F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 072/TFN del 21 Aprile 2016 (141) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ERIO IORI (all’epoca dei fatti Arbitro Benemerito della Sezione A.I.A. di Parma, nonché componente del Comitato Nazionale A.I.A.) – (nota n. 8737/677 pf15-16 SP/blp del 24.2.2016).
F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 072/TFN del 21 Aprile 2016
(141) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ERIO IORI (all’epoca dei fatti Arbitro Benemerito della Sezione A.I.A. di Parma, nonché componente del Comitato Nazionale A.I.A.) - (nota n. 8737/677 pf15-16 SP/blp del 24.2.2016).
Il deferimento Il Procuratore Federale, visti gli atti relativi al procedimento disciplinare indicato in epigrafe avente a oggetto: "dichiarazioni rilasciate dall'arbitro benemerito della Sezione AIA di Parma Sig. Erio Iori nel corso dell'assemblea della Consulta Regionale AIA Emilia Romagna del 01/12/15, nei confronti dell'arbitro benemerito della Sezione AIA di Parma, Sig. S. D. M., in relazione anche ad ogni comportamento ad esse inerente"; letta la relazione di indagine ed esaminati gli allegati; vista la conclusione delle indagini ed esaminata la memoria deposita dal soggetto interessato; rilevato che nel corso del procedimento sono stati espletati gli atti di indagine enunciati in deferimento, dai quali è risultato che durante un proprio intervento verbale svolto nel corso di una riunione della Consulta Regionale - C.R.A. Emilia tenutasi in data 01/12/15, il Sig. Erio Iori, arbitro benemerito della Sezione A.I.A. di Parma, lasciava intendere, riferendosi ad altro associato di quest'ultima Sezione A.I.A. e, segnatamente, alla persona dell'Osservatore Arbitrale Sig. S. D. M., come questi fosse soggetto incline a particolari "orientamenti" sessuali, e più precisamente, adusa all'adescamento sessuale dei minorenni, ovvero a contattare ed avvicinare giovani arbitri con l'intento di ricevere in cambio prestazioni sessuali da costoro e per l'effetto, quindi, un individuo da arginare o meglio emarginare; constatato che le circostanze riferite pubblicamente dal Sig. Erio Iori non hanno trovato alcun conforto oggettivo all'esito della svolta attività di indagine, con la conseguenza di rendere dette dichiarazioni ancora più gravi perché destituite di qualsivoglia fondamento di veridicità per cui da reputare semplici e gratuite illazioni; ritenuto che ai sensi dell'art. 29 comma 1 del Regolamento AIA sussiste la potestà disciplinare degli Organi della giustizia sportiva della FIGC, in deroga a quella riservata agli Organi di disciplina interni dell'AIA. Deferiva: il Sig. Erio Iori all'epoca dei fatti Arbitro Benemerito della Sezione AIA di Parma, nonché componente del Comitato Nazionale AIA per rispondere della violazione degli artt. 1 bis comma 1 e 5 del CGS così come integrati dall'art. 40 comma 3 lett c) del Regolamento AIA, il quale ultimo fa obbligo a tutti i tesserati AIA di improntare il proprio comportamento - anche estraneo allo svolgimento di attività sportiva - al rispetto dei principi di lealtà, trasparenza e rettitudine morale in difesa della credibilità e dell'immagine dell'AIA, per aver gravemente leso l'onorabilità, il prestigio e la reputazione personali dell'associato AIA Sig. S.D.M., Osservatore arbitrale appartenente alla Sezione AIA di Parma e di riflesso, indirettamente anche quelli propri dell'istituzione arbitrale nel suo complesso, lasciando intendere, in occasione di un proprio intervento verbale svolto nel corso di una riunione della Consulta Regionale - C.R.A. Emilia Romagna tenutasi in data 01/12/15, che il nominato Osservatore Arbitrale Sig. S.D.M., fosse persona incline a particolari "orientamenti" sessuali, e più precisamente adusa all'adescamento sessuale dei minorenni, ovvero a contattare ed avvicinare giovani arbitri con l'intento di ricevere in cambio prestazioni sessuali da costoro, e conseguentemente, a motivo di ciò, soggetto da arginare o meglio emarginare. La memoria Il difensore dell'incolpato depositava una memoria corredata di allegazione documentale, volta a dimostrare la estraneità del deferito. Assumeva infatti la insussistenza del fatto lesivo negando che il Sig. Erio Iori avesse mai pronunciato le frasi contestate con l’atto di deferimento; adduceva la serie di audizioni in atti dalle quali si ricaverebbe la insussistenza dell’addebito. In via istruttoria chiedeva l'ammissione di quattro testi a discarico con l'intento di ribadire che l'intervento verbale nei confronti del Sig. S.D.M. all'interno del consesso arbitrale del 01/12/15, venne svolto al solo scopo di segnalare alcune