20 Aprile 2016 e su www.figc.it 4. RICORSO CALC. DI CECCO DOMENICO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA VIRTUS LANCIANO/LATINA DEL 28.11.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 49 dell’1.12.2015)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 052/CSA del 11 Dicembre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 115/CSA del 20 Aprile 2016 e su www.figc.it 4. RICORSO CALC. DI CECCO DOMENICO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA VIRTUS LANCIANO/LATINA DEL 28.11.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 49 dell’1.12.2015) Con preannuncio di reclamo del 4.12.2015 il calciatore Di Cecco Domenico inoltrava richiesta di copia degli atti Ufficiali, formulava dichiarazione di reclamo avverso la squalifica per 3 giornate effettive inflitte dal Giudice Sportivo LNP Serie B, con Com. Uff. n. 49 del 1.12.2015, oltre che per il provvedimento di espulsione per doppia ammonizione, “per avere, al 23° del secondo tempo, all’atto dell’espulsione, assunto un atteggiamento intimidatorio nei confronti dell’Arbitro, al quale rivolgeva espressioni ingiuriose” (“tu sei pazzo, sei da ricoverare, io ti denuncio, tu sei pazzo”). Con successivo reclamo del 9.12.2015 il Di Cecco, come rappresentato e difeso, a fondamento della impugnazione della squalifica suindicata adduceva i seguenti argomenti: 1. Non si ravviserebbe condotta intimidatoria o offensiva del calciatore nei confronti dell’arbitro, come indicato nel referto, ma la condotta sanzionata dovrebbe essere qualificata come condotta irriguardosa, antisportiva o irrispettosa anche per l’assenza di qualunque intento lesivo del prestigio e dell’onorabilità dell’arbitro, in quanto né parole né sguardi posti in essere dal calciatore giustificherebbero tale sanzione eccessiva; 4 2. Applicabilità della continuazione: le condotte poste in essere sarebbero tra loro concatenate, quali espressioni di dissenso per decisioni tecnico-disciplinari non condivise; 3. Richiamo di precedenti decisioni della Corte di Giustizia Federale in fattispecie che sarebbero analoghe a quella di specie, in base alle quali sono stati ridotte da tre a due le giornate di squalifica. All’udienza dell’11.12.2015 veniva ascoltato l’avv. De Luca in difesa delle ragioni del calciatore Di Cecco Domenico, che, richiamando le ragioni esposte con il reclamo, concludeva per la richiesta di riduzione della squalifica. Esaminati gli atti e all’esito della discussione, ritiene il Collegio che il reclamo non si presta ad accoglimento in quanto la condotta posta in essere dal reclamante, tesserato per la Virtus Lanciano, presenta in fatto i caratteri della intimidazione nei confronti dell’arbitro, al quale rivolgeva inoltre, in effetti, espressioni ingiuriose, e non meramente irriguardose, come si evince dalla dinamica della stessa quale risulta dal referto arbitrale. I fatti oggetto del referto arbitrale non sono stati efficacemente contestati dalla difesa del reclamante e si assume la condotta posta in essere come effettivamente realizzatasi secondo connotati di grave lesività del prestigio dell’arbitro. Risulta, infatti, che a seguito della comunicazione della espulsione dal campo, il calciatore si avvicinava all’arbitro e guardandolo in maniera minacciosa pronunciava parole espressamente offensive, intimidatorie e minacciose, non contestate dalla difesa del reclamante, che tenta di derubricare le medesime a frasi meramente irrispettose, sanzionabili con la riduzione della squalifica inflitta a complessive 2 giornate. Sennonché, invero, soltanto l’allontanamento da parte del capitano della sua squadra poneva fine a tale condotta intimidatoria. La sanzione irrogata dal giudice sportivo deve ritenersi, pertanto, congrua quanto alla condotta posta in essere ed alla sua relativa qualificazione. Per questi motivi la C.S.A., I Sezione, respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Di Cecco Domenico. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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