F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 086/CFA del 08 Marzo 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 113/CFA del 26 Aprile 2016 e su www.figc.it 2. RICORSO DEL SIG. SOLIDORO MASSIMILIANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE DI ANNI 3 E MESI 9 ED AMMENDA DI € 50.000,00 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 48/TFN del 1.2.2016)

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 086/CFA del 08 Marzo 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 113/CFA del 26 Aprile 2016 e su www.figc.it 2. RICORSO DEL SIG. SOLIDORO MASSIMILIANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE DI ANNI 3 E MESI 9 ED AMMENDA DI € 50.000,00 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 48/TFN del 1.2.2016) Il Sig. Massimiliano Solidoro, all’epoca dei fatti collaboratore tecnico tesserato per la società Savona Fbc S.r.l., ha proposto appello avverso la decisione del T.F.N. di cui al Com. Uff. n. 48/TFN nella parte in cui gli è stata inflitta la sanzione, in continuazione, della inibizione a svolgere qualsiasi attività nell’ambito della FIGC per anni 3 e mesi 9, e l’ammenda di € 50.000,00 per le seguenti condotte: a) in relazione alla gara L’Aquila/Savona del 23.1.2014, terminata col punteggio di 1 a 0, in quanto ritenuto responsabile per la violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, C.G.S. per avere posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta, anche al fine di consentire a soggetti non tesserati di effettuare scommesse dall’esito sicuro, prendendo contatti ed accordi diretti allo scopo sopra indicato; b) in relazione alla gara L’Aquila/Tuttocuoio del 25.3.2015, terminata col punteggio di 1 a 0, in quanto ritenuto responsabile ai sensi dell’art. 7, comma 7, C.G.S., perché, pur a conoscenza dell’accordo illecito intervenuto circa l’alterazione del risultato della partita, non ha denunciato il fatto alla Procura Federale. Il T.F.N., infatti, rigettate le eccezioni preliminari con separata ordinanza, ha ritenuto provati nei confronti del Solidoro i fatti contestati dalla Procura federale avendo rinvenuto dall’esame diretto del materiale probatorio sovrabbondante prova in ordine ad entrambe le contestate violazioni del C.G.S.. In particolare, con riferimento alla gara L’Aquila/Savona del 23.1.2014, il T.F.N. ha individuato la condotta collaborativa del Solidoro con il Sig. Di Nicola, direttore sportivo de l’Aquila ed il Di Napoli, allenatore del Savona, affinchè fosse effettivamente alterato il risultato della partita al fine di consentire attività di scommesse. Le intercettazioni telefoniche, l’incontro tra Solidoro e il Di Napoli alla presenza di un soggetto di origine albanese, Nerjaku Edmond, hanno consentito al T.F.N. di individuare in capo al Solidoro i profili di responsabilità di cui all’atto di deferimento. Mentre, con riferimento alla gara L’Aquila / Tuttocuoio, il T.F.N. ha sanzionato la condotta del Solidoro per non avere denunciato agli organi federali la concertazione - della quale era venuto a conoscenza nei suoi contatti con i Signori Nerjaku e Di Nicola, anche dopo il fallimento della combine - consistente nella determinazione artificiale della vittoria de L’Aquila da parte del Di Nicola e dell’Ascari, e delle ulteriori attività esecutive di tale disegno poste in essere dagli altri deferiti. Avverso la decisione il Solidoro ha proposto appello basato sui seguenti motivi. Innanzitutto il T.F.N. avrebbe errato nel ritenere validamente instaurato il contradditorio nei propri confronti fin dalla fase delle raccolta del materiale probatorio da parte della Procura Federale. Secondo il T.F.N., infatti, “l’attività di notifica risulta validamente effettuata presso la sede della Società di appartenenza al momento dell’instaurazione del procedimento, ai sensi dell’art. 38, n. 8, lett. b, C.G.S.. Risulta altresì dagli stessi documenti prodotti dal difensore, che la Società Savona si è attivata per adempiere all’obbligo di consegnare la comunicazione al tesserato, previsto dalla seconda parte della lettera b) dell’articolo menzionato, e che la mancata consegna della comunicazione è riconducibile