COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 80 Del 20/04/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Ricorso A.C.D. Villafranchese Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato del C.R.V. n. 76 del 6/4/2016 – Ammenda di € 300,00 alla Società; Squalifica per 8 giornate giocatore Valso Stefano – Divisione Calcio a Cinque – Campionato Serie C2

COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 80 Del 20/04/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Ricorso A.C.D. Villafranchese Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato del C.R.V. n. 76 del 6/4/2016 – Ammenda di € 300,00 alla Società; Squalifica per 8 giornate giocatore Valso Stefano - Divisione Calcio a Cinque - Campionato Serie C2 La Società A.C.D. Villafranchese ha presentato ricorso avverso le delibere del Giudice Regionale e pubblicate nel Comunicato n. 76 del 6/4/2016, con la quale infliggeva i seguenti provvedimenti disciplinari : - Ammenda di € 300,00 a carico della Società : “Per insistenti insulti e minacce all'Arbitro durante la gara, reiterati alla fine della stessa. Uno spettatore durante il secondo tempo utilizzando un fischietto simile a quello arbitrale iniziava a fischiare creando sconcerto e irritazione ai giocatori delle due squadre ed interrompendo il gioco a più riprese. I due dirigenti espulsi dal campo si posizionavano sulla tribuna da dove continuavano ad offendere l'Arbitro; uno di essi poi ritornava a fine gara nel tunnel degli spogliatoi dove reiterava le offese, rifiutandosi inoltre di consegnargli le chiavi dello spogliatoio costringendolo ad andare a riprendersele sul tavolo segnapunti - Squalifica per otto giornate a carico del giocatore Valso Stefano : A fine gara si sottraeva al saluto fair-play e si toglieva la maglia in segno di protesta. L'Arbitro gli mostrava il cartellino giallo (2^ammonizione) e quindi il rosso. A questo punto cominciava ad offendere e minacciare l'Arbitro tanto da farlo indietreggiare temendo per la Sua incolumità. Le offese e minacce continuavano anche lungo il tunnel degli spogliatoi dove attingeva l'Arbitro per 3 volte con l'acqua di una bottiglietta colpendolo al volto e sulla testa e continuando con offese e minacce. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso in esame il ricorso presentato dall’A.C.D. Villafranchese; esaminata la documentazione ufficiale in atti; sentito l’arbitro, per le vie brevi, che ha confermato integralmente quanto riportato nel referto di gara; ritenuto, in base all’accadimento dei fatti ridimensionare la squalifica nei confronti del calciatore Valso a sei giornate di gara, mentre si ritiene congruo il provvedimento pecuniario a carico della società P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera - di accogliere parzialmente il ricorso presentato dall’A.C.D. Villafranchese; - di confermare la sanzione dell’ammenda di € 300,00 a carico della Società; - di ridurre la sanzione della qualifica a sei giornate a carico del giocatore Valso Stefano, - poiché il ricorso è stato parzialmente accolto la tassa reclamo non è dovuta.
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