F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 86/CFA del 07 Marzo 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 110/CFA del 22 Aprile 2016 e su www.figc.it 1. RICORSO DEL SIG. DI NAPOLI ARTURO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 4 E AMMENDA DI € 35.000,00 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 48/TFN del 1.2.2016)

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 86/CFA del 07 Marzo 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 110/CFA del 22 Aprile 2016 e su www.figc.it 1. RICORSO DEL SIG. DI NAPOLI ARTURO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 4 E AMMENDA DI € 35.000,00 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 48/TFN del 1.2.2016) Il Sig. Arturo Di Napoli, all’epoca dei fatti tecnico tesserato per la società Savona Fbc S.r.l., ha proposto appello avverso la decisione del TFN pubblicata sul C.U. 48/TFN, nella parte in cui gli è stata inflitta la sanzione della squalifica di anni 4 e l’ammenda di € 35.000,00, per l’accertata sua responsabilità in ordine alla combine avente ad oggetto lo svolgimento della gara L’Aquila / Savona del 23.11.2014. Secondo la ricostruzione della Procura federale di cui all’atto di deferimento del 4.11.2015, il Di Napoli, il Sig. Ercole Di Nicola, all’epoca dei fatti responsabile area tecnica tesserato per la Società L’Aquila Calcio 1927, e il Sig. Massimiliano Solidoro, all'epoca dei fatti collaboratore tecnico tesserato per la società Savona, in concorso fra loro e con altri soggetti non tesserati ed altri allo stato non identificati, hanno violato l’art. 7, commi 1 e 2, CGS per avere, prima della gara in questione posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta, anche al fine di consentire a soggetti non tesserati di effettuare scommesse dall’esito sicuro, prendendo contatti ed accordi diretti allo scopo sopra indicato. In particolare, il Di Nicola per aver coinvolto soggetti interessati a finanziare la combine, e per aver preso contatti con il Di Napoli per alterare il risultato della predetta gara, condotta posta in essere anche attraverso la collaborazione del Solidoro; il Di Napoli per essere riuscito a far realizzare la vittoria dell'Aquila grazie a calciatori rimasti non identificati. Tutti, con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, CGS, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, del conseguimento del vantaggio in classifica, nonché della pluralità degli illeciti commessi e contestati a Di Nicola (anche nell’ambito dei procedimenti nr. 859bis/pf/14-15 e 1048/pf/14-15). Il TFN, rigettate preliminarmente con separata ordinanza le richieste istruttorie formulate dal deferito, ha ritenuto provati nei confronti del Di Napoli medesimo i fatti contestati dalla Procura federale, avendo rinvenuto, dall’esame diretto del materiale probatorio, sovrabbondante prova in ordine alla contestata violazione del CGS. In particolare, con riferimento alla gara L’Aquila / Savona del 23.1.2014, il TFN ha ritenuto non credibile la versione alternativa rappresentata dal Di Napoli in ordine alle ragioni dei contatti telefonici e personali del Di Napoli stesso con il Di Nicola ed al contenuto delle conversazioni oggetto di captazione da parte dell’Autorità giudiziaria inquirente. In particolare, secondo il TFN “… la ricostruzione offerta dalle parti non appare verosimile, giacché non chiarisce il motivo per il quale all’incontro tra il Solidoro e il Di Napoli sia presente anche il soggetto di origine albanese Nerjaku Edmond, così come non chiarisce il perché, pur essendo asseritamente finalizzato l’incontro alla consegna del denaro dovuto dal Di Nicola al Di Napoli (impossibilitato a recarvisi di persona) le parti neghino che il pagamento sia avvenuto. Sempre inverosimile, poi, appare la necessità che il Di Napoli e il Di Nicola, sempre con riferimento al presunto debito del Di Nicola, si incontrino a tarda ora, su