all’omesso adempimento da parte del tesserato medesimo dell’onere di indicare gli estremi della propria reperibilità” (ordinanza n. 1). Senonché il Solidoro deduce che, poiché le notifiche del procedimento sono state effettuate al medesimo presso la società Savona (circostanza questa non contestata) e che la società, nonostante i tentativi via telefono e telegramma, non sarebbe stata in grado di consegnargli gli atti oggetto di notificazione, non avrebbe mai avuto contezza dell’esistenza del procedimento. Peraltro, a dire dell’appellante, “il fatto che al momento in cui il procedimento è stato iscritto il Solidoro risultava essere tesserato del Savona non vale a dimostrare la validità delle notifiche in casi, come quello che ci occupa, nei quali sia emersa la prova positiva del fatto che il Solidoro sia rimasto totalmente all’oscuro dell’esistenza del procedimento e delle notifiche effettuate nei suoi confronti inerenti l’avviso di conclusione delle indagini, al deferimento nonchè alla fissazione dell’udienza “ (cfr. atto di appello, pag. 5). Peraltro, il Solidoro sostiene di essere stato tesserato per il Savona dal giugno 2014 al giugno 2015 mentre l’avviso di conclusioni delle indagini, del 21.7.2015, si colloca oltre tale arco temporale, indicando per tale ragione ulteriore motivo di nullità della sentenza di primo grado. Quanto al merito, in relazione alla gara L’Aquila/Savona, il Solidoro esclude ogni responsabilità in ordine ai fatti contestati. In particolare, il reclamante adduce una interpretazione alternativa (calcio mercato) del contenuto della intercettazione telefonica relativa alla conversazione del 18.11.2014 tra il Di Napoli ed il Di Nicola nella quale il primo indica come proprio sostituto nel compimento di alcune attività (“per questa cosa”), ritenute invece strumentali al compimento dell’illecito, proprio il Solidoro. In particolare le conversazioni telefoniche tra i due avrebbero riguardato la posizione del calciatore Gizzi e, in particolare, i crediti che il Di Napoli avrebbe dovuto riscuotere dal Di Nicola quale contributo da parte della società L’Aquila, cedente del calciatore, per le spese del tesseramento del Gizzi con il Savona che il Di Napoli aveva favorito in virtù di accordi con lo stesso Di Nicola. In relazione alla gara L’Aquila/Tuttocuoio, il Solidoro sostiene che, sebbene vi siano stati tentativi volti ad alterare lo svolgimento di tale partita, tuttavia i fatti emersi non sarebbero idonei a concretizzare quella “concreta idoneità causale” tale da consentire raggiunta la soglia minima di punibilità stabilita dall’ordinamento sportivo per l’ipotesi dell’illecito sportivo di cui all’art. 7 C.G.S.. Ne conseguirebbe anche la inconfigurabilità di un obbligo di denuncia a carico di chi fosse venuto a conoscenza di condotte non rilevanti per l’ordinamento sportivo in termini di illecito sportivo. Il materiale probatorio, infatti, consentirebbe di ricostruire diversamente la fattispecie rispetto al’ipotesi accusatoria, dal momento che la pianificazione della combine (vittoria de L’Aquila con più di due gol di scarto) non approdò al risultato sperato perché nessuno all’interno della società Tuttocuoio aderì al piano illecito. In sostanza, essendo stato appurato che alcun soggetto appartenente alla società destinata a subire la pesante sconfitta abbia aderito all’accordo illecito, gli atti dei soggetti tesserati con la società avversaria, in quanto inidonei al raggiungimento dello scopo, non sarebbero in grado, isolatamente considerati, di concretizzare una ipotesi di illecito sportivo. Infine, il Solidoro contesta la determinazione della sanzione che non terrebbe conto del ruolo marginale rivestito in relazione ai fatti della gara L’Aquila/Savona. Il Solidoro ha quindi concluso: in via preliminare, annullare la decisione del T.F.N. per vizio di notifica ai sensi dell’art. 38 C.G.S. con adozione dei provvedimenti conseguenti; in via principale, riformare il provvedimento impugnato ai sensi dell’art. 37 C.G.S. e dichiarare il proscioglimento dagli addebiti a lui ascritti; in via subordinata, riformare il provvedimento impugnato mediante riduzione della sanzione. Alla seduta