COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 169 del 20/04/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO A.S.D. MONTE E TORRE AVVERSO SANZIONI MERITO GARA MONTE E TORRE/TIRASSEGNO 95 DEL 2.4.2016 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “E” (Delibera del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 160 del 6.4.2016)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 169 del 20/04/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO A.S.D. MONTE E TORRE AVVERSO SANZIONI MERITO GARA MONTE E TORRE/TIRASSEGNO 95 DEL 2.4.2016 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “E” (Delibera del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 160 del 6.4.2016) La Corte sportiva d’appello, letto il gravame ed esaminata la documentazione in atti; ascoltato l’arbitro; udito in camera di consiglio il Giudice relatore; rilevato che il Giudice sportivo presso il Comitato Regionale Marche, con delibera pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, ha squalificato per dieci gare effettive il calciatore CIOCCI Alessandro, per il comportamento discriminatorio da questi tenuto nei confronti dell’arbitro; rilevato che avverso tale decisione ha presentato rituale reclamo l’A.S.D. Monte e Torre, la quale, deducendo che il proprio calciatore, al momento in cui fu ammonito, proferì all’arbitro “una frase poco rispettosa”, alla quale, però, lo stesso direttore di gara non attribuì alcuna rilevanza e per la quale non assunse nessun provvedimento disciplinare, ha chiesto, a questa Corte, una congrua riduzione della sanzione impugnata; considerato che l’arbitro ha ulteriormente confermato che il calciatore sanzionato, a fine gara, passandogli vicino, gli proferì le espressioni, “marocchino di merda, ti sbianco”, di cui alla contestazione; ritenuto che la fattispecie, perfezionatasi in tutti i suoi elementi, determina la sanzione minima della squalifica per dieci gare, ai sensi dell’art. 11, comma 2, del Codice di giustizia sportiva, che risulta correttamente applicata dal Giudice sportivo; P.Q.M. la Corte sportiva d’appello respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Monte e Torre e dispone incamerarsi la relativa tassa.
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