sollecitazione dello stesso Di Napoli, la sera prima della gara (v. all. 575 informativa di reato), a dire del Di Napoli “dietro l’albergo dove eravamo in ritiro” (v. audizione 6.7.2015): “...omissis...Ercole DI NICOLA: c'è qualche novità? Arturo DI NAPOLI: Se vieni, porco due, parliamo, no! ... vediamo come fare… Ercole DI NICOLA: eh? Arturo DI NAPOLI: eh… che, “rotto per rotto” almeno, figa!... se me ne esco con le ossa rotte, no!... Ercole DI NICOLA: Io, farei perché... infatti Arturo DI NAPOLI: eh… però non vieni! ...Ercole DI NICOLA: allora... mangio e vengo… Arturo DI NAPOLI: ciao… Ercole DI NICOLA: vengo sul tardi, va bene? ...omissis...”. Anche a non volere escludere l’interesse comune del Di Nicola e del Di Napoli alla posizione del Gizzi, peraltro, non può sottacersi del contenuto della telefonata intercorsa tra i due al termine della gara, allorché, alla domanda del Di Nicola in ordine al mancato schieramento del calciatore Gizzi, il Di Napoli risponde: “perché poi ho fatto altre cose, poi ti dico” (v. all.ti 580 - 581 informativa di reato)”. Avverso la decisione del TFN il Di Napoli ha proposto un articolato atto di appello il cui contenuto ripropone la ricostruzione alternativa dei fatti già sottoposta al TFN e da questo ritenuta non credibile, ripercorrendo origine, sviluppo e interruzione dei rapporto tra il Di Napoli ed il Di Nicola, con particolare riferimento alle vicende del tesseramento di Daniele Gizzi, calciatore trasferitosi temporaneamente da l’Aquila al Savona. La ricostruzione alternativa circa le ragioni dei contatti tra il Di Napoli ed il Di Nicola troverebbe razionale conferma proprio nel tenore delle conversazioni telefoniche oggetto di intercettazione. Si tratterebbe infatti di una ricostruzione provata sia documentalmente che logicamente e, pertanto, credibile, idonea a creare quantomeno un ragionevole dubbio circa il fondamento della tesi sostenuta dalla Procura federale, la quale, infatti, non sarebbe sorretta da elementi diversi idonei a sopravanzare la credibilità della ricostruzione alternativa; la tesi della Procura risulterebbe palesemente contraddetta dalla lettura correttamente orientata del materiale probatorio e, in quanto tale, facendo corretta applicazione dei principi espressi dalla giurisprudenza in materia di illecito sportivo, sarebbe quindi meritevole di rigetto. Peraltro, successivamente alla pubblicazione della decisione di primo grado ed in seguito alla comunicazione di chiusura delle indagini della D.D.A. di Catanzaro, notificata il 1°.2.2016, sarebbero emersi elementi nuovi, non nella disponibilità delle parti prima del 1°.2.2016, che confermerebbero la totale estraneità del Di Napoli all’illecito prospettato dalla Procura federale. Le deposizione del Sig. Francesco De Pasquale del 7.5.2015, letta congiuntamente alle intercettazioni dei dialoghi telefonici tra quest’ultimo e l‘Ulizio e tra il Di Nicola ed il Sig. Fabio Lauro (telefonata del 15.12.2014), pur confermando la fervente attività del Di Nicola volta all’alterazione del risultato della partita, non solo non farebbe alcun riferimento al Di Napoli, ma finirebbe per confermare che la combine non andò a buon fine a causa della mancata adesione all’accordo illecito dei tesserati del Savona (tra i quali, appunto, il Di Napoli). Il denaro che il Di Nicola consegnò al Di Napoli il 10.11.2014, per il tramite delle rispettive compagne (bonifico di Euro 2.500,00), riguarderebbe gli accordi economici relativi al tesseramento del calciatore Daniele Gizzi, figlio di Elio Gizzi, A.D. della società l’Aquila nella stagione sportiva 2013/2014 e successivamente arrestato nell’operazione Dirty Job nel giugno 2014; il Di Nicola infatti si sarebbe impegnato con il Di Napoli a pagare mediante rimesse periodiche la “copertura contrattuale” (audizione Di Napoli 7.7.2015) o le “spese di vitto ed alloggio” (audizione del Di Nicola del 26.6.2015) del calciatore