fissata innanzi alla Corte federale di appello, nei giorni 26 e 27 febbraio 2016, si è svolto il dibattimento al quale hanno preso parte la Procura Federale (presenti il Procuratore Federale dott. Stefano Palazzi, il Procuratore Federale aggiunto dott. Gioacchino Tornatore, nonché i sostituti avv.ti Antonella Arpini, Giammaria Camici, Lorenzo Giua, Enrico Liberati, Nicola Monaco, Paolo Mormando, Dario Perugini), nonché l’avv. Fabio Lattanzi per il reclamante i quali hanno illustrato le rispettive posizioni. Preliminarmente la Corte ritiene di dovere affrontare il tema oggetto della prima doglianza relativa alla eccezione preliminare di nullità della decisione di primo grado per avere erroneamente disatteso il T.F.N. l’eccezione di invalidità della notifica degli atti del procedimento. La Corte ritiene la deduzione infondata dal momento che possano essere senz’altro condivise le valutazioni espresse sul punto dal T.F.N.. E’ riconosciuto dallo stesso Solidoro nel proprio atto di appello che, al momento dell’iscrizione del procedimento ex art. 32 quinques comma 2 C.G.S. da parte della Procura Federale, fosse tesserato con la società Savona. Ebbene, ai sensi dell’art. 38, comma 8, C.G.S. “gli atti per i quali è prevista dal presente Codice la comunicazione agli interessati devono essere comunicati con le seguenti modalità, da considerarsi alternative fra loro: ‐ per le persone fisiche a) …; b) presso la sede della Società di appartenenza al momento della instaurazione del procedimento. La società ha l’obbligo di consegnare la comunicazione al tesserato”. Ebbene, le comunicazioni risultano essersi tutte perfezionate mediante recapito alla società Savona la quale ha peraltro tentato di curarne la consegna al Solidoro mediante telefonate e l’invio di telegrammi. Si condivide pertanto la valutazione secondo la quale la mancata consegna materiale della comunicazione è circostanza riconducibile esclusivamente all’inerzia colpevole del tesserato che pertanto non può oggi sostenere il difetto di notificazione. Venendo al merito della questione, la Corte ritiene di dovere condividere il giudizio di colpevolezza espresso dal T.F.N. pur ritenendo opportuno procedere ad una rideterminazione della sanzione complessivamente inflitta. Come noto, l’indagine federale ha preso avvio dall’attività giudiziaria svolta dalla Procura della Repubblica di Catanzaro in ordine alla individuazione e conseguente repressione di una organizzazione alquanto articolata e ramificata, essenzialmente finalizzata a condizionare i risultati di partite di calcio dei campionati organizzati dalle leghe professionistiche e dilettantistiche, per conseguire indebiti vantaggi economici e illeciti profitti anche tramite scommesse da effettuarsi sulle partite di calcio “combinate”. Acquisita, dunque, documentazione ai sensi dell’art. 2, comma 3, della legge n. 401 del 1989 e dell’art. 116 c.p.p., nell’ambito del procedimento penale pendente presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro – D.D.A. (n. 1110/2009 R.G.N.R.), la Procura Federale ha successivamente svolto una propria autonoma attività istruttoria, consistente, fra l’altro, nell’analisi e nell’approfondimento della documentazione ricevuta e nell’audizione dei soggetti coinvolti eo informati sui fatti. L’esame del materiale processuale trasmesso dalla Procura della Repubblica di Catanzaro, alla luce delle emergenze istruttorie acquisite nel corso dell’autonoma attività investigativa svolta dalla Procura federale, consente, a giudizio della Corte, di ritenere sussistenti, secondo la prospettazione accusatoria, gli elementi probatori atti a comprovare la illiceità delle condotte ascritte al Solidoro nelle due gare in questione ed escludere una qualsivoglia verosimile ricostruzione alternativa dei fatti oggetto d’indagine. Tale giudizio, ovviamente, tiene conto dei principi affermati dall’elaborazione giurisprudenziale, sia endofederale che esofederale, consolidatasi, in primis, in tema di illecito sportivo secondo la quale "per ritenere la responsabilità da parte del soggetto incolpato di una violazione disciplinare sportiva non è necessaria la certezza assoluta della