COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 80 Del 20/04/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Ricorso A.S.D. Nuova Audace Bagnolo Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 78 del 13/4/2016 – Squalifica per tre giornate giocatori Moretto Nicola e Negri Alessandro – Campionato di 1^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 80 Del 20/04/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Ricorso A.S.D. Nuova Audace Bagnolo Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 78 del 13/4/2016 – Squalifica per tre giornate giocatori Moretto Nicola e Negri Alessandro - Campionato di 1^ Categoria La Società A.S.D. Nuova Audace Bagnolo ha presentato ricorso avverso le delibere assunte dal Giudice Sportivo Regionale, con la quale ha assunto le seguenti sanzioni : - Squalifica per tre giornate giocatore Moretto Nicola : espulso per comportamento offensivo nei confronti dell’arbitro, uscendo dal terreno di gioco persisteva nell’offenderlo”. - Squalifica per tre giornate a carico del giocatore Negri Alessandro : “una giornata per l’espulsione e due giornate perché alla notifica del provvedimento si rivolgeva all’arbitro in modo irriguardoso”. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso in esame il ricorso presentato dall’ASD Nuova Audace Bagnolo; esaminata la documentazione ufficiale in atti; ritenuto che i provvedimenti adottati dal giudice sportivo di primo grado appaiono congrui in base ai fatti acclarati; tenuto presente il principio secondo cui nel giudizio sportivo il rapporto di gara ha valore di prova piena e privilegiata ai sensi dell’art. 35.1.1. del C.G.S.; P.Q.M. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale delibera - di respingere il ricorso presentato dall’ASD Nuova Audace Bagnolo; - di confermare la sanzione della squalifica per tre giornate a carico del giocatore Moretto Nicola; - di confermare la sanzione della squalifica per tre giornate a carico del giocatore Negri Alessandro; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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