proveniente da l’Aquila e tesserato dal Savona in funzione di tale presupposto economico; il denaro sarebbe stato fornito proprio dal Sig. Elio Gizzi, padre del calciatore, ed il Di Nicola avrebbe dovuto anche corrisposto al Di Napoli un riconoscimento economico per il contributo fondamentale apportato dal Di Napoli (allenatore della squadra) al fine del perfezionamento del tesseramento del calciatore col Savona, sebbene la società non fosse interessata ad acquisirne le prestazioni sportive. Non sarebbe razionalmente credibile, al contrario, la diversa ipotesi che si sarebbe trattato di denaro trasferito proprio in funzione dell’illecito contestato, dal momento che la combine non si verificò e perché il denaro venne consegnato con troppo anticipo rispetto alla gara (13 giorni) per potere essere ragionevolmente considerato il corrispettivo dell’illecito. Peraltro, diversamente da quanto affermato dal TFN, i contatti tra il Di Napoli e il Di Nicola non si sarebbero concentrati solo nel periodo immediatamente precedente e successivo alla gara in questione (da venti giorni prima fino ad alcuni giorni dopo); questi infatti sarebbero iniziati ben quattro mesi prima della gara, come risulterebbe acclarato dai tabulati telefonici depositati dall’appellante, aventi ad oggetto un arco temporale molto più ampio rispetto a quello relativo alle intercettazioni autorizzate ed eseguite dall’Autorità giudiziaria. Arco temporale che coinciderebbe proprio con il periodo di tempo nel quale venne organizzata l’operazione del trasferimento del calciatore Gizzi dall’Aquila al Savona e nel quale il Di Napoli avrebbe manifestato più volte al Di Nicola il proprio risentimento per il mancato o ritardato pagamento di quanto convenuto. Versione dei fatti confermata dal fatto che, dopo l’esonero del Di Napoli da tecnico del Savona (18.12.2014), i contatti telefonici si sarebbero diradati fino a concludersi con un messaggio del Di Napoli al Di Nicola la cui rilevanza sarebbe particolarmente significativa dell’estraneità del Di Napoli ad ogni ipotesi di illecito (“Ercole sai cosa ti dico l’elemosina non l’ho mai chiesta … la copertura Gizzi tienitela pure Sanna se vuoi riprendere bene altrimenti resta qui tanto non lo pago io … “). Inoltre, l’osservazione dei tabulati telefonici consentirebbe di verificare come ad una iniziale preponderanza del flusso di contatti dal Di Nicola al Di Napoli sia seguita una inversione di tendenza, dal Di Napoli al Di Nicola quindi, a testimonianza del fatto che, fino al momento del perfezionamento del tesseramento del calciatore Gizzi col Savona (8.8.2014), fosse il Di Nicola ad avere interesse a colloquiare con Di Napoli; mentre, una volta perfezionato il tesseramento, fosse il Di Napoli ad avere la necessità di contattare il Di Nicola per sollecitare il pagamento delle somme convenute collateralmente all’operazione di trasferimento del calciatore da l’Aquila al Savona e che si afferma essere state addirittura anticipate al Savona dal Di Napoli di tasca propria (mettendolo così in difficoltà con la moglie alla quale avrebbe evidentemente dovuto rendere conto). Particolarmente significativa della veridicità della versione alternativa sarebbe poi la telefonata tra il Di Napoli ed il Di Nicola del 3.11.2014 (conversazione 564), ignorata tuttavia dalla Procura federale nel proprio atto di deferimento, nella quale i due, nel discutere delle modalità di pagamento dell’importo di euro 2.500,00, programmano per la settimana in corso le successive integrazioni. Come pure i contatti telefonici del 22.11.2014, il giorno prima della gara, nei quali il Di Nicola avrebbe rassicurato il Di Napoli che, al termine della partita, avrebbe pagato quanto dovuto per il calciatore Gizzi approfittando della presenza a l’Aquila del padre del calciatore, Elio Gizzi il quale, cessato il regime degli arresti domiciliari, avrebbe assistito all’incontro ed avrebbe fatto fronte agli