commissione dell’illecito – certezza che, peraltro, nella maggior parte dei casi sarebbe una mera astrazione – né il superamento del ragionevole dubbio, come nel diritto penale. Tale definizione dello standard probatorio ha ricevuto, nell’ordinamento sportivo, una codificazione espressa in materia di violazione delle norme anti-doping, laddove si prevede che il grado di prova richiesto, per poter ritenere sussistente una violazione, deve essere comunque superiore alla semplice valutazione della probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio (cfr. ad es. l’art. 4 delle Norme Sportive Antidoping del CONI, in vigore dal 1 gennaio 2009). A tale principio vigente nell’ordinamento deve assegnarsi una portata generale sicché deve ritenersi sufficiente un grado inferiore di certezza, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito” (cfr. TNAS, lodo 2 aprile 2012 Amodio e S.S. Juve Stabia c/FIGC con il quale è stata pienamente confermata C.G.F., 20.8.2012, Com. Uff. n. 031/CGF del 23.8.2012). Quanto all’obbligo di denunzia, dispone la norma di cui all’art. 7, comma 7, C.G.S.: “I soggetti di cui all’art. 1 bis, commi 1 e 5, che siano venuti a conoscenza in qualunque modo che società o persone abbiano posto o stiano per porre in essere taluno degli atti indicati ai commi precedenti, hanno l’obbligo di informarne, senza indugio, la Procura federale della FIGC”. Ai sensi del successivo comma 8, come da ultimo modificato in ordine alla misura, “il mancato adempimento dell’obbligo di cui al comma 7, comporta per i soggetti di cui all’art. 1 bis, commi 1 e 5 la sanzione della inibizione o della squalifica non inferiore a un anno e dell’ammenda non inferiore ad € 30.000,00”. a) Ebbene, il T.F.N. ha accertato la colpevolezza del Solidoro in ordine all’illecito sportivo relativo alla gara l’Aquila/Savona del 23.11.2014 (gara 17). Tale giudizio di colpevolezza espresso dal T.F.N. si fonda su una ricostruzione che appare perfettamente coerente con il contesto nel quale questa ipotesi di illecito - come le numerose altre contestate nell’ambito dell’indagine compiuta dalla Procura della Repubblica di Catanzaro sul fenomeno del calcio scommesse – si colloca; contesto nel quale tutti gli interpreti, ed anche gli interlocutori solo apparentemente occasionali, sono soliti impiegare nei loro dialoghi da remoto un linguaggio criptico, allusivo, molto spesso arricchito di espressioni convenzionali; nel quale gli incontri personali si svolgono sistematicamente secondo modalità di tempo e di luogo equivoche e sospette. Ebbene, è indubbio che la partita L’Aquila/Savona del 23.11.2014 fu oggetto di illecito sportivo. A tale riguardo appare ancora una volta opportuno sottolineare che per illecito sportivo l’art. 7, comma 1, C.G.S. intende: “Il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica costituisce illecito sportivo”. La predetta disposizione, peraltro, al comma 6, prevede una fattispecie aggravata di illecito: infatti, le conseguenti sanzioni sono aggravate “in caso di pluralità di illeciti ovvero se lo svolgimento o il risultato della gara è stato alterato oppure se il vantaggio in classifica è stato conseguito”. Ai sensi del comma 2, poi, “le società e i soggetti di cui all’art. 1 bis, commi 1 e 5, che commettono direttamente o che consentono che altri compiano, a loro nome o nel loro interesse, i fatti di cui al comma 1 ne sono responsabili”. Sono quindi tre le ipotesi di illecito codificate: le stesse consistono «a) nel compimento di atti diretti ad alterare lo svolgimento di una gara; b) nel compimento di atti diretti ad alterare il risultato di una gara; c) nel compimento di atti diretti ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica. Tali ipotesi sono distinte, sia perché così sono prospettate nella norma, sia perché è concettualmente ammissibile l'assicurazione di un vantaggio in classifica che prescinda dall'alterazione dello svolgimento o del risultato di una singola gara. Infatti, se di certo, la posizione in classifica di ciascuna squadra è la risultante aritmetica della somma dei punti conseguiti sul campo, è anche vero che la classifica nel suo complesso può essere