COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 80 Del 20/04/2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale gara del 17/ 4/2016 PORTOMANSUE – CODOGNE
COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 80 Del 20/04/2016
Delibera del Giudice Sportivo Territoriale
gara del 17/ 4/2016 PORTOMANSUE - CODOGNE Atteso che dal referto arbitrale emerge che nella gara in oggetto la società CODOGNE’ non ha rispettato la disposizione contenuta nel C.U. 2015/2016, che prevede che nelle singole gare dell'attività ufficiale 2015/2016, le Società partecipanti al campionato di promozione hanno l'obbligo di impiegare, sin dall'inizio e per l'intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive di uno o più dei partecipanti, almeno tre calciatori così distinti in relazione alle seguenti fasce d'età: 1 nato dal01/01/1995 in poi, 1 nato dal 01/01/1996 in poi; 1 nato dal 01/01/1997 in poi. Verificato che al primo minuto del 2º tempo la società Codognè sostituiva il giocatore nr.11 (nato nel 1997) con il giocatore nr.17 (nato nel 1996), rimanendo così senza nessun giocatore nato nel 1997 in campo per i successivi 8 minuti di gioco; P.Q.M. il G. S. delibera di : - omologare il risultato più sfavorevole conseguito sul campo Portomansuè- Codognè (4-1); - comminare alla società Codognè un punto di penalizzazione, considerato il risultato conseguito sul campo per effettività della sanzione; - irrogare alla stessa l'ammenda di euro 60,00; - inibire fino al 02/05/2016 il DRA Sig. BIASI BRUNO