impegni presi. Anche i colloqui successivi alla gara, nei quali il Di Napoli avrebbe avuto modo di esprimere tutto il proprio disappunto per il mancato pagamento delle somme di denaro attese e, da altro lato, di discutere circa il mancato impiego del Gizzi nella gara, sarebbero coerenti con la ricostruzione alternativa. Del resto il Di Napoli ed il Di Nicola non avrebbero mai fornito versioni contraddittorie o comunque contrastanti nelle diverse audizioni davanti agli organi inquirenti; soccorrerebbero, inoltre, ulteriori elementi di carattere logico a supporto dell’estraneità del Di Napoli all’ipotesi di combine: il Di Napoli, in tempi non sospetti, avrebbe denunciato unitamente ad alcuni calciatori, comportamenti illeciti dell’ex tecnico del Savona Ninni Corda; il Sig. Grillo, consulente della società l’Aquila, avrebbe confermato le caratteristiche dell’operazione legata al calciatore Gizzi; la formazione del Savona schierata dal Di Napoli nella gara in questione avrebbe ricalcato le precedenti; il Di Napoli non sarebbe mai stato in contatto, ad eccezione del Di Nicola, con il gruppo di persone aduso alle scommesse sportive. Anche l’incontro tra il Di Nicola ed il Solidoro, che sarebbe avvenuto alla presenza del soggetto albanese Nerjaku, sarebbe stato funzionale al pagamento delle somme relative alla vicenda Gizzi; ed in ogni caso, se anche fosse vero che, in tale occasione, il Di Nicola avesse effettivamente proposto al Solidoro di combinare la gara, questo non sarebbe imputabile al Di Napoli che a tale incontro non prese parte. In questo stesso senso si spiega l’incontro tra il Di Nicola ed il Di Napoli, a tarda sera il giorno prima della gara, nelle prossimità dell’albergo che ospitava il Savona in ritiro. Ed anche la telefonata del 25.11.2014 tra Di Napoli e Di Nicola, nel corso della quale il Di Napoli chiese il pagamento di 5.000,00 euro “per mettere tutto a posto”, riguarderebbe l’operazione Gizzi visto che lo stesso Di Napoli afferma che tali denari sarebbero stati consegnati al Presidente della società. In sostanza, in considerazione dei principi espressi dalla giurisprudenza sportiva in materia di illecito sportivo, difetterebbe a carico del Di Napoli anche un semplice indizio di reità, ”trovandosi il TFN comunque lontanissimo dal raggiungimento non solo della prova “oltre ogni ragionevole dubbio” ma, più semplicemente, di “un grado di prova superiore al generico livello probabilistico” ovvero di “un grado di certezza, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito”. Conclusivamente, il Di Napoli nel reiterare le richieste istruttorie, già disattese dal TFN, aventi ad oggetto l’audizione dei testi Bruno Grillo, Tatiana Micheli, Saveria Krystle Musicco (i quali, a dire dell’appellante, sarebbero in grado di confermare la veridicità della ricostruzione alternativa proposta), ha concluso chiedendo il proscioglimento dall’addebito contestato. Alla seduta fissata innanzi alla Corte federale di appello, nei giorni 26 e 27 febbraio, si è svolto il dibattimento, al quale hanno preso parte la Procura federale (presenti il Procuratore federale dott. Stefano Palazzi, il procuratore federale aggiunto dott. Gioacchino Tornatore, nonché i sostituti avv.ti Antonella Arpini, Giammaria Camici, Lorenzo Giua, Enrico Liberati, Nicola Monaco, Paolo Mormando, Dario Perugini), nonché l’avv. Mattia Grassani per il reclamante, i quali tutti hanno illustrato le rispettive posizioni. La Corte ritiene di dover condividere il giudizio di colpevolezza espresso dal TFN, pur ritenendo, invero, opportuno procedere ad una rideterminazione della sanzione inflitta. Come noto, l’indagine federale ha preso avvio dall’attività giudiziaria svolta dalla Procura della Repubblica di Catanzaro in ordine alla individuazione e conseguente repressione di una organizzazione alquanto articolata e ramificata, essenzialmente finalizzata a condizionare i risultati di partite di calcio