DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°134 del 21/04/2016 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO LEONFORTESE – SPORTCLUB MARSALA 1912SRL

DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°134 del 21/04/2016 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO LEONFORTESE - SPORTCLUB MARSALA 1912SRL Il Giudice Sportivo, - esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla A.P.D. LEONFORTESE con il quale si deduce la irregolare posizione, nella gara in epigrafe, dei calciatori PerriconeClaudio Maria e Sanmartano Alessio Laquidara, entrambi tesserati per l'A.S.D. SPORT CLUB MARSALA. - rilevato che il reclamo risulta inoltrato a mezzo PEC il giorno 14 aprile 2016, inutilmente decorso il termine, previsto dall'art. 29, comma 4, let. b) C.G.S., di tre giorni, esclusi i festivi, dal giorno in cui si è svolta la gara; - rilevato, comunque, nel merito, che il ricorso della ricorrente si presenta ictu oculi del tutto privo di fondamento atteso che, da un lato, esso poggia su una fantasiosa, nonché errata, ricostruzione della quaestio facti - l'affermato "annullamento" della gara MarsalaGelbison Vallo della Lucania del 28 febbraio 2016 (che sarebbe stato disposto prima dall'arbitro e successivamente da codesto Giudice sportivo, con proprio comunicato ufficiale), in luogo del rinvio della stessa resosi necessario per indisponibilità del campo di giuoco - dall'altro lato, propone una pretestuosa tesi in diritto, ancorata a precedente ricorso presentato, da altra società, innanzi alla CFA e dichiarato inammissibile già con pronuncia del 12.3.2016 (più di un mese prima del ricorso di cui si discute) P.Q.M. Delibera: 1) l’ inammissibilità del reclamo, poiché tardivo; 2) di convalidare il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio: A.P.D. LEONFORTESE - A.S.D. SPORT CLUB MARSALA 0-0, d.c.r.; 3) di addebitare sul conto della A.P.D. LEONFORTESE la tassa di reclamo; 4) di condannare la A.P.D. LEONFORTESE al pagamento delle spese in favore della A.S.D. SPORT CLUB MARSALA, per un importo pari ad euro 500, a titolo di responsabilità per lite temeraria in forza del combinato disposto dell'art. 10, comma 1, C.G.S. CONI, e dell'art. 16,comma 5, C.G.S. FIGC.
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