F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 113/CSA del 15 Aprile 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 117/CSA del 22 Aprile 2016 e su www.figc.it 1. RICORSO DELL’A.S. ROMA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA UDINESE/ROMA DEL 13.3.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 178 del 15.3.2016)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 113/CSA del 15 Aprile 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 117/CSA del 22 Aprile 2016 e su www.figc.it 1. RICORSO DELL’A.S. ROMA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA UDINESE/ROMA DEL 13.3.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 178 del 15.3.2016) La Corte Sportiva d’Appello nazionale, a Sezioni Unite, - vista l’impugnata delibera del Giudice Sportivo Lega A in data 15 marzo 2016, con la quale è stata inflitta alla A.S. Roma, società reclamante, in relazione ad eventi di cui alla gara Udinese-Roma del 13 marzo 2016, decima giornata di ritorno del campionato di serie A TIM 2015- 2016, la sanzione dell’ “ammenda di € 5.000,00 a titolo di responsabilità oggettiva per avere introdotto nel recinto di giuoco e fatto permanere nel corso dell’intera gara cinque persone non autorizzate”; - visto il reclamo in data 23 marzo 2016, proposto dalla predetta società, e le relative contestazioni, in fatto e diritto; - considerato che il rapporto dei collaboratori procuratori fa menzione della “indebita presenza in campo di 3 persone dello staff tecnico seduto in panchina ed in quella aggiuntiva, un’ altra in fondo campo sotto la curva dei tifosi della Roma, tutti indossanti la tuta sportiva dell’ A.S. Roma. Inoltre altre due persone, di cui una identificata per Feliziani Carlo, posizionate al centro tra le due panchine con la divisa societaria dell’AS Roma, non inserite nella distinta di gara e prive di pass visibile”; - considerato che, in sostanza, l’ unico elemento che farebbe ricondurre i soggetti in questione all’ A.S. Roma è la circostanza che indossavano le tute con i colori sociali, mentre gli stessi non sono stati generalizzati, né identificati, ad eccezione del suddetto Feliziani; - considerato, altresì, che quest’ultimo, dal canto suo, intervenuto personalmente in sede di riunione, ha precisato di essere addetto alla sicurezza dell’ A.S. Roma, sia nelle partite casalinghe che in trasferta, ed ha mostrato il relativo pass, per l’incontro in questione, di dimensioni atte a garantirne una sicura visibilità, fornitogli dalla società Udinese ed utilizzato per la predetta gara; - ritenuto necessario, in definitiva, disporre, su conforme richiesta della società reclamante, un supplemento di istruttoria, al fine di acquisire chiarimenti, a cura della Procura Federale, in ordine alla mancata diretta identificazione dei soggetti che si assumono “indebitamente” presenti sul campo di gioco, in relazione alla loro riconducibilità alla A.S. Roma, alle mansioni svolte ed all’eventuale legittima presenza nell’ambito della panchina aggiuntiva. Tanto premesso, previa sospensione dell’esecutività della sanzione impugnata, si dà mandato per provvedere all’acquisizione degli elementi di pertinenza da parte della Procura Federale, salva ogni valutazione del reclamo in rito e nel merito.
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