dei campionati organizzati dalle leghe professionistiche e dilettantistiche, per conseguire indebiti vantaggi economici e illeciti profitti anche tramite scommesse da effettuarsi sulle partite di calcio “combinate”. Acquisita, dunque, documentazione ai sensi dell’art. 2, comma 3, della legge n. 401 del 1989 e dell’art. 116 c.p.p., nell’ambito del procedimento penale pendente presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro – D.D.A. (n. 1110/2009 R.G.N.R.), la Procura Federale ha successivamente svolto una propria autonoma attività istruttoria, consistente, fra l’altro, nell’analisi e nell’approfondimento della documentazione ricevuta e nell’audizione dei soggetti coinvolti eo informati sui fatti. L’esame del materiale processuale trasmesso dalla Procura della Repubblica di Catanzaro, alla luce delle emergenze istruttorie acquisite nel corso dell’autonoma attività investigativa svolta dalla Procura federale, consente, a giudizio della Corte, di ritenere sussistenti, secondo la prospettazione accusatoria, gli elementi probatori atti a comprovare la illiceità della condotta del Di Napoli e ad escludere una qualsivoglia verosimile ricostruzione alternativa dei fatti oggetto d’indagine. Tale giudizio, ovviamente, tiene conto dei principi affermati dall’elaborazione giurisprudenziale, sia federale che esofederale, consolidatasi in tema di illecito sportivo secondo la quale "per ritenere la responsabilità da parte del soggetto incolpato di una violazione disciplinare sportiva non è necessaria la certezza assoluta della commissione dell’illecito – certezza che , peraltro, nella maggior parte dei casi sarebbe una mera astrazione – né il superamento del ragionevole dubbio, come nel diritto penale. Tale definizione dello standard probatorio ha ricevuto, nell’ordinamento sportivo, una codificazione espressa in materia di violazione delle norme anti-doping, laddove si prevede che il grado di prova richiesto, per poter ritenere sussistente una violazione, deve essere comunque superiore alla semplice valutazione della probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio (cfr. ad es. l’art. 4 delle Norme Sportive Antidoping del CONI, in vigore dal 1 gennaio 2009). A tale principio vigente nell’ordinamento deve assegnarsi una portata generale, sicché deve ritenersi sufficiente un grado inferiore di certezza, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito” (cfr. TNAS, lodo 2 aprile 2012 Amodio e S.S. Juve Stabia c/FIGC con il quale è stata pienamente confermata CGF, 20 agosto 2012, C.U. n. 031/CGF del 23.8.2012). Pertanto, se, da un lato, il giudizio di colpevolezza espresso dal TFN fonda il proprio presupposto su una ricostruzione che appare perfettamente coerente con il contesto nel quale si colloca questa ipotesi di illecito, come le numerose altre contestate nell’ambito dell’indagine compiuta dalla Procura della Repubblica di Catanzaro – contesto nel quale tutti gli interpreti, ed anche gli interlocutori solo apparentemente occasionali, sono soliti impiegare nei loro dialoghi da remoto un linguaggio criptico, allusivo, molto spesso arricchito di espressioni convenzionali – dall’altro lato, la ricostruzione alternativa proposta dal Di Napoli non appare sorretta da elementi che la impongano come ipotesi effettivamente percorribile. Sono troppe, infatti, le incongruenze che l’esame del materiale probatorio consente di isolare nella versione dei fatti alternativamente proposta dal Di Napoli. L’attenta e dettagliata attività investigativa della giustizia ordinaria, integrata, rielaborata e valutata ai fini disciplinari-sportivi che qui ci occupano dalla Procura federale, ha consentito di mettere a disposizione degli organi giudicanti elementi suscettibili di specifica valutazione da parte degli stessi predetti organi, nell’ambito della loro autonomia di giudizio, onde pervenire, nei singoli casi e con riferimento a ciascun soggetto