condotte del soggetto suindicato ritenute interferenti e con alcune funzioni interne all’organizzazione arbitrale e sostanzialmente contrarie ai principi dell'AIA. Concludeva quindi per il proscioglimento del deferito, previo accesso alla chiesta istruttoria. Il dibattimento La Procura Federale confermava i contenuti del deferimento, ritenendo particolarmente grave il comportamento assunto nell'occasione dal Sig. Erio Iori. Concludeva quindi con la richiesta della sanzione di anni 1 (uno) di inibizione dallo svolgimento di qualsiasi funzione in ambito FIGC. Il Sig. Erio Iori rendeva dichiarazioni spontanee, reiterando la propria posizione difensiva e dichiarando di non aver mai proferito le frasi ed i giudizi riferiti a S.D.M. oggetto del deferimento. Ammetteva di aver segnalato alla Consulta un comportamento fuori dagli schemi della organizzazione arbitrale da parte del predetto, negando di nuovo e fermamente l'addebito oggetto del deferimento. Il difensore del Sig. Iori, dopo aver esplicato le ragioni assolutorie in favore deferito, concludeva per il proscioglimento in conformità alla memoria depositata, articolando una richiesta istruttoria di prova orale. La decisione In merito al deferimento, il Tribunale rileva che le deposizioni testimoniali in atti rese dai presenti (Signori Sergio Zuccolini, Presidente del CRA Emilia Romagna, Alberto Boschi, Presidente della Sezione AIA di Parma, Moreno Cavallini Segretario AIA Emilia Romagna, Mirco Contri, Presidente di Sezione AIA di Finale Emilia Domenico Gresia Presidente di Sezione AIA Piacenza) della cui attendibilità non è lecito dubitare anche per le qualifiche da essi rivestite, hanno recisamente e concordemente escluso che l'incolpato abbia, nel corso del suo intervento, leso l'onorabilità di un osservatore arbitrale e di riflesso quella dell'istituzione arbitrale nella sua globalità In particolare, non ha trovato riscontro probatorio l'accusa rivolta all'incolpato di aver “lasciato intendere” che l'osservatore arbitrale in questione sarebbe persona adusa ad adescare giovani arbitri compiendo nei loro riguardi “molestie sessuali”. Risultanze negative riguardo ai fatti contestati si ricavano anche dal verbale sottoscritto dal Presidente della Consulta, documento ufficiale avente valore di prova privilegiata, nel quale vengono riportati, sia pur succintamente, tutti gli interventi degli associati. Nel documento, allegato alla memoria difensiva, non si rinviene alcun cenno all'uso da parti di Iori di espressioni allusive del tipo di quelle contestate al deferito nel capo di incolpazione. Dalle testimonianze dei delegati si evince, peraltro, che l'intervento di Iori ha criticato SDM per aver svolto un ruolo di accompagnatore di arbitri che non gli competeva, interferendo con l'operato di altri organi dell'Associazione. Nei termini sopra indicati, le osservazioni formulate da Iori non rivestono carattere lesivo, restando contenute nei limiti del diritto di critica. Rimane a carico dello Iori l'accusa mossagli dal Presidente della Sezione di Bologna, che non può a priori essere ritenuta infondata, sia per la qualità del denunciante, sia per la sede istituzionale in cui è stata formalizzata. Peraltro l'accusa non trova riscontro negli atti ed è contrastata, come si è detto, dalla versione di altri autorevoli esponenti dell'AIA partecipanti alla riunione. Non si può escludere in ipotesi che il Presidente della Sezione di Bologna sia stato l'unico dei presenti a percepire le espressioni attribuite all'incolpato, in un momento in cui, secondo quanto riportato nel verbale della Consulta “....ha ripreso la parola Iori......sono intervenuti i Presidenti di Bologna e Lugo...ma i toni usati dagli stessi e dagli altri presenti ed il sovrapporsi delle parole hanno impedito una regolare discussione...”,ma in tale situazione di incertezza, ad avviso del Tribunale, non si può fondare l'affermazione della responsabilità del deferito sul contenuto di una denuncia non suffragata da riscontri certi di diversa provenienza. Conclusivamente, non vi sono in atti elementi idonei a comprovare che l'incolpato abbia pubblicamente leso l'onorabilità di altro affiliato AIA, né in forma esplicita né in modo meramente suggestivo; cade pertanto l'accusa di violazione dell'art.5 comma 1 CGS, per la cui configurazione è essenziale il carattere pubblico delle dichiarazioni lesive; si impone quindi il proscioglimento dell'incolpato dalle accuse. P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare proscioglie il Sig. Erio Iori dalle incolpazioni ascrittegli con l'atto di deferimento.
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