COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°50 del 20/04/2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale Gara del 17/ 4/2016 VIRTUS ROCCA SAN GIOVANNI – ODORISIANA CALCIO

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°50 del 20/04/2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale Gara del 17/ 4/2016 VIRTUS ROCCA SAN GIOVANNI - ODORISIANA CALCIO Il Giudice Sportivo - Esaminato il referto arbitrale nel quale si riferisce che: - al minuto 34º del 1º tempo, il giocatore della società Virtus Rocca S.Giovanni Sig. Pienotti Lorenzo veniva espulso dal campo per aver commesso un fallo nei confronti di un avversario con vigoria sproporzionata. Lo stesso, alla notifica del provvedimento disciplinare, spintonava violentemente l'arbitro con entrambe le mani sul petto,facendolo indietreggiare e procurandogli lieve dolore, ed assumeva un atteggiamento minaccioso nei suoi confronti; - nel frattempo altri giocatori della squadra locale si univano al calciatore espulso ed accerchiavano l'arbitro, protestando ed assumendo un atteggiamento aggressivo ed intimidatorio nei suoi confronti; - a quel punto l'arbitro, ritenendo essere venute meno le condizioni per proseguire la direzione dell'incontro in piena indipendenza di giudizio, anche a salvaguardia della propria incolumità, decideva di sospendere definitivamente la gara sul risultato di 3 a 0 a favore della società Odorisiana Calcio; - subito dopo il triplice fischio, lo stesso veniva raggiunto da una violenta pallonata sulla nuca che gli procurava temporaneo stordimento e giramento di testa. L'arbitro non riusciva a individuare con certezza l'autore del gesto, ma presumibilmente il pallone veniva lanciato da uno dei giocatori della società Virtus Rocca San Giovanni che si trovavano alle sue spalle. Successivamente, il direttore di gara faceva rientro negli spogliatoi accompagnato dai dirigenti di entrambe le squadre, senza ulteriori inconvenienti. - Considerato che la sospensione della gara determinata dall'arbitro è da addebitarsi alla responsabilità dei calciatori della società Virtus Rocca San Giovanni; - Per tutto quanto sopra esposto, ai sensi degli artt. 17 comma 2, 18 e 19 del C.G.S. DELIBERA 1) di infliggere alla società Virtus Rocca San Giovanni la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3; 2) di infliggere alla stessa società l'ammenda di Euro 500,00 per il comportamento dei propri tesserati. -Sanzione ridotta per fattiva collaborazione dei propri dirigenti- 3) di squalificare il giocatore della Soc. Virtus Rocca San Giovanni Sig. Pinotti Lorenzo per 7 (sette) gare effettive.
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