influenzata da condizionamenti, che, a prescindere dal risultato delle singole gare, tuttavia finiscono per determinare il prevalere di una squadra rispetto alle altre” (CAF, 7 luglio 2006, Com. Uff. n. 1/C del 14.7.2006. Il riferimento era all’art. 6 dell’allora vigente C.G.S.). È dato ormai pacifico, per essersi consolidato il relativo orientamento della giurisprudenza federale, che le condotte finalizzate all’alterazione dello svolgimento e/o del risultato delle gare sono considerate illecito anche nel caso di mancato conseguimento del risultato “combinato”. Detto elemento, infatti, non assume rilievo alcuno ai fini dell’integrazione dell’illecito previsto e punito dall’art. 7 C.G.S., considerata l’anticipazione della rilevanza disciplinare anche riguardo ai meri atti finalizzati a conseguire gli effetti di cui trattasi. La frode sportiva, dunque, è illecito di attentato che “prescinde dal realizzarsi dell’evento cui l’atto è preordinato” (CAF, Com. Uff. n. 10/C del 23.9.2004). In altri termini, l’ipotesi delineata dall’art. 7 C.G.S. configura un illecito in ordine al quale non è necessario, ai fini dell’integrazione della fattispecie, che lo svolgimento od il risultato della gara siano effettivamente alterati, essendo sufficiente che siano state poste in essere attività dirette allo scopo. Si tratta, dunque, come rilevato dalla dottrina e come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di settore, di una fattispecie di illecito di pura condotta, a consumazione anticipata, che si realizza, appunto, anche con il semplice tentativo e, quindi, al momento della mera messa in opera di atti diretti ad alterare il fisiologico svolgimento della gara, od il suo risultato, ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica (cfr., ex multis, C.G.F., 19.8.2011, Com. Uff. n. 032/CGF del 2.9.2011). Infatti, il riferimento agli “atti diretti” contenuto nella norma conferisce all’illecito sportivo aleatorietà circa l’effettivo verificarsi dell’evento, così da assumere la struttura del cd. “reato di attentato” o a consumazione anticipata, appunto, in relazione al quale si prescinde dal conseguimento di un vantaggio effettivo. La ricostruzione alternativa proposta dal Solidoro, volta a giustificare il proprio operato coerentemente con le tesi affermate da altri soggetti anch’essi artefici della combine in questione, i Signori Di Napoli (allenatore del Savona) e Di Nicola (direttore sportivo de l’Aquila), non appare suffragata da elementi che la impongano come ipotesi effettivamente percorribile. Sono troppe infatti le incongruenze che impediscono di attribuire credibilità, mediante l’esame del materiale probatorio in atti, alla tesi alternativamente proposta secondo la quale l’attività posta in essere dal Solidoro volta a mettersi in contatto col Di Nicola per conto del Di Napoli era finalizzata alla definizione delle pendenze sorte tra il Di Napoli ed il Di Nicola aventi ad oggetto la restituzione di somme di denaro anticipate da quest’ultimo per la copertura contrattuale del calciatore Gizzi, proveniente dall’Aquila e recentemente tesserato per il Savona grazie all’intercessione del Di Napoli. Ed infatti, il tenore dei dialoghi tra il Di Napoli ed il Di Nicola, dal contenuto volutamente ambiguo - lasciando talvolta intendere la voluta sovrapposizione di argomenti non sempre coincidenti (come il tema relativo all’impiego del calciatore Gizzi nella partita in questione rispetto ad alti temi chiaramente riconducibili al pagamento di somme di denaro: “ … eh ma senti un attimo ma tu ehm … la sistemi poi l’altra cosa?”; all. 522 inf. di reato prot. 200/2015/Mob/SCO_A/RM) – consente di individuare, con il conforto di ulteriori elementi di fatto, un’attività volta a perfezionare l’alterazione della gara in questione in un contesto nel quale la medesima gara era stata fatto oggetto di attenzione da diversi soggetti coinvolti nell’indagine (si vedano le telefonate tra Di Nicola e Di Lauro e i contatti tra lo stesso Di Lauro ed il Ciardi ed il Malvisi). Ed allora proprio in questo senso deve essere interpretato il messaggio (allegato 566 dell’informativa di reato prot. 200/2015/Mob/SCO_A/RM) con il quale