deferito, seppure in un contesto necessariamente più esteso, ad una conclusione di affermazione di responsabilità per gli addebiti ascritti a ciascun incolpato. In questo contesto, è indubbio che anche la partita L’Aquila / Savona del 23.11.2014 fu oggetto di illecito sportivo. A tale riguardo appare ancora una volta opportuno sottolineare che per illecito sportivo l’art. 7, comma 1, CGS intende: “Il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica costituisce illecito sportivo”. La predetta disposizione, peraltro, al comma 6, prevede una fattispecie aggravata di illecito: infatti, le conseguenti sanzioni sono aggravate “in caso di pluralità di illeciti ovvero se lo svolgimento o il risultato della gara è stato alterato oppure se il vantaggio in classifica è stato conseguito”. Ai sensi del comma 2, poi, “le società e i soggetti di cui all’art. 1 bis, commi 1 e 5, che commettono direttamente o che consentono che altri compiano, a loro nome o nel loro interesse, i fatti di cui al comma 1 ne sono responsabili”. Sono quindi tre le ipotesi di illecito codificate: le stesse consistono “a) nel compimento di atti diretti ad alterare lo svolgimento di una gara; b) nel compimento di atti diretti ad alterare il risultato di una gara; c) nel compimento di atti diretti ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica. Tali ipotesi sono distinte, sia perché così sono prospettate nella norma, sia perché è concettualmente ammissibile l'assicurazione di un vantaggio in classifica che prescinda dall'alterazione dello svolgimento o del risultato di una singola gara. Infatti, se di certo, la posizione in classifica di ciascuna squadra è la risultante aritmetica della somma dei punti conseguiti sul campo, è anche vero che la classifica nel suo complesso può essere influenzata da condizionamenti, che, a prescindere dal risultato delle singole gare, tuttavia finiscono per determinare il prevalere di una squadra rispetto alle altre” (CAF, 7 luglio 2006, C.U. n. 1/C del 14 luglio 2006. Il riferimento era all’art. 6 dell’allora vigente CGS). È dato ormai pacifico, per essersi consolidato il relativo orientamento della giurisprudenza federale, che le condotte finalizzate all’alterazione dello svolgimento e/o del risultato delle gare sono considerate illecito, anche aggravato, pure nel caso in cui non si consegua il risultato effettivamente “combinato”. Detto elemento, infatti, non assume rilievo alcuno ai fini dell’integrazione dell’illecito previsto e punito dall’art. 7 CGS, considerata l’anticipazione della rilevanza disciplinare anche riguardo ai meri atti finalizzati a conseguire gli effetti di cui trattasi. La frode sportiva, dunque, è illecito di attentato, che “prescinde dal realizzarsi dell’evento cui l’atto è preordinato” (CAF, C.U. n. 10/C del 23 settembre 2004). In breve, l’ipotesi delineata dall’art. 7 CGS configura un illecito in ordine al quale non è necessario, ai fini dell’integrazione della fattispecie, che lo svolgimento od il risultato della gara siano effettivamente alterati, essendo sufficiente che siano state poste in essere attività dirette allo scopo. Si tratta, dunque, come rilevato dalla dottrina e come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di settore, di una fattispecie di illecito di pura condotta, a consumazione anticipata, che si realizza, appunto, anche con il semplice tentativo e, quindi, al momento della mera messa in opera di atti diretti ad alterare il fisiologico svolgimento della gara, od il suo risultato, ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica (cfr., ex multis, CGF, 19 agosto 2011, C.U. n. 032/CGF del 2.9.2011). Infatti, il riferimento agli “atti diretti” contenuto nella norma conferisce all’illecito sportivo aleatorietà circa l’effettivo verificarsi dell’evento, così da assumere la struttura del cd. “reato di attentato” o a consumazione anticipata, appunto, in relazione al quale si prescinde dal