COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 169 del 20/04/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO A.S.D. URBANITAS APIRO AVVERSO SANZIONI MERITO GARA SPES JESI/URBANITAS APIRO DEL 2.4.2016 CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA GIRONE “D”

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 169 del 20/04/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO A.S.D. URBANITAS APIRO AVVERSO SANZIONI MERITO GARA SPES JESI/URBANITAS APIRO DEL 2.4.2016 CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA GIRONE “D” (Delibera del Giudice sportivo presso la Delegazione Provinciale di Ancona - Com. Uff. n. 82 del 6.4.2016) Con reclamo ritualmente proposto, l’A.S.D. Urbanitas Apiro ha impugnato il provvedimento con il quale il Giudice sportivo presso la Delegazione Provinciale di Ancona ha inflitto al calciatore GIORGETTI Matteo, asseritamente tesserato per la reclamante, la squalifica per tre gare effettive “Per aver colpito con un pugno alla nuca un giocatore avversario dopo il termine della gara”. La reclamante, deducendo nei propri motivi di doglianza che non si trattò di un pugno ma di una manata e le reiterate provocazioni subite dal proprio calciatore, ha chiesto la riduzione della sanzione impugnata. Il reclamo è infondato e deve, pertanto, essere rigettato. Secondo quanto precisato dall’arbitro nel proprio rapporto, il Giorgetti Matteo, a fine gara, colpì con un pugno alla testa, da tergo, dall’alto in basso, il calciatore numero nove della squadra avversaria. Relativamente alla sanzione, questa Corte rileva che, integrando il pugno un fatto avente natura indiscutibilmente violenta ed intenzionale, sanzionato dall’art. 19, comma 4, lett. b) del Codice di giustizia sportiva, deve confermarsi la squalifica di tre giornate, peraltro corrispondente al minimo edittalmente previsto dalla suddetta norma. P.Q.M. la Corte sportiva d’appello respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Urbanitas Apiro e dispone incamerarsi la relativa tassa.
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