Solidoro chiedeva al Di Nicola come poterlo incontrare (“buongiorno sono Massimiliano collaboratore del mister (stamattina vi siete sentiti) domani se è possibile dovrei vederla .. Se si dove e a che ora? Grazie”); come pure il seguente dialogo telefonico tra il Solidoro ed il Di Napoli (allegato 568 dell’informativa di reato prot. 200/2015/Mob/SCO_A/RM); ed il successivo incontro tra il Di Nicola, in compagnia del Sirjaku, ed il Solidoro, inviato proprio dal Di Napoli, presso l’uscita autostradale di Valle del Salto in circostanze di tempo e di luogo talmente ambigue da apparire particolarmente significative della fondatezza dell’ipotesi accusatoria. b) Anche con riferimento alla seconda incolpazione, relativa alla gara 26 L’Aquila/Tuttocuoio del 25.3.2015, conclusasi con il risultato di 1 a 0, in relazione alla quale il T.F.N. ha ritenuto provato che il Solidoro omise di riferire alla Procura federale le notizie delle quali era venuto a conoscenza circa l’illecito, la Corte ritiene di dover condividere il giudizio di responsabilità espresso dal primo giudice. Occorre al riguardo ribadire, quale confutazione del motivo di impugnazione, che si realizza illecito sportivo anche quando, come rilevato dalla dottrina e come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di settore, vengono compiuti atti diretti ad alterare il fisiologico svolgimento della gara, od il suo risultato, ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica; ipotesi che si consuma anche con il semplice tentativo (cfr., ex multis, C.G.F., 19.8.2011, Com. Uff. n. 032/CGF del 2.9.2011). La circostanza pertanto che il risultato progettato non si sia poi verificato sul campo non altera il quadro della riconducibilità dell’iniziativa nell’ambito della fattispecie dell’illecito sportivo previsto e sanzionato dall’art. 7 C.G.S.. Ne consegue che il tesserato che venga a conoscenza di notizie aventi ad oggetto la progettazione di attività potenzialmente idonee a concretizzare l’illecito sportivo nei termini sopra delineati ha l’obbligo di riferirne alla Procura federale. Nel caso concreto è indubbio che il Solidoro fosse a conoscenza di tale macchinazione, emergendo tale conoscenza dalle intercettazioni telefoniche idonee a rivelare il suo rapporto di complicità e vicinanza con lo scommettitore albanese Nerjaku ed il sostegno offerto al Di Nicola per la gestione del turbolento rapporto con questi (dialoghi telefonici Solidoro / Di Nicola, allegati 1321,1330, 1339, 1347 dell’informativa di reato prot. 200/2015/mob/SCO_A/RM; Solidoro / Magni, allegato 1316 dell’informativa di reato prot. 200/2015/mob/SCO_A/RM; Solidoro / Nerjaku, allegato 1317 dell’informativa di reato prot. 200/2015/mob/SCO_A/RM). In conclusione la Corte ritiene che, per entrambe le ipotesi, debba essere confermato il giudizio di colpevolezza espresso dal T.F.N. dal momento che, complessivamente valutato il materiale probatorio acquisito al presente procedimento, sussiste quel ragionevole grado di affidabilità in ordine alla commissione delle violazioni di cui trattasi da parte del Solidoro e che, segnatamente, sussista quel livello probatorio che, seppur inferiore al grado che esclude ogni ragionevole dubbio, è comunque superiore alla semplice valutazione della probabilità. Fermo quanto sopra, la Corte ritiene tuttavia di dovere rideterminare la sanzione in coerenza, secondo i principi di proporzionalità ed afflittività, con i precedenti arresti espressi dalla giurisprudenza di questa Corte che, in ipotesi di illecito sportivo singolo, seppure aggravato ai sensi dell’art. 7, comma 6, C.G.S. ha ritenuto di dover infliggere la sanzione dell’inibizione di anni 3 e mesi 6, oltre all’ammenda di € 50,000,00; a tale sanzione deve poi essere aggiunta l’ulteriore sanzione di € 10.000,00 di ammenda per la violazione in continuazione dell’art. 7, comma 7, C.G.S. in relaziona ella gara l’Aquila/Tuttocuoio. Per questi motivi la CFA, a SS.UU., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal signor Solidoro Massimiliano ridetermina la sanzione nella inibizione per anni 3 e mesi 6 e nell’ammenda di € 60.000,00.
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