conseguimento di un vantaggio effettivo. Fatta tale doverosa premessa, appare oltremodo irrilevante la considerazione d’esordio del reclamante secondo la quale andrebbe tenuta in debita considerazione, unitamente ad elementi ulteriori sui quali ci si soffermerà più avanti, che la combine – che sarebbe stata stabilita per la vittoria dell’Aquila con più di due gol di scarto – non si sarebbe concretizzata per come venne escogitata. Ed infatti, il tenore dei dialoghi tra il Di Napoli ed il Di Nicola, dal contenuto volutamente ambiguo - lasciando talvolta intendere la voluta sovrapposizione di argomenti non sempre coincidenti (come il tema relativo all’impiego del calciatore Gizzi nella partita in questione rispetto ad alti temi chiaramente riconducibili al pagamento di somme di denaro: “ … eh ma senti un attimo ma tu ehm … la sistemi poi l’altra cosa?”; all. 522 inf. Di reato prot. 200/2015/Mob/SCO_A/RM) – consente di individuare, con il conforto di ulteriori elementi di fatto, un’attività volta a perfezionare l’alterazione della gara in questione in un contesto nel quale la medesima gara era stata fatto oggetto di attenzione da diversi soggetti coinvolti nell’indagine (si vedano le telefonate tra Di Nicola e Di Lauro e di contatti tra lo steso Di Lauro ed il Ciardi ed il Malvisi). Ed allora proprio in questo senso vanno interpretati, come correttamente ha ritenuto il TFN, gli incontri tra il Di Nicola ed il Solidoro, inviato proprio dal Di Napoli, presso l’uscita autostradale di Valle del Salto, e l’incontro tra il Di Napoli ed il Di Nicola svoltosi la sera prima della gara in circostanze di tempo e di luogo talmente ambigue da apparire particolarmente significative della fondatezza dell’ipotesi accusatoria. Di contro, gli elementi dedotti dal reclamante, che consentirebbero di inquadrare sia i dialoghi telefonici che gli incontri tra il Di Napoli ed il Di Nicola e tra quest’ultimo ed il Solidoro nell’ambito della diversa questione collegata al tesseramento del calciatore Gizzi con il Savona, non appaiono convincenti. Del resto il fatto che tra il Di Napoli ed il Di Nicola fosse stato concluso un accordo avente ad oggetto le modalità di trasferimento del calciatore in questione presso la squadra allenata dal Di Napoli non è una circostanza che può essere considerata assorbente di ogni ulteriore interesse condiviso tra i due. Anzi, il tenore dei dialoghi ha reso possibile verificare come tra i due vi fossero molteplici temi di discussione, come quello del futuro professionale del Di Napoli una volta terminata la sua esperienza con il Savona. Ciò spiega la collocazione dei contatti telefonici tra i due in un arco temporale ben più ampio rispetto a quello dei giorni immediatamente precedenti la partita ed oggetto di attenzione da parte degli inquirenti. Peraltro non si può fare a meno di notare come gli argomenti impiegati nello sforzo ricostruttivo volto ad individuare nel presunto credito del Di Napoli nei confronti del Di Nicola (per il rimborso delle somme anticipate per il calciatore Gizzi) un vero e proprio “fil rouge” di tutti i contatti tra i due siano anche contraddittori. Da un lato, infatti, la definizione della effettiva “natura giuridica” dell’obbligazione del Di Nicola nei confronti del Di Napoli avente ad oggetto la restituzione di somme di denaro appare, anche dalla dichiarazione dei due soggetti, non perfettamente sovrapponibile: il Di Napoli, infatti, discorre di somme dovute dal Di Nicola per garantire la “copertura contrattuale” del calciatore Gizzi presso il Savona (audizione Di Napoli 7.7.2015); differentemente il Di Nicola riconduce tale prestazione al pagamento delle “spese di vitto ed alloggio” del medesimo calciatore (audizione del Di Nicola del 26.6.2015). Dall’altro lato, i dialoghi telefonici sui quali si è soffermata l’attenzione degli inquirenti si rivelano, pressoché nella loro integrità, non contestualizzati rispetto alla versione alternativa professata dal reclamante. Afferma infatti il Di Napoli che nella conversazione 564 del 3.11.2014 i due avrebbero trattato del pagamento di tale somme (era stato appena effettuato il bonifico di euro 2.500,00), e non del prezzo della combine, accordandosi sui tempi della progressiva elargizione di ulteriori importi. In particolare, sostiene il reclamante, i due si sarebbero dati appuntamento ad una occasione successiva, approfittando dell’imminenza della gara tra l’Aquila ed il Savona per incontrarsi più comodamente di persona. Senonché, questa affermazione contraddice il senso letterale del dialogo se è vero, come è vero, che il Di Nicola testualmente afferma di volere rimandare l’ulteriore pagamento ad un incontro successivo (“poi ci vediamo in settimana; “quando vengo”; “in settimana, in settimana, non ti preoccupare”) che lo stesso colloca nella settimana in corso e quindi non già, come vorrebbe il reclamante, nel giorno della gara, in programma il 23.11.2014 e quindi ben venti giorni più tardi rispetto al dialogo (3.11.2014). Come pure appare poco credibile che il Di Napoli, ossessivamente interessato al pagamento delle somme relative agli importi anticipati per il tesseramento del calciatore Gizzi, abbia ritenuto di non impiegare il calciatore nel corso della L’Aquila / Savona pur sapendo (avendone discusso con il Di Nicola la sera del 22.11.2014) che avrebbe assistito alla partita il padre del calciatore, il quale, al termine della partita, avrebbe dovuto far fronte ai propri impegni con il Di Napoli (mancato pagamento che si giustificherebbe proprio perché il calciatore Gizzi non venne fatto scendere in campo). Del resto, anche i dialoghi telefonici tra i due al termine della partita, più che alla questione del calciatore Gizzi, possono essere più credibilmente ricondotti, tenuto conto della estrema allusività delle espressioni impiegate con riferimento a fatti e persone interessate nella questione oggetto di tale specifica conversazione (Di Nicola: eh, mo quelli, ma quell’altra cosa. Ora vediamo perché tanto si devono fare vivi, devo fare altre cose …. Ora che si rifanno vivi gli dico: scusate. Però qualcosa … mo! Non cosa, ma una piccola situazione!”; “coloro che dovevano pagare me non hanno rispettato i patti, però li devo vedere a breve, quindi tutto si risolve”), alla definizione delle conseguenze della combine architettata e non realizzatasi secondo le aspettative. In conclusione, la Corte ritiene che debba essere confermato il giudizio di colpevolezza espresso dal TFN dal momento che, complessivamente valutato il materiale probatorio acquisito al presente procedimento, sussiste quel ragionevole grado di certezza in ordine alla commissione dell’illecito di cui trattasi da parte del Di Napoli e che, segnatamente, sussiste quel livello probatorio che, seppur inferiore al grado che esclude ogni ragionevole dubbio, è comunque superiore alla semplice valutazione della probabilità; e che, sulla solidità di tale quadro, non incidano le circostanze che il reclamante ha fatto oggetto di specifiche istanze istruttorie, reiterate nel proprio atto di impugnazione, che pertanto vanno disattese. Fermo quanto sopra, la Corte ritiene tuttavia di dovere rideterminare la sanzione in coerenza, secondo i principi di proporzionalità ed afflittività, con i precedenti arresti espressi dalla giurisprudenza di questa Corte che, in ipotesi di illecito sportivo singolo, seppure aggravato ai sensi dell’art. 7, comma 6, CGS come nella fattispecie, ha ritenuto di infliggere la sanzione di anni 3 e mesi 6 di squalifica oltre l’ammenda di € 50.000,00. Per questi motivi la CFA, SS.UU., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal signor Di Napoli Arturo, ridetermina la sanzione nella squalifica per anni 3 e mesi 6, oltre all’ammenda di € 50.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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